AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.123
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00123
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a
, dichiaravano redditi per complessivi fr. 70'856.– in media annua,
provenienti in prevalenza da previdenza professionale e AVS. Con lettera del 30
marzo 1995, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito dichiarato delle
spese sopportate per il ricovero della signora __________ __________ all'
__________ __________ di __________; dall'allegata documentazione si evinceva
che la signora __________ era invalida dal 12 settembre 1993, in seguito ad una
trombosi cerebrale con emiplegia, ed era stata ricoverata alla __________
__________ il 30 settembre 1994. I contribuenti ritenevano pertanto che fosse
deducibile la retta giornaliera di fr. 70.–.
Notificando loro la tassazione
IC/IFD 1995/96, con decisione del 26 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città
negava la deduzione richiesta, indicando però la seguente motivazione della
decisione: «tassazione come ai dati forniti dal contribuente».
- Con reclamo dell'8
marzo 1996, i contribuenti chiedevano nuovamente la deduzione della retta per
la casa di riposo in cui era ricoverata la signora __________.
L'Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 24 maggio 1996, argomentando: «in
base alle direttive della Divisione delle contribuzioni (Circolare no.
/ del 20.4.95) la retta pagata alla casa per anziani non è
deducibile».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
ripropongono la richiesta già sottoposta all'autorità fiscale. Precisano che la
signora __________ è al beneficio di un assegno per grandi invalidi, che viene
peraltro versato alla stessa casa di riposo, a copertura delle spese di cura.
Nelle sue osservazioni del
10 luglio 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone
l'accoglimento del ricorso per quanto concerne l'imposta federale diretta,
invitando nondimeno la Camera ad accertare che le spese chieste in deduzione
non siano già state rimborsate da un'assicurazione.
La Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento cantonale delle finanze, nelle sue osservazioni
del 18 settembre 1996, propone per contro di respingere il ricorso per quanto
concerne l'IC e di accoglierlo soltanto parzialmente per quanto concerne l'IFD.
All'udienza del 18 ottobre
1996 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
- Imposta cantonale
4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
4.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p.
94 e giurisprudenza citata).
4.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale
non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a
quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude
pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione»
(Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia
tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge
tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
4.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, p. 38; inoltre, CDT n. 80.96.00043 del 10
maggio 1996, in RDAT II-1996 n. 6t p. 359 ss.).
4.5.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea/Francoforte 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
4.6.
Nelle sue osservazioni del
12 agosto 1996 la Divisione delle contribuzioni si richiama alla propria
Circolare n. __________ del 20 aprile 1995, che si conforma ai principi
restrittivi adottati dal legislatore ticinese, come è stato stabilito da
recenti sentenze della Camera di diritto tributario. Rileva in particolare che
la retta per il soggiorno in casa per anziani, secondo l’art. 12 LAMI,
applicabile alle prestazioni erogabili nel 1994, non era coperta dalle casse e
non era quindi deducibile, mentre le spese per prestazioni di malattia,
infortunio o invalidità fatturate separatamente all’ospite della casa per
anziani lo erano. Osserva inoltre che occorre distinguere, nel caso concreto,
tra le case per anziani classiche, che non dispongono di un reparto che fornisce
prestazioni semi-ospedaliere e quelle invece con reparti assimilabili a
istituti ospedalieri o case di cura per pazienti lungodegenti. Infatti le casse
malati non assumono le spese di degenza di tipo alberghiero, ma unicamente le
prestazioni inerenti alla cura della malattia. Di conseguenza, la retta pagata
alla casa per anziani in regime di LAMI non è deducibile. La __________
__________ di __________, dove era degente la ricorrente – rileva sempre la
Divisione delle contribuzioni – è una casa per anziani classica, la cui retta
giornaliera di fr. 75.-- copre unicamente la prestazione alberghiera, mentre
che le prestazioni mediche sono rimborsate separatamente dalla cassa malati. Ne
viene quindi, secondo l’autorità fiscale, che le rette fatturate alla contribuente
nel 1994 in ragione di fr. 6’510.-- non sono deducibili, mentre che le altre
spese che le sono fatturate sono state completamente coperte dall’assegno per
grandi invalidi non imponibile e comunque non eccedente il 5% del reddito
imponibile.
4.7.
In effetti, vigente la
LAMI, le case di cura non erano assimilate agli ospedali, anche se offrivano un
minimo di cure mediche (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea/Francoforte 1993, p. 284). Un degente che fosse stato ricoverato in un ospedale
acuto per malattia non aveva più diritto alle prestazioni della Cassa malati
nel momento in cui non necessitava più di trattamenti medici ma abbisognava
tuttavia di un ricovero in casa di riposo (DTF 115 V 48 ss.).
