AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.158
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00158
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 aprile 1996
in
materia di: IC 88 - IC 89/90
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione su
reclamo dell’ 11 marzo 1996 l’ Ufficio di tassazione di Locarno stabiliva il
reddito imponibile di __________ __________, contribuente limitatamente
imponibile nel Canton Ticino, in fr. 81’568.-- per il periodo dal 16 giugno
1988, data dell’inizio dell’assoggettamento, al 31 dicembre 1988; con ulteriore
decisione su reclamo di pari data l’ autorità di tassazione determinava
l’imponibile per il periodo fiscale ordinario successivo 1989-90 in fr.
77’280.--.
-
Con tempestivo
ricorso del 3 aprile 1996, presentato all’ Ufficio di tassazione di Locarno e
da questi trasmesso per competenza a questa Camera, il contribuente, assistito
dalla __________ __________ __________ di __________, chiede sostanzialmente
l’azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, conformemente al
riparto intercantonale emesso dal cantone di domicilio, vale a dire il Canton
__________.
Invitata da questa Camera
a motivare il ricorso, la __________ __________ __________ avverte che il
contribuente è commerciante professionale d’immobili e che pertanto, in virtù
della normativa eccezionale applicabile a tale settore, gli interessi passivi
sul capitale di terzi per il finanziamento degli immobili vanno dedotti nel
cantone di ubicazione dell’immobile. Rileva inoltre che occorre tener conto
degli ammortamenti che si sono resi necessari a seguito della recessione.
- Con lettera del 20
agosto 1996 questa Camera invitava l’ Ufficio di tassazione a determinarsi
sugli argomenti sviluppati per la prima volta nella motivazione del ricorso.
Con scritto del 28 agosto
1996 l’ Ufficio di tassazione, in considerazione del fatto che il contribuente
è commerciante d’immobili e che l’immobile di __________ è inserito nei bilanci
aziendali della ditta, proponeva di accogliere integralmente il ricorso e di
azzerare il reddito imponibile sia per quanto concerne la tassazione IC 1988
sia per quanto concerne la successiva tassazione ordinaria IC 1989-90,
ammettendo in particolare la deduzione degli ammortamenti allibrati e
attribuendo gli interessi passivi secondo il criterio di localizzazione
dell’immobile. Precisava inoltre che l’importo complessivo della perdita
conseguita nel 1988 da riattivare doveva venire ammesso, come indicato nel
riparto intercantonale del canton Lucerna del 3 novembre 1994, in ragione di
fr. 44’695.--.
- Questa Camera non
può che acconsentire alla proposta di accoglimento del ricorso formulata dall’
Ufficio di tassazione, limitandosi a osservare che una più accurata motivazione
del reclamo da parte del ricorrente, risp. del suo rappresentante avrebbero
pacificamente potuto evitare il presente procedimento.
Si può comunque fare
astrazione dal caricare spese e tassa di giustizia al ricorrente, poiché già
l’UT in sede di procedura di tassazione avrebbe potuto invitare il ricorrente a
meglio precisare il fondamento della propria richiesta. La carente motivazione
del reclamo e indi del ricorso non giustifica tuttavia la concessione di
ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo dell’ 11 marzo 1988 in materia di IC 1988
e di IC 1989-90 sono riformate nel senso che il reddito imponibile viene
azzerato.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster