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Numero d'incarto:
80.1996.164
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00164
Lugano
5 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________, domiciliati a __________ __________, sono attivi
nell'ambito delle promozioni e del commercio d'immobili.
Nella tassazione IC/IFD
1989/90 l' Ufficio di tassazione ha esposto loro un reddito aziendale di fr.
716'461.-- di media annua (cfr. decisone su reclamo dell' 8 luglio 1996); nella
tassazione IC/IFD 1991/92 un reddito aziendale di fr. 1'315'764.- di media
annua (cfr. decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996).
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti, assistiti dall'avv. __________, chiedono lo
stralcio del reddito aziendale.
In relazione alla
tassazione 1989/90 rilevano, in particolare, che per l'operazione di
, per la quale l'UT non ha considerato né utili né perdite, deve
essere ammessa una perdita provvisoria di un milione di franchi. Contestano
inoltre la ripresa di fr. 1'150'000.-- sugli onorari versati alla __________ e
alla __________ -.
In relazione alla tassazione
1991/92 criticano innanzi tutto la decisione dell' Ufficio di tassazione di non
considerare, nell'operazione immobiliare di __________, come perdita la
garanzia di fr. 600'000.-- per mancate locazioni fornita dai contribuenti alla
Cassa pensione del __________ . Contestano inoltre la ripresa di fr.
880'000.-- sugli onorari versati alla __________ e alla __________ -.
- All'udienza del 16
dicembre 1996 le parti hanno chiesto di tenere in sospeso l'esame del ricorso,
in vista di esaminare puntualmente le diverse censure ricorsuali.
Il 20 febbraio 1997 i
ricorrenti e l' Ufficio di tassazione hanno convenuto di determinare l'utile
netto imponibile per il periodo fiscale IC/IFD 1989/90 in fr. 300'000.-- di
media annua e per il successivo in fr. 298'000.-- (cfr. verbale di audizione
del 20 febbraio 1997).
Questa Camera acconsente.
Quanto concordato dalle parti è in effetti il risultato di un attento e
puntuale riesame delle diverse posizioni relative al reddito aziendale dei
ricorrenti alla luce delle contestazioni ricorsuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza le decisioni su reclamo dell' 8 luglio 1996 sono riformate nel
senso dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio
di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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