Con l'entrata in vigore
della LAMal, le case di cura sono invece state inserite fra i luoghi in cui
possono essere offerte le prestazioni sanitarie assicurate: si tratta di istituti
che si occupano della cura, dell’assistenza medica e della riabilitazione di pazienti
lungodegenti (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea/Francoforte
1996, p. 70).
Il che non significa
peraltro che tutte le spese derivanti dal ricovero in una casa di cura debbano
essere assunte dalla Cassa malati; al contrario, lo saranno solo le cure vere e
proprie, quali l’aiuto nel vestirsi e nel mangiare, e l’assistenza medica secondo
l’art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal. Per quanto attiene invece ai costi di
carattere alberghiero, cioè per vitto e alloggio, gli stessi saranno a carico
del paziente (Maurer, loc. cit.).
In tal modo, il
legislatore federale ha esteso il campo di applicazione della legge
sull’assicurazione malattia a prestazioni diverse dalla vera e propria
assistenza medica, per venire incontro a quelle persone – quali i grandi
invalidi riconosciuti tali dalla LAI o dalla LAVS – che, non essendo più
affette da malattia acuta, dipendono comunque dall’aiuto permanente di terzi
per compiere gli atti ordinari della vita o per una sorveglianza personale (Maurer,
Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen,
in SZS 32/1988, p. 2 ss.). È evidente il parallelismo di tali
disposizioni con quelle che si riferiscono all’assegno per grandi invalidi, che
sono contenute nelle legislazioni sull’invalidità (art. 42 LAI), sulla
vecchiaia (art. 43bis LAVS) e sugli infortuni (art. 36 LAINF).
4.8.
Ora, in considerazione
della rilevanza che ha assunto, nell’ambito della legislazione sulle
assicurazioni sociali, la nozione di “grande invalido”, ci si potrebbe chiedere
se le spese legate al ricovero in una casa di cura non debbano essere
considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito, almeno nei casi in cui il
la persona interessata adempia i requisiti definiti all’art. 42 LAI. A
differenza del caso giudicato in CDT n. 80.96.201 del 5 marzo 1997 in re M. R.,
la qui ricorrente è titolare infatti di un assegno per grandi invalidi (di
grado elevato), erogatole dalla cassa di compensazione AVS in virtù dei
combinati disposti dell'art. 43bis LAVS e dell'art. 42 LAI.
Certo, se si ammettesse la
deducibilità di tali spese, dovrebbe poi essere affrontato il conseguente
problema di distinguere, entro la retta delle case di riposo, quale parte del
costo stabilito si riferisca alle mere prestazioni alberghiere, cioè al vitto
ed all’alloggio, e quale invece alla sorveglianza dei degenti e all’aiuto degli
infermieri nel compimento degli atti ordinari della vita (mangiare, vestirsi,
lavarsi, ecc.).
Il problema è stato
affrontato dalla Divisione cantonale delle contribuzioni nella nuova Circolare
n. __________, del 13 maggio 1997, valida per il periodo fiscale 1997-98, la
quale dispone testualmente (cfr. lett. i):
Spese di cura per gli ospiti di case per
anziani
Gli
ospiti delle case per anziani il cui stato di salute richiede un trattamento ed
una cura di tipo ospedaliero (equivale al grado 3 secondo le tabelle di valutazione
del grado di dipendenza per le cure infermieristiche emanate dal DOS) possono
dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani per la parte
che supera le spese di vitto e alloggio (valutate in fr. 100.‑ al giorno)
e fino ad un importo massimo di fr. 140.‑ al giorno (Esempi: retta
giornaliera di fr. 100.‑ o inferiore, nessuna deduzione fiscale; retta
giornaliera di fr. 150.‑, fr. 50.‑ di deduzione fiscale al giorno;
retta giornaliera di fr. 250.‑, fr. 140.‑ di deduzione fiscale al
giorno).
La
deduzione della quota di retta è ammessa unicamente nei riguardi degli
ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3 (questi
ospiti beneficiano normalmente anche di una prestazione per grandi invalidi dell'AI
o AVS). Per il calcolo della retta deducibile si fa astrazione dall'assegno per
grandi invalidi dell'AVS/AI.
Giustificativo
Retta
della casa per anziani (si nota che la fattura dell'lstituto comprende normalmente
anche il ricupero dell'assegno per grandi invalidi che è da ignorare ai fini
della deduzione fiscale). Certificazione del grado di dipendenza 3 rilasciata
dalla casa per anziani. Eventuale attestazione riguardante l'assegno per grandi
invalidi Al/AVS.
Tutti
gli ospiti delle case per anziani (indipendentemente dal loro grado di dipendenza)
hanno inoltre la facoltà di dedurre, nei limiti e secondo i criteri previsti
dalle lettere precedenti, le prestazioni per spese di malattia, infortunio o invalidità
che sono fatturate separatamente (es. prestazioni per cure mediche o, nelle
case per anziani non sussidiate dal Cantone, per medicinali).
4.9.
