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che __________ __________ -__________,
domiciliata a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietaria di un immobile a __________ __________;
-
che, con decisione del 12
febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava la tassazione
IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 2'478.- e la sostanza in
fr. 44'704.–;
-
che, in data 29 aprile
1996, la contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale
redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio,
chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con
particolare riguardo alla ripartizione degli interessi passivi;
-
che l' Ufficio di
tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando che
la contribuente avrebbe potuto reclamare tempestivamente anche prima di
ricevere il riparto intercantonale, riservandosi di presentarlo in seguito;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
chiede nuovamente che la decisione dell'autorità cantonale ticinese sia resa
conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________;
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che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173);
-
che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton
__________;
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che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
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che, inoltre, la norma dell'art.
46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche
dalla ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente
è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la
propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene
alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387
ss.);
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che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che comunque la ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF
nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
visto per le spese l'art. 231 LT 1994