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Numero d'incarto:
80.1995.57
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00057
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 23 marzo 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int.
presentato da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava
il 10 febbraio 1992 a __________ e __________ __________
la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92, che riprendeva gli elementi di reddito
della dichiarazione fiscale e le deduzioni richieste, cui veniva aggiunta
quella sul reddito da attività dipendente. La tassazione cresceva incontestata
in giudicato.
Il
9 marzo 1992 __________ __________ iniziava a lavorare. L' Ufficio di
tassazione procedeva pertanto ad allestire una tassazione intermedia, con
effetto dal 9 marzo al 31 dicembre 1992, che veniva notificata il 21 marzo
1994. Ai redditi già imposti con la tassazione ordinaria l' Ufficio di
tassazione aggiungeva il reddito del lavoro della moglie, concedendo inoltre la
deduzione di legge per l'attività lucrativa del coniuge.
Il
reclamo presentato dai contribuenti veniva parzialmente accolto con decisione
del 23 maggio 1994. L' Ufficio di tassazione aumentava la deduzione per spese
di trasferta da fr. 1'000.-- a fr. 1'440.-- per tener conto delle spese
sopportate dalla moglie; non teneva invece in considerazione il calo di reddito
del marito intervenuto nel corso del 1992 a seguito di disoccupazione, poiché
sarebbe invece stato considerato nel periodo successivo (IC/IFD 1993-94).
La
decisione su reclamo non veniva contestata e cresceva in giudicato.
- Nel frattempo, in data 11 aprile 1994, ai
contribuenti era stata notificata la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94. A
seguito del reclamo interposto dai coniugi __________
contro detta tassazione, l' Ufficio, con decisione del 25 luglio 1994
accoglieva le richieste dei reclamanti, rettificando le deduzioni per spese di
trasferta e per doppia economia domestica.
Anche
questa decisione cresceva incontestata in giudicato.
- L' 11 dicembre 1994 __________
e __________ __________ presentavano domanda di tassazione intermedia IC/IFD
1991-92, sollecitando in sostanza l' Ufficio di tassazione a ricalcolare
l'imposta per l'anno 1992. Con lettera del 20 dicembre 1994 l'UT spiegava
nuovamente ai contribuenti le ragioni e le modalità di calcolo della tassazione
intermedia dal 9 marzo 1992 per inizio dell’attività della moglie. Dopo un
ulteriore colloquio, rimasto infruttuoso, che aveva luogo l' 11 gennaio 1994, l'
autorità fiscale con lettera 23 gennaio 1995 confermava quanto già
precedentemente esposto ai contribuenti e in data 26 gennaio 1995 emetteva una
decisione formale con cui negava l'esistenza dei requisiti per una tassazione
intermedia dal 1992 per il presunto eccessivo carico fiscale che i coniugi __________ avrebbero dovuto sopportare in
quell'anno.
Con
decisione del 24 febbraio 1995 l'UT respingeva poi il reclamo presentato dai
contribuenti contro la predetta decisione.
-
Con il presente, tempestivo ricorso avverso la
decisione su reclamo del 24 febbraio 1995 i coniugi __________ lamentano che nel 1992 il loro guadagno è stato
inferiore di circa fr. 16'600.-- rispetto agli anni precedenti, sostenendo di
essere vittime di un grave errore.
-
5.1
Va
constatato innanzitutto che la tassazione intermedia per inizio dell’attività
della moglie con effetto dal 9 marzo al 31 dicembre 1992 è cresciuta in
giudicato. La decisione su reclamo del 23 maggio 1994 non è infatti stata
contestata ed è quindi divenuta definitiva. Essa non può più quindi essere
revocata in discussione con i rimedi ordinari di diritto.
Ma
anche se potesse esserlo, la soluzione non sarebbe diversa, in linea di
principio, da quella consegnata nella decisione su reclamo del 23 maggio 1994.
5.2
A
tale riguardo va osservato che la tassazione intermedia è fondata sulla tassazione
ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza
che sono stati modificati (art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD).
Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100
cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD). Ne consegue, sul piano procedurale,
che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili
limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla
tassazione intermedia, ma non invece a quelli stabiliti nella tassazione ordinaria,
se quest’ultima è divenuta definitiva (CDT n. 447 del 28 novembre
1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la
tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha
dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (CDT
n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.; CDT n. 230/231 del 20
agosto 1990 in re P. D.M.; CDT n.73-74/91 in re M.D.).
