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Numero d'incarto:
80.1996.26
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00026
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1991-92, inoltrata il 5 giugno 1992, i coniugi __________ e __________
indicavano redditi lordi per complessivi fr. 145'174.– in media annua ed una
sostanza imponibile di fr. 271'401.–.
Discostandosi da quanto
dichiarato, l' Ufficio di tassazione di __________, nella decisione del 18
ottobre 1993, commisurava il reddito imponibile in fr. 306'769.– per la
tassazione IC 1991-92 ed in fr. 313'344.– per la tassazione IFD 1991-92. Nella
motivazione allegata spiegava di avere intrapreso le seguenti modifiche:
• in
primo luogo, aveva aggiunto ai redditi dichiarati un ulteriore reddito «d'altra
fonte» di fr. 180'000.– in media annua, corrispondente alla prestazione
valutabile in denaro fatta dal signor __________ alla signora __________: Jäger
aveva infatti alienato alla contribuente al prezzo di fr. 100'000.– un
pacchetto azionario del valore commerciale di almeno fr. 460'000.–;
• il
reddito aziendale della signora __________ era a sua volta elevato di fr.
20'000.– in media annua per tenere conto di vantaggi privati.
- Con reclamo del 16
novembre 1993, i coniugi __________ contestavano le suddette riprese effettuate
dall'autorità di tassazione. Sostenevano in particolare che l'autorità fiscale
era incorsa nell'arbitrio avendo considerato come prestazione valutabile in
denaro la regolare compravendita intervenuta fra il signor __________ e la signora
__________. Un eventuale squilibrio fra le prestazioni concordate dalle parti avrebbe
pertanto potuto essere imposto tutt'al più mediante l'imposta di donazione nel Canton
__________. Analoghe censure venivano indirizzate all'aumento del reddito
aziendale.
L' Ufficio di tassazione
respingeva integralmente il gravame con decisione del 15 gennaio 1996, in cui
ribadiva le conclusioni già contenute nella decisione impugnata.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
postulano lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 180'000.–. In primo
luogo, definiscono eccessiva la stima delle azioni effettuata dall'autorità di
tassazione, che non terrebbe conto della circostanza che si tratta di un
pacchetto minoritario (40% del capitale). Comunque, ribadiscono che è arbitraria
la decisione dell'autorità di considerare quale prestazione valutabile in denaro
l'eventuale differenza fra il valore venale delle azioni ed il prezzo
concordato: essa sarebbe eventualmente soggetta all'imposta di donazione nel Canton
Berna. Sottolineano che, d'altronde, vi è una relazione particolare, di
carattere personale, che lega le parti contraenti e che dovrebbe essere
considerata al momento di interrogarsi circa l'esistenza di un eventuale «negotium
mixtum cum donatione».
-
4.1.
Secondo l'art. 16 LT 1976,
sono imponibili anche i proventi in natura di qualsiasi specie e in genere ogni
prestazione valutabile in denaro (cpv. 2), quali ad esempio il vitto e
l'alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o
dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc., che vengono valutati secondo il loro
valore commerciale (cfr. art. 21 cpv. 2 DIFD).
Fra le prestazioni
valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti:
la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista
della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente
dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, cifra 237, p. 452; CDT n. 255 del 6 settembre 1985
in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.).
4.2.
4.2.1.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di «distribuzione dissimulata di utili» che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht,
7. ediz., Berna 1993, p. 369):
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè,
un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari.
4.2.2.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per
valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione
fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.2.3.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595).
4.3.
È immediatamente evidente
che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna distribuzione dissimulata di
utili. La società anonima le cui azioni sono state cedute non ha infatti
effettuato alcuna prestazione a favore della ricorrente. Al contrario, vi è
stata una mera alienazione di titoli azionari fra due persone fisiche.
È dunque impossibile
parlare di prestazione valutabile in denaro da parte della __________ AG, a
favore della signora __________.
4.4.
Né è ravvisabile, nella
cessione del pacchetto azionario in questione, un'altra forma di prestazione
valutabile in denaro. L'eventuale differenza fra il valore venale ed il valore
concordato delle azioni non configurerebbe infatti in nessun caso un provento
in natura, imponibile ai sensi degli artt. 16 LT e 21 cpv. 2 DIFD.
