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Numero d'incarto:
80.1996.199
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00199
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 9 ottobre 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: Ufficio fiduciario __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ vivono da anni separati di fatto: il marito, dottor
__________ __________, a __________, la moglie, signora __________ __________,
a __________.
Per l'imposta cantonale i
coniugi __________ sono imposti separatamente. La rendita AVS viene esposta in
ragione della metà in ciascuna delle due partite fiscali; dalla partita fiscale
del dottor __________ viene inoltre dedotto l'importo degli alimenti versato
alla moglie (fr. 28'335.-- di media annua per il periodo fiscale IC 1991-92 e
fr. 28'785.-- per il successivo); nella partita fiscale della moglie, signora
__________ __________, l'autorità fiscale del Canton Zurigo espone l'importo degli
alimenti versatole dal marito e la metà della rendita AVS (cfr. informazione
telefonica del 13 maggio 1997 rilasciata dallo Steuramt della Città di Zurigo
all'UT di Bellinzona).
- Nella notifica di
tassazione dei periodi IC 1991-92 e 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona
non aveva però inizialmente ammesso la deduzione dal reddito del dottor
__________ degli alimenti versati alla moglie separata di fatto, domiciliata
nel Canton __________, e aveva assoggettato il reddito imponibile così determinato
all'aliquota più favorevole per coniugati (aliquota A) (cfr. notifica di
tassazione IC 1991-92 e IC 1993-94, entrambe del 23 ottobre 1995).
Assistito dall' Ufficio
fiduciario __________, il 9 ottobre 1996 il dottor __________ presentava
reclamo tanto per l'IC quanto per l'IFD, contestando diverse posizioni della
notifica di tassazione che divergevano rispetto alla dichiarazione d'imposta.
Con due distinte decisioni
del 9 ottobre 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona evadeva il reclamo,
ammettendo tra l'altro per l'IC la deduzione degli alimenti, ma applicando al
reddito imponibile, sia all' IC sia all' IFD, l'aliquota B ( altri contribuenti),
meno favorevole.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il dottor __________, sempre assistito dall'Ufficio
fiduciario __________, contesta l'applicazione dell'aliquota B (altri
contribuenti), chiedendo l'applicazione dell'aliquota A (coniugati),
argomentando che gli era già stata concessa nel precedente periodo fiscale
IC/IFD 1989-90.
-
Il rappresentante
del ricorrente e l'UT sono stati sentiti in udienza il 22 aprile 1997.
Considerato che fino alla
fine del periodo fiscale 1993-94 l' IFD non prevedeva la deduzione degli
alimenti né in caso di separazione legale né in caso di divorzio e tanto meno
in caso di mera separazione di fatto e che quindi il contribuente non beneficia
per l'IFD della deduzione degli alimenti, l' Ufficio di tassazione ha dato atto
al ricorrente che per l' IFD doveva essere applicata l'aliquota più favorevole,
quella per coniugi. Considerato inoltre che per l' IFD non vi è alcuna
separazione delle partite fiscali, l' Ufficio di tassazione si è tuttavia
riservato di rettificare l'importo della rendita AVS, esponendo al ricorrente
l'importo pieno e non soltanto la metà.
Per il resto le parti si
sono confermate nelle rispettive posizioni.
- Imposta federale
diretta
5.1.
Il DIFD, applicabile a
tutte le tassazioni in materia di IFD fino alla fine del periodo fiscale
1993-94, prevedeva l'allestimento di una tassazione intermedia in caso di separazione
o di divorzio pronunciati dal giudice (art. 96 cpv. 1 DIFD), con conseguente separazione
delle partite e attribuzione a ognuno degli ex coniugi dei rispettivi elementi
di reddito (art. 1 cpv. 4 e art. 42 DIFD). Gli alimenti erano nondimeno
considerati spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia e non
erano quindi deducibili dalla partita fiscale di chi li versava e di converso
non erano nemmeno imponibili nella partita fiscale di chi li riceveva (Masshardt/Tatti,
Imposta federale diretta, 1985, p. 178 e p. 200).
La mera separazione di
fatto non era invece motivo di tassazione intermedia, contrariamente a quanto
prevede la LIFD, entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (art. 45 lett. a LIFD).
Vigente il vecchio diritto
i coniugi, benché separati durevolmente di fatto, continuavano a essere imposti
congiuntamente.
5.2.
Nelle due decisioni su
reclamo del 9 settembre 1996 concernenti l' IFD per i periodi 1991-92 e
1993-94, l' Ufficio di tassazione ha quindi correttamente negato la deduzione
degli alimenti dalla partita del dottor __________. È tuttavia incappato in una
duplice svista: da un lato, ha omesso di trarre la conseguenze sul piano
dell'aliquota applicabile, che deriva dalla tassazione congiunta dei coniugi;
dall'altro, fuorviata dalla tassazione in materia IC, di cui si dirà in
seguito, ha esposto al dottor __________ solo la metà della rendita AVS.
