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Numero d'incarto:
80.1995.56
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00056
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1994
in materia di: revisione imposta di
donazione (Rev 1/95)
presentato da:
__________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 9 febbraio 1993,
con atto pubblico del notaio __________ __________, __________
ha donato alla madre __________ la sua
quota di comproprietà di un quarto del foglio PPP __________,
di __________ del mapp. __________ di __________.
Il bene veniva ceduto nello stato di fatto e di diritto risultante da RF, con
tutti i diritti e gli oneri relativi, comprese eventuali ipoteche.
La donataria veniva
invitata dall' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione, il 23
febbraio successivo, a documentare eventuali oneri ipotecari. In mancanza di
risposta, l' Ufficio emetteva in data 12 maggio 1993 il progetto di tassazione,
che inviava sia al donante che alla donataria al loro domicilio di __________. Entrambe le lettere venivano però
retrocesse al mittente dal competente Ufficio postale con l'indicazione
"partito senza lasciare indirizzo". Cinque giorni dopo la donataria
comunicava nondimeno all' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione
che dal documento n. __________ relativo
all' iscrizione del 1985, non risultavano oneri ipotecari a carico dei
proprietari __________ __________ e __________
__________ __________.
Successivamente la donataria si è nuovamente rivolta oralmente all' Ufficio, il
quale ha avuto modo di ascoltarne le ragioni e di esporle il contenuto del
progetto di tassazione del 12 maggio.
Finalmente il 24 febbraio
1994 l' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione ha notificato alle
parti (donante e donataria) la tassazione imponendo un quarto del valore di
stima della PPP __________ sul mapp. __________ di __________.
- Con reclamo del 28
marzo 1994 la donataria ha chiesto l'annullamento delle notifiche di tassazioni
intimate a lei e a suo figlio.
Malgrado l'esistenza di
dubbi sulla tempestività del reclamo, l' Ufficio cantonale imposte di
successione e donazione entrava nel merito dello stesso e lo respingeva con
decisione del 19 maggio 1994.
La Camera di diritto
tributario respingeva, con sentenza del 22 agosto 1994, un ricorso con il quale
__________ chiedeva l'annullamento della
tassazione dell'imposta di donazione e la sospensione di qualsiasi procedura al
riguardo.
- Con scritto del 5
dicembre 1994, denominato "Istanza provvisionale", indirizzato al
Dipartimento delle finanze e dell'economia, __________
postula la sospensione della procedura di incasso dell'imposta da lei dovuta e
chiede che venga "ristabilita la legalità della abusiva tassazione senza
un documento legale valore/stima". Tale situazione richiederebbe, a suo
avviso, la revisione "d'ufficio" della decisione in materia di
imposta di donazione.
Tale istanza, con i
documenti che la accompagnano, è stata trasmessa alla Camera di diritto
tributario per ragioni di competenza. Con istanza del 19 aprile 1995, __________ __________
__________ ha indirizzato alla Camera
un'istanza di assistenza giudiziaria e di patrocinio gratuiti.
- 4.1
L'art. 318 LT 1994
stabilisce che, dopo l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, a
partire dal 1° gennaio 1995, la revisione delle decisioni già cresciute in
giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto deve essere chiesta e
decisa secondo la procedura e i termini del diritto precedente, cioè in
applicazione degli articoli 196 e 197 LT (cfr. anche Messaggio n. 4169
del Consiglio di Stato, concernente il progetto di nuova legge tributaria, del
13 ottobre 1993, p. 136).
4.2
Il legislatore ticinese ha
codificato tra i motivi di revisione, conformemente alla giurisprudenza in
materia di imposta federale diretta (IFD), sia la violazione di disposizioni
essenziali di procedura (cfr. art. 56 lett. a LPT, rimasta in vigore
fino al 31 dicembre 1976; art. 196 lett. b LT, in vigore dal 1. gennaio
1977; RTT 1978 p. 89; STF, II Corte di diritto pubblico,
del 21 settembre 1979 in re F.D., cons. 3b), sia la scoperta di nuovi fatti o
mezzi di prova rilevanti (cfr. art. 196 lett. a LT).