Nessuno sostiene né dagli
atti risulta, d'altronde, che la signora __________ sia dipendente della
società anonima e che pertanto la cessione delle azioni ad un prezzo inferiore
a quello di mercato possa celare una forma di retribuzione in natura. È noto infatti
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se un'impresa cede ad un
collaboratore delle azioni ad un prezzo inferiore a quello venale, la
differenza fra i due valori al momento della sottoscrizione è imponibile come
reddito da attività lucrativa (ASA 48 p. 135, 60 p. 245; StE
1996 B 22.2 n. 12).
- L'accordo
intervenuto fra il signor __________ e la signora __________, da un lato, e la
relazione personale esistente fra loro, dall'altro, conducono senz'altro alla
conclusione che vi è stata una donazione dall'uno all'altra. In virtù dei
principi che disciplinano la doppia imposizione intercantonale, la donazione
sfugge peraltro alla sovranità fiscale ticinese.
5.1.
La legislazione fiscale bernese
prevede espressamente la fattispecie della donazione mista, all'art. 3 cpv. 2
della legge cantonale sulle imposte di successione e di donazione (ESchG). In
virtù di tale disposizione, negozi giuridici a titolo oneroso, caratterizzati
da una manifesta sproporzione fra prestazione e controprestazione, sono
assimilati ad una donazione, nella misura della differenza di valore (cfr. Muster,
Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht – Das bernische Gesetz über die Erbschafts-
und Schenkungssteuer, Muri bei Bern 1990, p. 299 ss.; v. anche Yersin,
L'imposition de la donation mixte [note de jurisprudence], in RF 39/1984 p. 271
ss.).
Perché sorga l'obbligo di
pagare un'imposta di donazione, non è sufficiente che il prezzo di alienazione
sia inferiore al valore venale. Le parti possono infatti avere vari motivi per
pattuire un prezzo inferiore al valore commerciale. La lettera e la ratio
dell'art. 3 cpv. 2 ESchG richiedono invece che vi sia la volontà di donare («animus
donandi»), perché il negozio giuridico possa essere considerato donazione
mista (DTF 118 Ia 501 consid. 2 b bb).
5.2.
Lo stesso Tribunale
federale ha già avuto modo di confrontarsi con un caso analogo a quello qui in
esame: l'azionista maggioritario di una società anonima aveva deliberato che a
suo figlio fossero attribuite al valore nominale le nuove azioni sottoscritte
in sede di aumento del capitale azionario. L'Alta Corte ha respinto il ricorso
di diritto pubblico interposto dal figlio, assoggettato all'imposta di
donazione, osservando che poiché il valore venale delle azioni era nettamente
superiore a quello nominale, il padre del ricorrente, azionista maggioritario,
aveva ceduto a titolo gratuito la differenza fra i due valori (ASA
35 p. 212 ss.).
5.3.
Nella fattispecie, sono
integrati tutti i presupposti per un assoggettamento della compravendita delle
azioni della __________ AG all'imposta di donazione.
5.3.1.
Vi è, in primo luogo, la
manifesta sproporzione fra le prestazioni dei contraenti.
Il calcolo dell'autorità
fiscale, per quanto fondato su criteri più semplici di quelli su cui si fondano
le Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati, emanate dalla Conferenza
dei funzionari fiscali cantonali e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni,
appare senz'altro attendibile. È indiscutibile, infatti, che dalla contabilità
della società anonima risulti l'esistenza di riserve e di utile riportato. Il
valore della singola azione si avvicina pertanto ai 5'000 franchi.
Gli stessi ricorrenti,
d'altronde, hanno attribuito un valore di fr. 370'500.– (fr. 570'000.– meno il
35%, trattandosi di una quota minoritaria) al pacchetto azionario acquistato
per fr. 100'000.–, nell'elenco titoli allegato alla dichiarazione fiscale!
5.3.2.
Né può più essere messo in
dubbio l'«animus donandi» del signor __________, alla luce dei fatti emersi con
il ricorso a questa Camera. Il motivo per cui l'azionista maggioritario ha
ceduto le sue azioni alla signora __________ per un prezzo considerevolmente
inferiore a quello venale è dato infatti dalle particolari relazioni personali
che intercorrono fra le parti (cfr. lettera "riservata" indirizzata
dai ricorrenti al Presidente di questa Camera).
5.4.
Per effetto dei princìpi
vigenti in materia di doppia imposizione intercantonale, la donazione di titoli
di credito è soggetta all'imposta nel cantone di domicilio del donante (Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1983, pp. 242 e 367;
cfr. anche art. 114 LT 1976 e art. 148 LT 1994).
Il Canton Ticino non può
pertanto imporre la donazione effettuata dal signor __________, domiciliato nel
Canton __________.
- Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili,
calcolata conformemente alla TOA.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1996 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 180'000.–.
- Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr.
1'500.–.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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