-
che __________, malgrado
un richiamo ed una diffida per lettera raccomandata, non presentava la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96;
-
che per tale omissione le
veniva inflitta il 12 dicembre 1995 una multa disciplinare di fr. 50.--;
-
che pertanto l' Ufficio di
tassazione si vedeva costretto a determinare per apprezzamento il reddito
imponibile;
-
che con tassazione
notificata il 29 marzo 1996 il reddito imponibile veniva stabilito in fr.
31'200.--;
-
che con lettera del 12
agosto 1996 __________ si rivolgeva all' Ufficio di esazione chiedendo
spiegazioni circa la tassazione e, meglio, le ragioni del suo assoggettamento,
ritenuto che era domiciliata in Svizzera solo dall'agosto del 1994 e che fino a
tale data aveva pagato le imposte alla fonte;
-
che l' Ufficio di esazione
trasmetteva per competenza lo scritto della contribuente all' Ufficio di
tassazione di __________;
-
che detto Ufficio, ancor
prima di esprimersi sulla tempestività del reclamo, assegnava alla contribuente
in data 29 ottobre 1996 un termine fino al 31 dicembre 1996 per produrre la dichiarazione
d'imposta e i relativi documenti;
-
che il 25 novembre 1996,
prima che il termine per presentare la dichiarazione fosse giunto a scadenza, l'
Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la precedente notifica
di tassazione, considerando tardivo lo scritto-reclamo della contribuente del
12 agosto 1996 all' Ufficio di esazione;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica;
-
che questo termine è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ) e che una deroga è prevista solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza
dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante
(art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
-
che comunque la
restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal
momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
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che nel caso in esame la
tassazione notificata il 29 marzo 1996 risulta pacificamente essere cresciuta
in giudicato, essendo rimasta incontestata nel termine di trenta giorni dalla
sua notificazione;
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che la ricorrente non fa valer
alcun motivo di restizuzione del termine e che questa Camera non ha motivi di
sorta di ritenere che concretamente ne sussistano;
-
che per altro la
ricorrente non solo non contesta di averla ricevuta, ma ha persino dato seguito
alla stessa, nella misura in cui ha pagato l'imposta comunale 1995, fondata
sulla tassazione IC/IFD 1995/96 del 29 marzo 1996;
-
che un’eventuale
negligenza del suo rappresentante, vale a dire del sindacato cui si sarebbe
rivolta per la compilazione della dichiarazione d’imposta, riguarda unicamente
i rapporti tra mandante e mandatario ma non può essere opposta, per costante
giurisprudenza, all’ autorità fiscale (cfr. per tutte CDT n. 30
del 21 gennaio 1983 in re P.R.; CDT n. 39 del 13 marzo 1990 in
re M.V.; CDT n. 187 del 28 settembre 1993 in re W.N.);
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che in simili condizioni
il termine di grazia assegnato alla contribuente dall’ Ufficio di tassazione in
data 29 ottobre 1996 è del tutto irrito e quindi inoperante, poiché la
tassazione IC/IFD 1995-96 a quel momento era già cresciuta in giudicato;
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che la situazione
economica della ricorrente appare comunque precaria a dipendenza dello stato di
disoccupazione perdurato quanto meno per tutto il 1995;
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che questa Camera attira
quindi l’attenzione della contribuente sulla possibilità di presentare una
domanda di condono;
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che, infatti, l'art. 246
cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il
pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti;
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che, secondo l'art. 246
cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi
di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire
alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio
del Comune di domicilio o sede del contribuente;
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).