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Numero d'incarto:
80.1995.283
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00283
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 dicembre 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
coniugata e madre di due figli, dimorante, lavora a __________ presso la
Clinica __________.
In seguito ad una
revisione presso la società datrice di lavoro, l'Ufficio delle imposte alla
fonte rilevava, fra gli altri errori commessi nella trattenuta delle imposte
alla fonte nel periodo 1991/1994, la concessione ad alcune dipendenti
coniugate, con il marito che lavora in Svizzera, dell'aliquota riservata dalle
apposite tabelle al marito. L'autorità fiscale chiedeva pertanto alla Clinica
__________ SA, con decisione del 10 ottobre 1995, il pagamento di un importo di
fr. 84'617,40.
__________, quale
dipendente interessata dalla misura in questione, impugnava la suddetta
decisione, chiedendo di poter beneficiare dell'aliquota riservata al «marito
con moglie che lavora in Svizzera» anziché di quella per «moglie con marito che
lavora in Svizzera». A suo avviso, infatti, il fatto di riservare l'aliquota
più favorevole al marito anziché alla moglie, presumendo che il marito consegua
il reddito più elevato nell'ambito della famiglia, comporterebbe una
ingiustificata penalizzazione della famiglia in casi, come il suo, ove il
marito consegue un reddito inferiore rispetto a quello conseguito dalla moglie.
Donde una inammissibile disparità di trattamento fra uomo e donna.
Con decisione del 1°
dicembre 1995, l'autorità di tassazione confermava peraltro l'applicazione
dell'aliquota meno vantaggiosa.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di
poter beneficiare dell'aliquota prevista dalle tabelle della Divisione delle
contribuzioni per il marito con moglie che lavora in Svizzera.
-
3.1.
Sono soggetti all'imposta
alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori
che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel
nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri
(cfr. art. 233 lett. b LT).
3.2.
L'aliquota applicabile ai
soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è,
in linea di principio, progressiva e tiene conto della situazione familiare del
contribuente (cfr. tabelle per le aliquote). Le percentuali di trattenuta, cioè
le aliquote, sono fissate tenendo conto di tutte le deduzioni concesse dalle
vigenti leggi tributarie (Direttive di applicazione dell'imposta
alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, valide dal 1°
gennaio 1993, cifra 5). La scelta della tabella determinante viene effettuata
in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale per dipendenti
coniugati (cfr. Direttive cit., cifra 15). Le istruzioni indirizzate
dall'Ufficio imposte alla fonte ai datori di lavoro precisano che al dimorante
o stagionale coniugato che svolge attività lucrativa nel Cantone sono
applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo reddito»,
quando l'altro coniuge non svolge attività lucrativa alcuna né in Svizzera né
all'estero; sono invece applicabili le aliquote della tabella per contribuenti
«con doppi redditi» quando l'altro coniuge svolge attività in Svizzera o
all'estero o beneficia di una pensione, di una rendita o simile. A tale regola
si deroga solo nel caso in cui il reddito lordo di un coniuge non supera i fr.
6'000.– all'anno: infatti, trovano allora applicazione le aliquote della
tabella per contribuenti «con un solo reddito» (cfr. Direttive
cit., cifra 15.1).
- Nella fattispecie,
la ricorrente contesta la legittimità, alla luce in particolare dell'art. 4
cpv. 2 Cost. fed., della tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e
stagionali con doppi redditi (Tabella DR 193).
In base alla tabella in
questione, infatti, il marito assoggettato alla fonte beneficia di un'aliquota
più favorevole di quella applicata alla moglie in condizioni identiche. Alla
luce delle indicazioni che si ricavano dalle direttive della Divisione delle
contribuzioni, citate sopra, la ragione di tale discriminazione deve ricercarsi
nel fatto che il marito gode di un'aliquota comprensiva di deduzioni per la famiglia
e per figli a carico.
4.1.
La circostanza che
l'aliquota più favorevole sia riservata al marito anziché alla moglie si fonda
dunque sulla presunzione che il marito consegua il reddito più elevato
nell'ambito della famiglia. Si deve allora concordare con la ricorrente, che
afferma che, in casi, come il suo, ove il marito consegue un reddito inferiore
rispetto a quello conseguito dalla moglie, vi è una ingiustificata
penalizzazione della famiglia. Tale presunzione, contenuta nella tabella delle
aliquote, appare infatti difficilmente compatibile con i postulati dell'art. 4
cpv. 2 Cost. fed.
4.2.
La I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale nella sent. 3 novembre 1987 in materia di legge
cantonale sugli assegni familiari ai salariati, ha avuto modo di decidere:
«mentre al padre
salariato con moglie esercitante un'attività indipendente il diritto
all'assegno era riconosciuto in modo incondizionato e senza alcuna indagine sul
reddito del coniuge e sull'impiego di tale reddito, altrettanto non avveniva
per la madre, la quale doveva dimostrare di provvedere in modo preponderante
alle necessità della famiglia. Il Tribunale federale, rilevato che l'assegno
costituisce parte del salario (sent. 31 ottobre 1985 in re Reiser e Stolz),
ritenne che l'art. 15 LAF, presumendo in modo irrefragabile che il padre
salariato provveda al mantenimento del figlio ed obbligando invece la madre
salariata a recare la prova del mantenimento preponderante, determina una
disparità di trattamento fra uomo e donna non giustificata da differenze biologiche
e funzionali e tale da violare l'art. 4 cpv. 2 Cost. (...)».