In simili condizioni il
ricorso deve essere evaso nel senso che al reddito imponibile del ricorrente in
materia di IFD è applicata l'aliquota per coniugati. Il reddito imponibile va
tuttavia corretto, esponendogli per intero l'importo della rendita AVS.
Gli atti del procedimento
vanno quindi retrocessi, a questo riguardo, all' Ufficio di tassazione perché
emetta nuovi conteggi d'imposta.
5.3.
È infine appena il caso di
rilevare che nulla osta, dal profilo procedurale, alla suddetta soluzione,
quand'anche il risultato finale aggravasse la situazione contributiva del
ricorrente.
L'autorità cantonale di
ricorso in materia di IFD dispone invero delle medesime attribuzione
dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4
LIFD; inoltre art. 106 cpv. 3 e art. 102 cpv. 1 DIFD) e può anche modificare la
tassazione del contribuente a suo sfavore (art. 143 cpv. 1 LIFD; inoltre art.
110 DIFD), a condizione però di avergli consentito di esprimersi al riguardo,
come è stato fatto in occasione dell'udienza del 22 aprile 1997.
- Imposta cantonale
6.1.
La separazione delle
partite dei coniugi __________, che da anni vivono separati di fatto, l'uno a
__________ e l'altra a __________, non trova fondamento nella normativa
cantonale, segnatamente nella vecchia LT del 1976, applicabile a tutte le tassazioni
fino alla fine del periodo fiscale IC 1993-94, bensì nelle regole
giurisprudenziali che il Tribunale federale ha fatto discendere dall'art. 46
cpv. 2 Cost. fed., che vieta la doppia imposizione su scala intercantonale.
La vecchia LT non
prevedeva infatti quale motivo di tassazione intermedia la mera separazione di
fatto (art.10 cpv. 1-3 e art. 99 lett. a LT-1976), anche se, a differenza del
DIFD, ammetteva in caso di separazione legale e di divorzio la deduzione degli
alimenti dalla partita fiscale dell'ex coniuge che li versava e la loro
imposizione presso il beneficiario (art. 21 lett. g ed art. 31 cpv. 1 lett. c
LT-1976).
6.2.
In virtù dei principi
giurisprudenziali ricavati dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. l'imposizione del
reddito e della sostanza delle persone fisiche spetta al cantone in cui il
contribuente ha il domicilio fiscale. Esso coincide di regola con il domicilio
civile (art. 23 CC), vale a dire con il luogo in cui il contribuente risiede
con l'intenzione di stabilirsi (DTF 111 Ia 42).
Nondimeno la
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione
intercantonale non considera il domicilio una regola rigida, ma attribuisce
agli aspetti economici un peso accresciuto, ammettendo che le persone che
esercitano un'attività lucrativa abbiano di regola il loro domicilio fiscale nel
luogo di lavoro (ASA 62 445, consid. 3; DTF 121 I 14, consid. 4a,
anche in RF 50 p. 287, ZStP 1995 p. 291 e StE 1995 A
24.24.3 n. 1).
6.3.
Scostandosi dal principio
che di regola un contribuente ha soltanto un domicilio fiscale fondato sulla
sua appartenenza personale, la suddivisione della sovranità fiscale viene
considerata ammissibile nei casi in cui esiste una residenza famigliare stabile,
separata dal domicilio del contribuente.
Il Tribunale federale ha
ad es. ammesso questa regola nel caso di contribuenti che vivono durevolmente
separati dalla famiglia e hanno costituito un domicilio civile nel loro luogo
di lavoro (DTF 121 I 14 consid. 4b con riferimenti; DTF 40 I
221). Ha inoltre ammesso la suddivisione della sovranità fiscale nei casi di contribuenti
coniugati che, in relazione alla loro posizione dirigenziale, hanno costituito
un domicilio nel luogo di lavoro, anche se non vivono durevolmente separati
dalla famiglia, ma rientrano regolarmente la fine settimana e durante le ferie
(DTF 121 I 14, consid. 4b con riferimenti).
6.4.
Queste regole, elaborate
dalla giurisprudenza del Tribunale federale soprattutto in relazione a persone
che svolgono un'attività dipendente, possono trovare senz'altro applicazione -
sia notato di transenna - anche nei casi di persone che esercitano un'attività
lucrativa indipendente (DTF 121 I 14 consid. 4c; ASA 42 489 consid.
2).
A mente di questa Camera,
esse possono essere applicate anche a casi come il presente, in cui la moglie
del contribuente vive da anni separata di fatto dal marito e ha costituito un
proprio domicilio fiscale (secondario) nel Canton Zurigo.
Una simile soluzione era
invero già consentita vigente il vecchio diritto matrimoniale, rimasto in
vigore fino alla fine del 1987, per il quale i coniugi avevano un domicilio fiscale
comune e, solo in casi eccezionali, la moglie poteva averne uno proprio (art.
