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Numero d'incarto:
80.1995.49
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00049
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 15 marzo 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, domiciliato a , è proprietario di un una casa
d'abitazione a __________ - ed è quindi limitatamente
imponibile nel nostro __________. Nel
periodo di tassazione IC/IFD 1991-92 l'UT gli ha esposto un valore locativo di
fr. 15'500.--, pari al 5% del valore ufficiale di stima. Nel periodo successivo
il valore locativo è stato portato a fr. 20'150.--:al valore di stima è stato
applicato il parametro del 6,5% in considerazione della vetustà della stima (1°
semestre del 1986). In particolare l'UT ha ritenuto abitabile l'immobile anche
durante i mesi invernali malgrado l'assenza di riscaldamento centrale (cfr.
decisione su reclamo del 13 febbraio 1995).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede la riduzione del valore
locativo a fr. 15'600.--, come nel precedente periodo di tassazione. Considera
ingiustificato un aumento del valore locativo del 30% circa rispetto al
precedente periodo senza che nel frattempo siano state apportate migliorie
all'immobile. Si deve inoltre considerare, nel caso si ammettesse l'abitabilità
della casa durante l'intero anno, che l'assenza di riscaldamento centrale si
ripercuote negativamente sul canone di locazione conseguibile.
Pendente
il ricorso, il giudice delegato ha conferito incarico al perito della Camera di
valutare il canone di locazione conseguibile se l'immobile venisse locato.
- 3.1.
Giusta
l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario)
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di
regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le
condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo.
3.2.
Il
Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere “al canone
che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid.
1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur
locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito
corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel
fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto
a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito,
non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.). Ne viene,
anche per questo tipo di abitazioni, che il valore locativo non corrisponde
necessariamente alla rimunerazione, al tasso normale, del capitale investito.
3.3.
Secondo
la circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni
(ACC) il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al
tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1°
gennaio 1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data
o ad una precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente
adeguato per tener conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo
fiscale 1993/94 fa stato per i valori di stima la data del 1° gennaio 1989. La
suddetta circolare va esaminata sotto il profilo della parità di trattamento,
qualora la sua applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti,
fissando il valore locativo in misura chiaramente inferiori, in contrasto con
il principio secondo cui esso deve corrispondere a quello reperibile sul
mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità (ASA
54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité,
in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12
dicembre 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di
trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici.
Si
dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il
principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto
particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima
ufficiale.
- Questa Camera, allo scopo di esprimere un giudizio
equilibrato, ha invitato il proprio perito a esprimere una valutazione.
Quest'ultimo, considerata la mancanza di riscaldamento, l'assenza di
autorimessa o di posteggio esterno, la scomodità dell'accesso (scalinata di 86
gradini) e il momento congiunturale, ha considerato equo e corrispondente ai
canoni di locazione reperibili sul mercato un affitto mensile di fr. 1'500.--.
Questa
camera ritiene quindi giustificato e prudente scostarsi, in via eccezionale,
dalla valutazione, normalmente applicata nei casi di abitazioni monofamiliari,
che scaturisce dall'applicazione del parametro del 6,5% al valore di stima e di
ridurre il valore locativo a fr. 18'000.-- di media annua.
Per
questi motivi,
visto per
le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 1995 è riformata
nel senso che il valore locativo è ridotto da fr. 20'150.-- a fr. 18'000.--
di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la
Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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