AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.81
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00081
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 30 marzo 1995
in
materia di: IDN 81/82
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 30 marzo 1995 __________ __________, non avendo
ottenuto risposte concrete né dall’ Ufficio di tassazione di Bellinzona né da
quello di Biasca, inviava a questa Camera uno scritto con cui chiedeva di
accogliere “questo suo reclamo”, poiché avrebbe pagato imposte superiori a
quanto in effetti poteva disporre (entrate) a causa di un’interpretazione
differenziata del suo stato civile: sposato per l’IFD e singolo per il Cantone.
Il
26 aprile 1995 il presidente della Camera di diritto tributario, facendo
presente i limiti di competenza dell’autorità giudiziaria, chiedeva a
__________ __________ di specificargli quale fosse la decisione contro cui
intendeva ricorrere e la data della sua notificazione.
Con
scritto del 3 maggio 1995 l’interessato precisava che intendeva ricorrere
contro la decisione del 22 dicembre 1981 (millenovecentottantuno), con cui l’
Ufficio di tassazione di Biasca dichiarava legale il prelievo di imposte
superiore al reale percepito (entrate), togliendogli cosi ogni possibilità di
ricorso in altra sede. Dichiarava altresì di ricorrere contro l’ulteriore
decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca dell’ 8 febbraio 1995, che
trincerandosi dietro “la legge dice” gli ha imposto pagamenti superiori al suo
reddito.
- Le richieste di __________ __________ appaiono prima
facie manifestamente infondate e temerarie.
2.1.
Innanzi
tutto, nella misura in cui il contribuente intende ricorrere contro la
decisione dell’ Ufficio di tassazione di Biasca del 22 dicembre 1981, la
censura si rileva manifestamente intempestiva. Orbene, il 22 dicembre di quell’
anno l’ Ufficio di tassazione di Biasca non ha emesso alcuna decisione formale
(notifica di tassazione) nei confronti del contribuente, ma si è limitato a
rispondere a una richiesta d’informazioni del 17 dicembre relativa alla deduzione
degli alimenti versati alla moglie in materia di IDN. La decisione contro la
quale il contribuente avrebbe semmai potuto reclamare allo stesso Ufficio di
tassazione e in seguito ricorrere a questa Camera, è la notifica di tassazione dell’
11 dicembre 1981. La stessa è però cresciuta incontestata in giudicato, non
avendo l’interessato presentato reclamo nel termine di trenta giorni,
segnatamente non avendo reagito alle precisazioni dell’ Ufficio di tassazione
del 22 dicembre 1981 dichiarando formalmente di interporre reclamo contro la
notifica della tassazione IDN 1981-82 dell’ 11 dicembre 1981.
2.2.
In
ogni caso, ogni rimedio giuridico, anche quello straordinario della revisione,
è ormai precluso al contribuente. Infatti, anche in materia di IDN, l’istanza
di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione e non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta
esecutiva (Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446
n. 13; ASA 21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art.
126, p. 615). Ne viene che anche il rimedio straordinario della revisione è
ormai prescritto da quasi dieci anni.
2.3.
A
titolo meramente abbondanziale si conferma, come d’altronde già accennato nello
scritto del presidente di questa Camera al contribuente del 26 aprile 1995, che
la decisione dell’ Ufficio di tassazione in materia di IDN 1981-82 è
perfettamente conforme al diritto federale allora vigente. Solo con effetto dal
1° gennaio 1995 il diritto federale è stato modificato e solo con effetto da
quella data normativa federale e normativa cantonale coincidono. Prima
d’allora, come ripetutamente spiegato al contribuente, la normativa federale
divergeva da quella cantonale: entrambe trovavano autonoma applicazione
nell’ambito delle rispettive sfere di sovranità, quella federale in materia di
IDN, quella cantonale in materia di IC.
- 3.1
Il
“ricorso” contesta inoltre la “decisione” dell’ 8 febbraio 1995 dell’ Ufficio
di tassazione di Biasca. Orbene, anche in questo caso non si tratta in nessun
caso di una decisione formale suscettibile d’impugnativa, bensì dell’ennesima
risposta ad uno scritto del contribuente, indirizzato per giunta all’ Ufficio
di esazione.
3.2
Si
ribadisce comunque, a titolo meramente abbondanziale, che l’ Ufficio di
tassazione ha correttamente interpretato e applicato la legge federale per
quanto concerne la non deduzione degli alimenti versati dal marito al coniuge
separato o divorziato. Solo dal 1° gennaio di quest’anno le richieste del
contribuente potranno trovare accoglimento anche in materia di imposta federale
diretta in virtù della novella legislativa contenuta nella LIFD.
Per
questi motivi,
visto per
le spese l’art. 111 DIN/DIFD
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 250.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la
Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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