25 CC s.). A maggior ragione tale soluzione deve essere ammessa dopo l'
entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale il 1° gennaio 1988, se si
considera che ora la moglie può costituire un domicilio principale proprio (DTF
121 I 14, consid. 5b; DTF 115 II 120; inoltre Yersin,
Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, in RF
43 p. 346).
6.5.
Nel caso in esame, come si
è visto, i coniugi __________ vivono da anni separati di fatto. Tra di loro non
esiste più alcuna comunità né di tetto né di mezzi di sostentamento. Il che si
verifica quando, come nel presente caso, il sostegno dato dall'uno all'altro
coniuge si esaurisce in contributi di un ammontare predeterminato (DTF
121 I 14, consid. 5c e riferimenti). È dunque in applicazione della suddette
regole che da anni ormai il Canton Ticino e il Canton Zurigo hanno acconsentito
reciprocamente di suddividere la loro sovranità fiscale, imponendo
separatamente i redditi e la sostanza dei coniugi, in particolare imponendo
alla moglie nel Canton Zurigo il contributo alimentare versatole dal marito e
la metà della rendita di vecchiaia per coniugi (cfr. lettera del 30 aprile 1997
dello Steueramt della Città di Zurigo e successiva precisazione del 13 maggio
1997 raccolta dall' Ufficio di tassazione di Bellinzona) e al marito nel Canton
Ticino il reddito del lavoro, della proprietà fondiaria e della sostanza
mobiliare di sua proprietà.
Sull'attribuzione dei
singoli fattori di reddito e di sostanza non vi è per altro discussione.
6.6.
La contestazione verte
unicamente sull’aliquota applicabile cantonalmente al reddito imponibile del
dottor __________: se l’aliquota B per altri contribuenti o l’aliquota A per
coniugati.
L’ Ufficio di tassazione
di Bellinzona ha applicato l’aliquota B riservata agli altri contribuenti,
l'aliquota A essendo riservata ai coniugati, nonché ai vedovi, separati, divorziati,
celibi e nubili, che convivono con figli senza attività lucrativa sotto la loro
autorità parentale o con figli agli studi fino al 25.mo anno di età (art. 36 LT
1976).
La soluzione merita di
essere condivisa senza riserve per quanto si dirà in seguito.
6.6.1.
Da quanto accennato al
consid. 6.5. emergono sostanzialmente due diverse ipotesi di suddivisione
intercantonale della sovranità fiscale:
-
la
costituzione di un domicilio fiscale nel luogo di lavoro, senza che ciò
comporti una separazione di fatto durevole dei coniugi. È quanto si avvera nei
casi in cui i coniugi si ricongiungono periodicamente, la fine settimana e
durante le ferie;
-
la
costituzione di un domicilio civile separato da quello della famiglia, senza
che tra i coniugi continui a sussistere un'unità di tetto e sostentamento.
Nel primo caso, nella
determinazione dell'aliquota applicabile ai redditi imponibili nel cantone
interessato si dovrà tener conto della globalità dei redditi della famiglia e
del perdurare dell'unione coniugale, sicché si applicherà la scala A delle
aliquote (per coniugati) e si maggiorerà l'aliquota tenendo conto della
globalità dei redditi.
Nel secondo caso, invece,
la situazione appare in tutto e per tutto simile a quella di una persona
legalmente separata o divorziata. Non si farà quindi luogo a maggiorazione
dell'aliquota, tenendo conto dei redditi dell'altro coniuge e si applicherà, di
regola, la scala B delle aliquote (altri contribuenti). La scala A potrà essere
concessa, conformemente all'art. 36 LT 1976, solo se il contribuente convive
con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli
agli studi fino al 25.mo anno di età.
6.6.2.
È quindi a giusta ragione
che l' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha applicato al ricorrente
l'aliquota B senza maggiorazione dell'aliquota in base ai redditi imposti alla
moglie, durevolmente separata di fatto, a Zurigo.
6.6.3.
È appena il caso di
rilevare che le due soluzioni tendenzialmente dovrebbero condurre al medesimo
risultato e garantire la parità di trattamento tra contribuenti coniugati,
imposti quindi sulla globalità dei redditi con l'aliquota A, e contribuenti
divorziati, separati legalmente o conviventi in libera unione, imposti separatamente
con l'aliquota B.
6.6.4.
È inoltre doveroso rilevare
che la soluzione adottata dall' Ufficio di tassazione nel presente caso si
conforma in prospettiva alla nuova normativa fiscale, segnatamente:
-
alla
Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cfr.
art. 3 cpv. 3 LAID);
-
alle
Legge federale sull'imposta federale diretta, in vigore dal 1° gennaio 1995
(cfr. art. 45 lett. a LIFD);
-
alle nuova Legge
tributaria cantonale del 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995 (cfr. art. 55
lett. a LT 1994),che tutte indistintamente prevedono l'imposizione separata
anche in caso di separazione di fatto durevole.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso in materia di
imposta federale diretta è evaso a' sensi del considerando 5.2 e gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Bellinzona
perché emetta nuovi conteggi d'imposta.
-
Il ricorso in materia di
imposta cantonale è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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