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Numero d'incarto:
80.1996.2
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00002
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 4 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliato a __________, è assicuratore alle dipendenze della __________ SA.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1993-94, il contribuente esponeva un reddito del lavoro di fr.
84'525.– per il 1991 e di fr. 65'452.– per il 1992, al netto delle spese di
trasporto, di trasferta, per l'ufficio, la pubblicità e di ogni altro costo
professionale.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993-94, con decisione del 30 maggio 1994, l' Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna elevava peraltro il reddito del lavoro a fr.
86'000.– in media annua, spiegando di aver effettuato la ripresa di alcune
spese professionali, in particolare quelle di trasporto e di trasferta,
giudicate eccessive.
Con tempestivo reclamo del
6 giugno 1994, il contribuente contestava le riprese in questione, ritenendo
conformi alla realtà le indicazioni contenute nella dichiarazione fiscale.
L'autorità fiscale respingeva il gravame con decisione dell'11 dicembre 1995,
sottolineando la sproporzione esistente fra le spese di trasporto e quelle per
i pasti con i clienti, da un lato, e l'attività effettivamente svolta nel
periodo di computo, dall'altro.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le affermazioni
contenute nell'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione e chiede che il
reddito sia stabilito conformemente alla dichiarazione fiscale.
All'udienza del 29
febbraio 1996, su proposta del Presidente della Camera, le parti hanno
convenuto di ridurre il reddito del lavoro per il periodo fiscale 1993-94 a fr.
80'000.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è riformata nel
senso che il reddito del lavoro è ridotto a fr. 80'000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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