AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1996.141
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00140
80.96.00141
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: Ufficio contabile __________ di __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Giunto in Svizzera
il 1° marzo 1989 __________ __________ ha iniziato a lavorare da quella data
quale gerente dell’__________ __________ di __________ e ha percepito per i
dieci mesi del 1989 un salario di fr. 63’375, nel 1990 di fr. 92’300.--, nel
1991 di fr. 130’000.-- e nel 1992 di fr. 143’000.--.
L’ Ufficio di tassazione
di Lugano-Città lo ha quindi assoggettato all’IC e all’IFD dal 1° marzo 1989.
Nella tassazione per inizio dell’assoggettamento, notificatagli il 21 marzo
1994, gli ha esposto un reddito del lavoro di fr. 111’828.-- di media annua,
calcolato in base ai salari ricevuti durante i primi 46 (quarantasei) mesi di
attività riportati a un anno.
L’Ufficio di tassazione
notificava poi al contribuente in data 11 aprile 1994 una prima tassazione
intermedia per matrimonio a valere dal 9 luglio 1990, in cui i fattori di
reddito rimanevano invariati, e in data 11 aprile 1994 una seconda intermedia,
con effetto dal 24 settembre 1990, per inizio dell’attività da parte della
moglie, in cui al reddito del marito veniva aggiunto quello della moglie di fr.
23’998.-- di media annua.
Il 21 marzo 1994 l’
Ufficio di tassazione notificava infine ai contribuenti la tassazione ordinaria
IC/IFD 1991-92 , in cui venivano ripresi i fattori di reddito esposti nella seconda
tassazione intermedia, pari a fr. 135’826.-- complessivamente.
- Assistiti dalla
__________ __________ __________, i coniugi __________ insorgevano con reclami
del 20 aprile 1994, contestando sostanzialmente i rispettivi redditi del
lavoro: nel caso del marito il reddito di fr. 111’828.-- definito dall’ Ufficio
di tassazione nella tassazione per inizio dell’assoggettamento e ripreso nelle
successive tassazioni intermedie 1989-90, come pure nella successiva tassazione
ordinaria 1991-92; nel caso della moglie il reddito di fr. 23’998.--.
Ingiustificata, secondo i ricorrenti, l’estensione nel caso del reddito del
marito a 46 mesi del periodo di computo all’inizio dell’assoggettamento.
Corretto sarebbe invece stato, secondo loro, prendere come base salariale da
riportare a dodici mesi i salari ricevuti dal 1° marzo 1989 al 31 dicembre
1990, per un salario annuo medio di fr. 84’913.--. Analogamente, nel caso della
moglie, ingiustificata sarebbe l’estensione del periodo di computo dal 24
settembre 1990 al 31 dicembre 1992; più adeguata invece la delimitazione del
periodo di computo dal 24 settembre 1990 al 21 dicembre 1991, per un reddito
annuo medio di fr. 19’548.--.
Con quattro diverse
decisioni, tutte del 17 giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva i
reclami dei contribuenti, poiché i periodi di computo scelti meglio consentirebbero
di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale dei contribuenti.
-
Con i presenti,
tempestivi ricorsi i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________
__________ __________, ripropongono le contestazioni già fatte valere in sede
di reclamo.
-
4.1.
In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte
le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di
reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole
applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976).
All'inizio dell'assoggettamento
il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che
per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99
cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art.
41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’ inizio dell’assoggettamento, risp.
nella tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori
straordinari, anche per il periodo di tassazione successiva (CDT
n.200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag.
492; RF 1996 pag. 329).
4.2.
Né la LT né il DIFD
stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da
riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo
di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere
un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF
103 Ib 341; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata,
consid. 2 b; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, n. 12 ad art. 41, p. 763).
Come rilevato dal
Tribunale federale, la formulazione «calcolato su un anno» e - data l'identità
dei principi - anche quella del diritto cantonale «riportato a dodici mesi» (art.
41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT 1976) stanno a indicare che il computo dell'imposta
deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo
il mutamento. Se il cambiamento della situazione interviene verso la fine del
periodo di computo e il restante periodo di computo risulta relativamente
breve, la formulazione dell’art. 41 cpv. 4 DIFD e dell’art. 96 cpv. 1 LT –
volutamente elastica per conseguire risultati equi – permettono di basarsi non
solamente sul risultato aziendale, risp. sul reddito del lavoro del periodo di
computo calcolato su un anno, ma di considerare anche l’evoluzione del periodo
di tassazione (DTF 103 Ib 341, consid. 2a; STF del
5 settembre 1984, consid. 2b; Rep. 1980 pag. 33). Questa estensione
del periodo di computo è stata ammessa dalla giurisprudenza per quei casi in
cui il reddito conseguito in un intervallo di tempo assai breve non rispecchia
la reale capacità economica del contribuente e inoltre, dalla prassi, in quei
casi in cui una successiva tassazione intermedia a breve termine non consente
più di tener conto dell’evoluzione (poco importa se favorevole o sfavorevole)
dei redditi, provocando quindi situazioni impositive in insanabile contrasto
con il principio della capacità contributiva.