Va
inoltre rilevato che tra i motivi, elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1
DIFD, che danno diritto alla tassazione intermedia figura l' inizio d'attività
lucrativa (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto
pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer,
ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). Detto
motivo è previsto anche dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
5.3
Ne
viene quindi, in linea di principio, che l' Ufficio di tassazione ha allestito
correttamente la tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 con effetto dal 9 marzo
1992, aggiungendo ai fattori di reddito, stabiliti nella tassazione ordinaria e
cresciuti incontestati in giudicato, il reddito dell'attività lucrativa della
moglie e concedendo su detto reddito le relative deduzioni.
Vero
è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la tassazione
intermedia non si giustifica, quando l'inizio o la cessazione dell'attività
lucrativa della moglie - di per sé importante e durevole - coincide con una
diminuzione dell'attività del marito e dà luogo a una modifica insignificante
del reddito complessivo (ASA 59 pag. 556 = STF del
16 giugno 1989 in re De.; ASA 60 pag. 187 = STF del
5 settembre 1990 in re B.). Non va tuttavia dimenticato che in entrambi i casi
giudicati dal Tribunale federale all'inizio dell'attività della moglie era
corrisposta una variazione altrettanto durevole del reddito del marito,
nel primo caso (ASA 59 pag. 556) a seguito del cambiamento del posto
di lavoro, nell'altro (ASA 60 pag. 187) per invalidità del 50%.
Va
inoltre rilevato che, in caso di disoccupazione, si emette una tassazione intermedia
nei confronti di un lavoratore rimasto disoccupato, purché la cessazione
dell'attività duri oltre due anni (CDT n.293 del 12 dicembre 1994
in re G.R.). In altre parole si ammette retrospettivamente la cessazione
dell’attività quando solo quando la disoccupazione dura da due anni, ma con
effetto retroattivo al momento in cui ha preso inizio.
5.4
Se
i ricorrenti avessero inteso contestare l'entità della variazione del reddito
famigliare con riferimento alla giurisprudenza dinanzi citata, segnatamente se
avessero inteso sostenere che la modifica durevole del reddito dovuta
all'inizio dell’attività dipendente da parte della moglie era annullata,
totalmente o parzialmente, da una corrispondente diminuzione durevole del
reddito del marito, essi avrebbero dovuto contestare davanti a questa Camera la
decisione su reclamo del 23 maggio 1994, così come avevano contestato davanti all'
Ufficio di tassazione la notifica di tassazione in materia di intermedia per
inizio dell’attività lavorativa della moglie del 21 marzo 1994.
Quanto
successivamente sostenuto davanti all' Ufficio di tassazione con lettera dell’
11 dicembre 1994, segnatamente l'assenza di variazione di reddito nel corso del
1992, __________ e __________ __________
avrebbero dovuto sostenerlo, se del caso, ricorrendo contro la decisione su
reclamo del 23 maggio 1994. Il motivo addotto nello scritto dell’ 11 dicembre
1994 configura, in altre parole, un argomento ricorsuale di merito invocato
tardivamente, dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni dalla
notifica della decisione su reclamo (art. 181 cpv. 1 LT; art. 106 cpv. 2 DIFD)
ed è quindi irricevibile in questa sede. Esso non configura invece, come
rilevato dall' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 24 febbraio
1995, qui formalmente impugnata, un motivo autonomo di tassazione intermedia,
non rientrando tra quelli esaustivamente elencati dall'art. 99 LT e dall'art.
96 DIFD.
5.5
Devono
comunque essere espressamente riservati i casi di tassazione intermedia per
cessazione dell'attività del marito, qualora egli dopo due anni di
disoccupazione, non avesse ripreso l'attività lavorativa dipendente e di
tassazione intermedia per cambiamento di professione per passaggio da
un'attività dipendente a una indipendente, qualora nel frattempo egli avesse
cambiato professione iniziando a svolgere un'attività in proprio.
Tali
eventuali ipotesi non possono essere tuttavia esaminate da questa Camera, vuoi
nel rispetto della procedura che attribuisce tale competenza in primo luogo
all’autorità di tassazione, vuoi perché gli atti dell'incarto non forniscono
elementi utili al giudizio.
Qualora,
ad es., fossero dati gli estremi dell'intermedia per cessazione dell'attività
del marito, poiché è rimasto disoccupato per oltre due anni, la stessa andrà
concessa dall'inizio della disoccupazione, verosimilmente già dall' aprile del
1992.
5.6
E`
comunque chiaro che un periodo di disoccupazione di alcuni mesi deve, in linea
di principio, essere preso in considerazione soltanto in media annua, così come
stabilito dall’ Ufficio di tassazione, così come soltanto in media annua,
quindi non da subito, sarà considerato, di riflesso, l’eventuale aumento di
reddito conseguente alla ripresa dell’attività dipendente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 150.--
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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