Tax fine annulled for inadequate individual notice to co-owners

80.1995.263Outro Tribunal13 de fev. de 1996Annulled

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Two co-owners challenged a CHF 50 disciplinary tax fine for failing to submit the questionnaire for indivisions. The court held that the tax authority had addressed the form, the warning and the fine only to one co-owner, although both were separately obliged to cooperate. Because no sanction can be imposed on a person who was not directly required to comply, and because a single fine cannot disregard each person's individual penal responsibility, the appeal was allowed. The objection decision and the fine were annulled, and no court costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 202 LT 1994; art. 128 LIFD; disciplinary fine for failure to provide the questionnaire for co-ownership or indivision: the cooperation request and prior warning must be directed individually to each person subject to the duty. A sanction cannot be maintained against a co-owner who was not directly called upon to cooperate. Moreover, under the general principles of penal law applicable to tax contraventions, liability must be assessed separately for each addressee; a single fine imposed jointly on several persons without individual consideration of subjective responsibility is impermissible (consid. 2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.263

Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT

Incarto n. 80.95.00263

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, non avendo i signori __________ __________ e __________ __________, domiciliati a , inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti in quanto comproprietari di un appartamento in PPP nel Comune di domicilio, l' Ufficio di tassazione di __________ - intimava loro, in data 12 ottobre 1995, una diffida raccomandata, con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;

  • che, con decisione del 9 novembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 50.–;

  • che la multa veniva poi confermata con decisione del 29 novembre 1995, successiva ad un reclamo con cui i contribuenti rilevavano che i propri numeri di controllo differivano da quello indicato sul questionario ed argomentavano di non far parte di alcuna comunione ereditaria;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa disciplinare, ribadendo che il numero di controllo che figura sul questionario delle indivisioni (n. ...) non si riferisce a nessuno di essi bensì ad un parente della signora __________, domiciliato in __________;

  • che l'art. 202 LT 1994, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;

  • che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. 134, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;

  • che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

  • che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

  • che, nel caso concreto, si è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune, omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;

  • che, tuttavia, il formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai due comproprietari, obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;

  • che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a uno dei due ricorrenti, cioè alla signora __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD;

  • che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;

  • che, pertanto, la multa, inflitta ai ricorrenti, deve essere annullata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 29 novembre 1995 e la multa disciplinare del 9 novembre 1995 sono annullate.

  2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

taxationco-ownershipcollaboration dutydisciplinary fineindividual liabilitynoticewarningprocedural fairness

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Questão jurídica principal

Whether the disciplinary tax fine should be annulled because the collaboration request and warning were addressed only to one co-owner.

Decisão extraída

Yes. No sanction could be maintained against the co-owner who had never been directly requested to cooperate.

Fundamentação extraída

The questionnaire, warning and fine were sent only to one owner, although both co-owners were separately obliged to cooperate. In these circumstances, sanctioning one of them was not justified.

Questão jurídica principal

Whether a single fine could lawfully be imposed on multiple persons without individual assessment of subjective responsibility.

Decisão extraída

No. General criminal-law principles applicable to tax contraventions require separate assessment of each person's penal position and subjective responsibility.

Fundamentação extraída

An undifferentiated single fine against several persons is incompatible with the principle that liability must be assessed individually.

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