Così il Tribunale federale
ha, ad esempio, consentito, nel caso di un medico, di includere nel periodo di
computo, oltre al risultato d’esercizio dei primi otto mesi, anche quello
dell’anno successivo, poiché è di comune esperienza che all’inizio di
un’attività indipendente il reddito comincia a riflettere la reale situazione
economica solo dopo un certo tempo (DTF 80 I 271, consid. 4).
Sempre il Tribunale federale ha ritenuto insufficiente, nel caso di un
ristoratore, un periodo di computo di soli sette mesi, consentendo di prolungarlo
di un ulteriore anno (STF del 5 settembre 1984, consid. 2c; Steinmann,
Zum Bemessungszeitraum bei der Wehrsteuer in Fällen von Gegenwartbemessung oder
sonstiger “ausserordentlicher” Bemessung, in ASA 48 521 ss.).
In assenza di motivi del
tutto particolari un’estensione eccessiva del periodo di computo non è sorretta
nemmeno dallo scopo e dal senso della legge, poiché si finirebbe per giungere a
una imposizione generalizzata di fonti di reddito sorte nel successivo periodo
di tassazione (STF del 5 settembre 1984, consid. 2c). Di regola
ci si atterrà ai redditi del periodo di tassazione (Steinmann,
op. cit., p. 519 e p. 522).
4.3.
Sia l’art. 44 cpv. 1 della
LIFD sia l'art. 53 LT 1994, entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1995,
enunciano ora sostanzialmente tali principi, seppur con una lieve divergenza in
relazione al primo periodo fiscale, riprendendoli per altro parzialmente dalla
prassi dominante (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 162 s.).
All'inizio
dell'assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46
cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT 1994), il reddito è determinato:
a) per il periodo
fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
- Venendo ora
all’esame del caso concreto, va subito rilevato che entrambi i contribuenti
hanno iniziato un’attività salariata e non una indipendente, che, come si è visto,
è solita dare per sua natura risultati significativi solo dopo un certo
periodo.
5.1.
Nel caso del marito va poi
rilevato che l’inizio dell’attività si situa al 1° di marzo 1989, vale a dire a
due soli mesi di distanza dall’inizio del periodo fiscale. Certo, il salario
del contribuente ha conosciuto con il trascorrere del tempo una non disprezzabile
evoluzione positiva. Ciò non giustifica tuttavia un’eccezione tanto incisiva,
come vorrebbe l’ Ufficio di tassazione, ai principi sopra enunciati, che
vogliono che, in caso d’inizio di assoggettamento, si consideri periodo di
computo da ricondurre a un anno il restante periodo fiscale. A maggior ragione
se si considera che, nel caso del contribuente, il restante periodo fiscale
abbraccia praticamente l’intero periodo, vale a dire ventidue mesi su
ventiquattro. Né dall’incarto emergono fattori eccezionali unici, tali da
indurre a una diversa soluzione. Così come il Tribunale federale nella sentenza
del 5 settembre 1984 aveva ritenuto arbitrario protrarre a quarantatré mesi nel
caso di un esercente il periodo di computo iniziale, a maggior ragione non si
giustifica di ammetterne uno di addirittura quarantasei mesi nel caso di un
lavoratore dipendente, seppur con mansioni dirigenziali.
Diversamente si finirebbe
per stravolgere il sistema della tassazione sul passato, includendo nel computo
redditi insorti nel periodo successivo (STF del 5 settembre 1984,
consid. 2c; Steinmann, op. cit., p. 519 e p. 522).
Si giustifica pertanto,
nel caso del ricorrente, di accogliere il ricorso, così come chiesto dal suo
patrocinatore. Stante un reddito di fr. 155’675.-- in ventidue mesi, il reddito
annuo medio ammonta a fr. 84’913.--.
5.2.
Analogamente, nel caso
della moglie non si giustifica un’estensione del periodo di computo fino alla
fine del 1992. Se, da un lato, il periodo dal 24 settembre 1990 alla fine del
periodo fiscale, cioè al 31 dicembre 1990, appare troppo breve, l’aggiunta di
un ulteriore anno appare sufficiente per determinare un risultato
significativo.
Si giustifica pertanto,
nel caso della ricorrente, di accogliere il ricorso, così come chiesto dal suo
patrocinatore. Stante un reddito di fr. 24’762.-- in 464 giorni, il reddito
annuo medio ammonta a fr. 19’478.--.
5.3.
Gli atti del procedimento
vanno pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi
conteggi conformi ai considerandi che precedono.
5.4.
Visto l'esito del ricorso
l'audizione chiesta dai ricorrenti diventa superflua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le quattro decisioni su reclamo del 17 giugno 1996 sono riformate
conformemente al considerando 5 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'
Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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