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Numero d'incarto:
80.1995.37
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00037
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di
Camera
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995
in materia di: IC/IGD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il 17 maggio 1993 l'
Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, contro la quale i
contribuenti presentavano reclamo per iscritto il 12 luglio 1993. Il reclamo
veniva dichiarato tardivo con decisione del 16 gennaio 1995, notificata per
lettera raccomandata.
-
Con ricorso del 25
febbraio 1995 __________ e __________ __________
chiedono l'annullamento della decisione con la quale l' UT ha dichiarato
irricevibile il reclamo. Allega la fotocopia di una busta dell' Ufficio di
tassazione di Locarno che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995.
D'ufficio questa Camera ha
esperito ulteriori indagini sulle modalità e la data d'intimazione della
decisione su reclamo.
- Contro le decisioni
su reclamo è dato ricorso, sia in materia di IC che di IFD, entro trenta giorni
dalla loro intimazione (art. 181 cpv. 1 LT e art. 106 cpv. 2 DIFD).
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht,
p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494
del 12 dicembre 1986 in re K.B.). Quando un invio raccomandato non può essere
consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si
considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere
ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se
tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio
è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF
100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del
6 ottobre 1986 in re S.M.).
- Dagli accertamenti
effettuati da questa Camera è emerso che la decisione su reclamo è stata
notificata per raccomandata il 16 gennaio 1995. Essendo decorso il termine di
giacenza di sette giorni previsti dalla normativa postale il 23 gennaio 1995,
la raccomandata è stata retrocessa all' Ufficio di tassazione.
Ne viene che il termine di
trenta giorni per presentare ricorso ha iniziato a decorrere da questo giorno
ed è scaduto mercoledì 22 febbraio 1995. Il ricorso, datato e spedito il 27
febbraio è quindi tardivo.
Vero è che i ricorrenti
allegano al ricorso una busta dell' Ufficio di tassazione che reca il timbro
postale del 27 gennaio 1995. Come ha però potuto essere accertato da questa Camera,
si tratta della busta che conteneva la copia della decisione su reclamo che è
stata nuovamente inviata a __________ e __________ __________
per lettera semplice. Questo nuovo invio non fa tuttavia decorrere un nuovo
termine. Diversamente si finirebbe per restituire al contribuente negligente,
senza che ve ne sia motivo giuridico, il termine di impugnazione.
Né i ricorrenti possono in
nessun modo sostenere di essere stati tratti in inganno dalla cortesia usata
nei loro confronti dall' Ufficio di tassazione, che ha loro reintimato la decisione
su reclamo. La fotocopia della decisione da loro prodotta, ancorché
"singolarmente" limitata alla seconda pagina, reca in modo chiaro sia
la data di spedizione del 16 gennaio 1995 sia la modalità di intimazione, vale
a dire per lettera raccomandata. Anzi, l'atteggiamento processuale dei
ricorrenti non appare, tutto ben considerato, privo di una certa ingannevole
astuzia.
- Per quanto precede,
non può nemmeno essere presa in considerazione un'eventuale richiesta di
restituzione del temine di reclamo, anch'esso decorso infruttuoso, secondo l'impugnata
decisione dell' Ufficio di tassazione, non tanto perché la restituzione del
termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del
contribuente o del suo rappresentante (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in
re B; DTF 106 II 173), quanto piuttosto perché anche il reclamo,
rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento
in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
Ne viene quindi, nel
presente caso, che anche un'eventuale richiesta di restituzione del termine di
reclamo deve essere considerata tardiva in considerazione della tardività
stessa del presente ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 250.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
c. nelle spese di verifica
di fr. --.--
per un totale di fr. 300.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente
Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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