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Numero d'incarto:
80.1995.24
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00024
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 15 febbraio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 22/94)
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 i contribuenti hanno dichiarato quali
redditi il salario della moglie pari a fr. 36’465.-- di media annua,
l’indennità di disoccupazione per fr. 7’528.-- di media annua e un reddito di
titoli di fr. 27.-- pure di media annua. L’ Ufficio di tassazione di Mendrisio
ha ripreso puntualmente quanto dichiarato dai contribuenti; ha nondimeno
considerato, ma unicamente per la determinazione dell’aliquota applicabile, un
reddito all’estero del marito di fr. 45’478.-- (cfr. notifica della tassazione
del 21 novembre 1994, confermata con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995).
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________
e __________ __________ contestano il reddito presunto all’estero di fr.
60’000.-- considerato dall’ Ufficio di tassazione per la determinazione
dell’aliquota applicabile, argomentando che il reddito conseguito dal marito in
Italia non raggiunge fr. 20’000.-- di media annua.
-
In
occasione dell'udienza del 27 aprile 1995, il ricorrente ha esposto alla Camera
le difficoltà incontrate in anni recenti nello svolgimento dell'attività in
Italia, precisando d'averla definitivamente cessata nel corso del 1993 e di
averne iniziata una nuova a Lugano nel febbraio del 1994.
Sentite
queste spiegazioni, dopo ulteriore discussione, su proposta del giudice si è
convenuto di stabilire il reddito all'estero determinante unicamente per
l'aliquota in fr. 25'000.-- all'anno.
L'UT
ha altresì preso atto che dovrà procedere all'allestimento di una tassazione
intermedia per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle
relazioni internazionali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente al consid. 3.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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