Tax appeal inadmissible for failure to file Italian translation

80.1996.155Outro Tribunal11 de out. de 1996Inadmissible

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A taxpayer lodged a tax appeal in German before the Ticino Tax Chamber. The court required an Italian translation and completion of the appeal within 15 days, under threat of inadmissibility, and also asked the appellant to appoint a representative in Switzerland. The order was duly served, but the appellant did not submit the translation within the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged the appellant with CHF 150 in costs. It added, obiter, a remark on the time limit for a federal public-law appeal in cases of intercantonal double taxation.

Sumário Omnilex

Art. 227 cpv. 2-3 LT-1994; admissibility of a tax appeal filed in a non-Italian language before Ticino authorities. The use of Italian is an essential formal requirement in dealings with the cantonal authorities; a non-Italian appeal does not satisfy the formal requirements unless the defect is cured within the deadline set under threat of inadmissibility. If the appellant fails to submit the requested translation and completion within the grace period, the appeal must be declared inadmissible. Such language requirements are compatible with the ECHR under the territoriality principle (consid. in fine). Costs follow the outcome under Art. 231 LT-1994.

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 80.1996.155

Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00155

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996

in materia di: IC 93/94

presentato da:


, __________ - __________ __________ __________ (__________)

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il contribuente, domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;

  • che questa Camera con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;

  • che con quello stesso scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191 LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;

  • che in effetti l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

  • che tale esigenza non è in contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R. K.).

  • che, nel caso in esame, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato - sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

  • che lo scritto di questa Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di ritorno);

  • che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

  • che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

  • che - sia osservato a mero titolo abbondanziale - se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso irricevibile.

  2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

inadmissibilitylanguage requirementtranslationtax appealcourt coststerritoriality

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Questão jurídica principal

Whether the tax appeal was admissible despite being filed in German and not translated into Italian after a deadline to cure the defect.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant did not submit the required Italian translation within the time limit.

Fundamentação extraída

Italian is an essential formal requirement in relations with Ticino authorities; the court had validly ordered a corrective deadline with warning of inadmissibility, properly served on 1996-08-16, and the appellant failed to comply.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs after inadmissibility of the appeal.

Decisão extraída

Costs and justice fee totalling CHF 150 were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

The court ordered costs against the unsuccessful appellant under the applicable cantonal tax law.

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