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Numero d'incarto:
80.1995.68
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00068
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
è proprietario di una casa d'abitazione a __________,
in cui vive con la famiglia occupando l'appartamento al primo piano. Il piano
terreno, invece, è parzialmente occupato da un appartamento abitato dallo zio.
L' Ufficio di tassazione
di __________, nel periodo di tassazione
IC/IFD 1993-94 ha pertanto esposto al contribuente un reddito della sostanza di
fr. 10'080.--, di cui fr. 5'040.-- derivante dal canone di locazione versato
dallo zio inquilino e fr. 5'040.-- per l'appartamento usato in proprio (cfr.
notifica della tassazione del 12 settembre 1994, confermata con decisione su reclamo
del 13 marzo 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente contesta il reddito della sostanza, facendo
presente che per l'appartamento affittato allo zio riceve unicamente un canone
di locazione lordo di fr. 420.-- mensili e che tale appartamento, composto da
una piccola camera, da un piccolo soggiorno con cucina e da una doccia
(complessivamente ca. mq 34), occupa solo parzialmente il piano terreno.
-
3.1
Secondo l' art 20 LT, il
reddito della sostanza immobiliare comprende sia i proventi dalla locazione
(lett. a) sia il valore locativo di immobili o parti di essi, che il
contribuente tiene a sua disposizione per uso proprio in forza del suo diritto
di proprietà o di usufrutto (lett. b). Non diversamente l' art. 21 cpv.
1 lett. b DIFD prevede che è soggetto all'imposta qualsiasi reddito
proveniente da sostanza immobile che il contribuente realizza con la locazione,
l'affitto o l'uso personale; entra in linea di conto parimenti il valore
locativo dell'abitazione a cui il contribuente ha diritto in casa propria o
nella casa di cui ha il godimento.
3.2
La legge non indica come
debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante
dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la circolare 24 marzo
1987 (6/2) dell'ACC il valore locativo deve di regola corrispondere alla
pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla
mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe
richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Per semplicità, secondo la
citata circolare, il valore locativo di abitazioni unifamiliari in linea di
massima determinato forfetariamente: esso corrisponde, di massima, al tasso del
5 % del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio
1990, rispettivamente a quello del 6,5 % se la stima risale non oltre il 1°
gennaio 1984 e del 7,25% se la stima è anteriore a tale data.
- Nel caso in esame la
tassazione effettuata dall’ Ufficio di tassazione appare ineccepibile.
L’autorità fiscale ha infatti sommato correttamente il reddito
dell’appartamento il cui uso è stato ceduto in locazione allo zio e il valore
dell’appartamento usato personalmente dal ricorrente nell’immobile di sua
proprietà.
L’entità del canone di
locazione corrisponde a quanto dichiarato e nuovamente confermato con il
presente ricorso (fr. 5’040.--). Il valore locativo, dal canto suo, è stato
determinato con una certa prudenza, se si considera che da quanto esposto nel
ricorso l’appartamento usato personalmente dal contribuente è di dimensioni
superiori rispetto a quello ceduto in locazione e di ubicazione più pregiata,
in quanto situato al primo piano.
D’altronde, il valore
locativo considerato dall’UT (fr. 5’040.--) non si discosta dal valore che si
otterrebbe applicando il parametro del 5% al valore ufficiale di stima che si potrebbe
attribuire a grandi linee alla parte di immobile occupato dal proprietario. Su
un valore di stima dell'intero immobile di circa fr. 165’000.-- non è certo
fuori luogo attribuirne almeno centomila alla parte d’immobile utilizzata in
proprio dal ricorrente a scopo abitativo.
A titolo puramente abbondanziale
si rileva inoltre che l’ Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni di legge
per spese di gestione e di manutenzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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