La legge cantonale ha
tuttavia codificato il principio, valido già sotto l'imperio della LPT, che
esclude la revisione, quando il contribuente avrebbe potuto far valere il
motivo invocato in sede di revisione nel quadro della procedura ordinaria,
qualora avesse fatto uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente
esigere (cfr. art. 196 cpv. 2 LT; RTT 1978 p. 91; STF
21 settembre 1979, cit.).
L'istituto della revisione
non è infatti dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. In altre parole, la revisione di una
tassazione definitiva non può essere domandata per motivi che il richiedente,
usando della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe
stato in grado di far valere nella procedura ricorsuale ordinaria.
Decidere altrimenti
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione
imputabile all'avente diritto della tempestiva impugnazione ordinaria (cfr. DTF
103 IB 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; ASA
34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3 a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision
rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerplichtigen, ZBl 62 p. 121
s.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, 1970, art.
21, p. 121).
- L'istanza di
revisione si rivela destituita di ogni fondamento. Gli argomenti che l'istante
adduce a sostegno della sua richiesta di riaprire la procedura di tassazione
già definitivamente conclusa con la sentenza di questa stessa autorità
giudiziaria, sono infatti gli stessi che ella aveva già proposto nel corso
della procedura svoltasi dinanzi all'autorità di tassazione, dapprima, ed in
occasione del reclamo e del ricorso, in seguito. L'istante lamenta, in altri
termini, di essere stata vittima di manovre fraudolente non meglio definite, le
quali avrebbero condotto in particolare a rendere inattendibili le indicazioni
del Registro fondiario relative agli immobili oggetto della donazione. La
Camera di diritto tributario non può non ribadire ancora una volta, di fronte a
censure di tale natura, quanto già sottolineato nella sentenza della quale è
chiesta la revisione. Deve cioè ricordare all'istante che né l'autorità di
tassazione né tanto meno quella giudiziaria amministrativa possono entrare nel
merito di censure che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a
Registro fondiario. Come affermato nella sentenza del 22 agosto 1994, solo in
presenza di una sentenza cresciuta in giudicato, emessa dall'autorità
giudiziaria competente per contestazioni aventi ad oggetto il Registro
fondiario, potrà entrare in considerazione una modifica della tassazione. Né
d'altronde __________ __________ __________
dimostra che il valore di stima utilizzato per il calcolo dell'imponibile non
corrisponda a quello ufficiale in vigore.
Non essendo, dunque, stato
addotto alcun fatto nuovo né alcun mezzo di prova e mancando d'altra parte ogni
censura di eventuali violazioni di disposizioni essenziali di procedura,
l'istanza di revisione è respinta.
- Come detto,
l'istanza di revisione è stata seguita da un'istanza di assistenza giudiziaria
e di patrocinio gratuiti.
6.1
In una sentenza del 1985,
il Tribunale federale ha stabilito che anche in un procedimento amministrativo
retto dal principio indagatorio deve essere riconosciuta - a determinate
condizioni - la pretesa al gratuito patrocinio, in base alle garanzie
procedurali che scaturiscono direttamente dall'art. 4 CF (ZBl
86/1985, p. 412; EuGRZ 1985, p. 485; DTF 111 Ia 279).
Ciò vale dunque anche nell'ambito della procedura fiscale (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 284; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 385).
Primo presupposto per
l'ottenimento del patrocinio gratuito è l'indigenza dell'istante (DTF
110 Ia 27 consid. 2); occorre poi che il procedimento non sia manifestamente
infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 cit.; 104 Ia
73).
6.2
Deve pertanto essere
chiaramente esclusa, nella fattispecie, la designazione di un patrocinatore
d'ufficio. Come visto nelle considerazioni in diritto, la Camera è entrata nel
merito degli argomenti ricorsuali, sicché l'eventuale intervento di un avvocato
d'ufficio non avrebbe minimamente mutato lo svolgimento della procedura ed il
suo esito (cfr. anche CDT n. 92/94 del 25 maggio 1994 in re
L.G.).
Si rinuncia per contro a
porre a carico dell'istante tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
-
L'istanza è respinta.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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