I criteri di calcolo
proposti dalla circolare in discussione permettono di lasciare aperta la
questione di principio circa la deducibilità dei costi delle case per anziani,
nel periodo fiscale 1995/96. Infatti, anche applicando le disposizioni della
nuova Circolare n. __________ della Divisione cantonale delle contribuzioni,
non si giungerebbe, nel presente caso, a una soluzione più favorevole. In
effetti la retta giornaliera pagata da __________ __________ per la degenza
alla __________ __________ di __________ (fr. 70.-- al giorno nel periodo di
computo in esame; fr. 75.-- dal 1° gennaio 1976) è addirittura inferiore alla
parte alberghiera minima stabilita dalla Circolare dell'amministrazione sulla
scorta di un esame comparato delle rette di tutti gli istituti del cantone.
La retta giornaliera
pagata dalla contribuente non può quindi dar luogo, per quanto previsto dalla
citata Circolare, ad alcuna deduzione.
4.10.
Per quanto concerne
l'imposta cantonale il ricorso va quindi respinto.
A titolo meramente abbondanziale
si ribadisce quanto già osservato dalla Divisione cantonale delle contribuzioni
nelle osservazioni del 18 settembre 1996 al presente ricorso (v. p. 8) e,
meglio, che le spese non fatturate sotto la voce retta sono state integralmente
coperte con l'assegno per grandi invalidi di grado elevato, non imponibile e che
comunque l'importo di tale assegno non supera il 5% del reddito imponibile IC,
vale a dire la soglia oltre la quale sarebbe deducibile.
- Imposta federale
diretta
5.1.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni
di cui agli articoli 26 a 33.
5.2.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto creare delle nozioni di malattia, infortunio
ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi federali sulle
assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale sull'imposta
diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che permettono di
delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio federale a
sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p.
110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato
delle direttive che permettono di concludere che il concetto di «malattia», in
particolare, è più esteso di quello contenuto nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono
considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi,
apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite
delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano
nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. __________ del
14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
5.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse
considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le
malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per
cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal
medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali
prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per «soggiorni
di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal
medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della
cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia
domestica» (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la
prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella
in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si
può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti
dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di
vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure
dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
5.4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale
può essere esteso, in linea di principio, all'IFD. Anche per quest'ultima
imposta, infatti, vale il criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è
riconosciuta la loro necessità dal punto di vista medico, necessità che viene
perlopiù verificata alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
5.5.
Nondimeno la Circolare dell’AFC,
come già accennato, ammette la deduzione nel caso della degenza in una casa di
cura, a condizione che la persona ricoverata sia stata riconosciuta “grande invalida”
ai sensi dell’art. 42 LAI, che essa debba cioè, a causa dell’età,
dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi
per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). La deduzione è tuttavia limitata alla misura in cui le spese
di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base
alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare
cit., par. 2.6). A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il
calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93
della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).
5.6.
Orbene, come già si è
visto, __________ __________ è titolare di un assegno per grandi invalidi dell’AVS.
Essa è quindi, dal profilo dell’art. 42 LAI, grande invalida di grado elevato.
Nelle proprie osservazioni
del 10 luglio 1996 l’ Amministrazione federale delle contribuzioni, rifacendosi
alle proprie direttive, propone quindi di accogliere il ricorso in materia di
imposta federale diretta, lasciando tuttavia aperta la questione di sapere in
quale misura si tratti di spese direttamente causate dalla malattia. Con
l’accordo dell’AFC, la Divisione delle contribuzioni nelle proprie osservazioni
precisa, per quanto concerne l’imposta federale diretta, che le spese di
malattia, segnatamente la retta giornaliera pagata da __________ __________ in
quanto persona grande invalida dell’AVS, sono deducibili, secondo le direttive
federali, solo nella misura in cui supera il minimo vitale secondo l’art. 93
LEF (cfr. Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 16
del 14 dicembre 1994, cifra 2.6.).
Concretamente ciò
significa che dalle rette pagate nell'ultimo trimestre del 1994
(complessivamente fr. 6’510.-- per tre mesi) va dedotto il minimo vitale di fr.
3’075.-- (fr. 1’025.-- mensili).
Ne viene quindi che
l’importo deducibile ammonta in linea di principio a fr. 3’435.--. Dato che
esso supera la soglia del 5% del reddito imponibile (5% di fr. 60’019.-- = fr.
3’001.--), l’importo deducibile, da ricondurre in media annua, per l’ IFD è di
soli fr. 434.-- (fr. 3’435.-- ./. fr. 3’001.--). Il ricorso concernente l’IFD
va quindi accolto in questa misura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.
-
Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1996, nella misura in cui
concerne l’ IFD, è riformata nel senso che è ammessa una deduzione per spese di
malattia di complessivi fr. 434.--, pari a fr. 217.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi IFD.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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