Il Tribunale
federale ha esteso tali considerazioni al caso in cui entrambi i coniugi sono
salariati, ma stranieri: se la moglie lavorava nel Canton Ticino ed il marito
invece all'estero, il riconoscimento dell'assegno era subordinato alla
dimostrazione di provvedere in modo preponderante alle necessità della
famiglia, mentre se era il marito a lavorare nel Cantone gli era riconosciuto
l'assegno senza ulteriori condizioni. «Ne consegue che, avendo uomo e donna
parità di diritti in tema salariale, si opera anche in questo caso una
discriminazione obiettivamente ingiustificata, obbligando la sola moglie
straniera salariata in Ticino a portare la prova che essa provvede in modo
preponderante al mantenimento dei figli» (RDAT 1988 p. 252 ss.
consid. 3).
4.3.
L'imposizione della
famiglia si regge sul principio per cui non è al reddito di ogni singolo
componente che si deve guardare ma a quello globale, sia che lavori un solo
coniuge sia che lavorino entrambi. Dottrina e giurisprudenza sono infatti
unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di
fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica (Lanz-Baur,
Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition
des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48). Si osservi che alla
luce dell'art. 4 cpv. 2 CF, tuttavia, non si giustifica, a tale riguardo, una
discriminazione fra uomo e donna: «i coniugi possono regolare la loro
concezione di vita e ripartirsi i compiti come piace a loro; la moglie può occuparsi
della casa ed il marito esercitare un'attività lucrativa, e viceversa, oppure
entrambi gli sposi occuparsi a turno delle questioni domestiche e di quelle
professionali. ...In base alle qualità ed ai gusti personali di ciascuno,
possono concordare che uno dei due coniugi svolgerà un'attività lavorativa
redditizia mentre l'altro svolgerà attività politica, eserciterà un'arte poco
lucrativa o funzioni sociali o di pubblica utilità» (cfr. DTF
110 Ia 18; inoltre RDAT I-1994 p. 365 s.).
4.4.
Sempre in materia di
parità fra uomo e donna in materia fiscale, con una sentenza del 7 maggio 1982,
lo stesso Tribunale federale ha ritenuto compatibile con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.
una norma del Canton Ginevra che attribuiva ai coniugi una deduzione fiscale
nel caso in cui la moglie esercitasse un'attività lucrativa.
L'art. 21 della legge
fiscale ginevrina prevedeva infatti che dall'insieme dei redditi lordi
conseguiti dai coniugi era ammessa una deduzione pari al 30% del reddito del
lavoro della moglie. Secondo il ricorrente, tale disposizione era incompatibile
con il precetto costituzionale, per il fatto che la coppia in cui solo il
marito lavorava non beneficiava della deduzione mentre se era la sola moglie ad
esercitare un'attività lucrativa i coniugi avevano diritto alla detrazione dell'art.
21.
Secondo l'Alta Corte,
tuttavia, il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una disparità fra
i sessi. La deduzione in questione, a suo avviso, costituiva una semplice
misura sociale necessaria per attenuare gli inconvenienti del cumulo dei
redditi dei coniugi: in considerazione della circostanza che di tale misura
beneficiavano tutte le coppie di coniugi in cui la moglie conseguiva un reddito
del lavoro, e che pertanto il vantaggio fiscale interessava sia il marito sia
la moglie, non vi era alcuna disparità fra uomo e donna (DTF 108 Ia
133 s.).
La decisione citata non ha
mancato, peraltro, di incorrere nelle critiche della dottrina, che sottolinea
come l'uguaglianza fra uomo e donna debba trovare applicazione anche nel
diritto fiscale, sicché non si giustifica alcun trattamento fiscale diverso a dipendenza
del sesso. Nel caso deciso dal Tribunale federale avrebbe dovuto essere
rilevato il contrasto con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed., per il fatto che, nei
casi in cui uno solo dei coniugi avesse esercitato un'attività lucrativa, la
deduzione sarebbe stata concessa se si fosse trattato della moglie, mentre
sarebbe stata negata qualora fosse stato il solo marito a lavorare; tuttavia,
gli oneri della famiglia sono uguali in un caso e nell'altro (Yersin,
L'égalité de traitement en droit fiscal, in ZSR II-1992 p. 175).
4.5.
Le diverse aliquote
applicabili all'uomo e alla donna, secondo la tabella delle aliquote
applicabili a dimoranti e stagionali con doppi redditi, creano indubbiamente una
disparità inconciliabile con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.. La situazione che ne
deriva è infatti comparabile con quella determinata dalla legge sugli assegni
familiari, che è stata censurata a due riprese dal Tribunale federale. In
entrambi i casi si fa discendere da un modello astratto di famiglia, in cui il
marito provvede in modo esclusivo o preponderante al mantenimento della moglie
e dei figli, una conseguenza pregiudizievole per tutte quelle famiglie che non
si conformano a tale modello.
Né si potrebbe obiettare
che la presunzione istituita dall'autorità di tassazione trova giustificazione
nella natura dell'imposta alla fonte, fondata su semplificazioni.
È vero che la procedura di
imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza
considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che
l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la
procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze,
nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura
ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, Quellensteuern,
in: AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993,
p. 386).
Tuttavia, la circostanza
che statisticamente siano più frequenti le famiglie in cui il contributo
preponderante al mantenimento è offerto dal reddito del marito anziché della
moglie non è sufficiente a stabilire una presunzione assoluta in tal senso,
data la rilevanza costituzionale del principio della parità fra uomo e donna e
tanto più che vi sono alternative praticabili.
- La decisione
impugnata viene dunque annullata. Gli atti sono retrocessi all'autorità di
tassazione, perché emetta una nuova decisione, rispettosa del principio della
parità fra uomo e donna. Non compete infatti all'autorità giudiziaria di
indicare in quale modo procedere ed in particolare se occorra modificare la
tabella delle aliquote oppure se sia sufficiente applicarla senza più
distinguere se il coniuge che ha diritto alla deduzione sia il marito o la
moglie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 1995 è annullata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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