AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.224
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00224
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 23 ottobre 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione del 31
luglio 1995, l'Ufficio imposte alla fonte notificava alla __________ __________
di __________ un Rapporto di revisione relativo al periodo 1990/1994. Nello
stesso, l'autorità di tassazione rilevava che a due dipendenti assoggettati
alla fonte erano state versate indennità di trasferta, che celavano in realtà
integrazioni di salario, che avrebbero pertanto dovuto essere comprese nel calcolo
dell'imponibile. L'autorità decideva inoltre di aggiungere al salario di alcuni
dipendenti, ospitati in appartamenti di proprietà della società stessa, un
importo di fr. 250.– mensili, corrispondente al relativo vantaggio economico.
Gli arretrati d'imposta complessivi erano commisurati in fr. 26'998.30.
-
La __________
__________ impugnava la suddetta decisione con reclamo alla stessa autorità,
negando da un lato che le indennità di trasferta celassero un'integrazione del
salario, trattandosi di versamenti effettuati a due specialisti che si recavano
ogni fine settimana al proprio domicilio di __________, e contestando,
dall'altro, la ripresa per vantaggi derivanti dalla locazione a prezzi di
favore. L'Ufficio imposte alla fonte respingeva il gravame, con decisione del
22 settembre 1995, argomentando che le spese di trasporto per dipendenti sono
già considerate nelle aliquote dell'imposta alla fonte; quanto alla ripresa per
vantaggi derivanti dalla locazione degli appartamenti, l'autorità confermava
l'insufficienza dei canoni stabiliti dalla ricorrente.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ postula
l'annullamento della decisione dell'Ufficio imposte alla fonte, ribadendo in
sostanza gli argomenti già esposti in sede di reclamo all'autorità fiscale: la
natura di rifusione di spese dei rimborsi versati a due dipendenti residenti in
Italia; e la conformità alla realtà economica dei canoni di locazione pretesi
dai dipendenti.
Invitata a pronunciarsi in
merito al ricorso, l'autorità resistente ha proposto di confermare la ripresa
delle indennità di trasferta, mentre si è rimessa al giudizio della Camera per
quanto attiene alla ripresa dei canoni di locazione, ammettendo che gli
ispettori incaricati della verifica non hanno visionato gli appartamenti in
questione.
- 4.1.
Secondo la legge
tributaria del 1976, in vigore fino al 31 dicembre 1994, sono soggetti a
ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente
esercitata nel cantone:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel Cantone;
b. i
lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera,
risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri
(cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976).
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT 1976).
4.2.
Disposizioni analoghe sono
pure contenute nella nuova legge tributaria e nella legge federale sull'imposta
federale diretta (LIFD), entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 1995, nonché
nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei comuni
(LAID), in vigore dal 1° gennaio 1993.
In base a tali
disposizioni, sono infatti soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per
il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività
lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come
frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
4.3.
Presupposto per la
trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in
Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato
sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton
Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei
contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.4.
Sebbene il diritto
svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione
del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in
base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte
vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e
le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini
dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern,
in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993,
p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
- La prima censura
della ricorrente è indirizzata contro la decisione dell'autorità di tassazione
di riprendere, a titolo di integrazione di salario, la rifusione delle spese
che due dipendenti sopporterebbero per rientrare settimanalmente al proprio domicilio
in Italia.
5.1.
Come ha opportunamente
rilevato l'Ufficio imposte alla fonte, nella decisione impugnata, le spese
professionali sono già calcolate nelle aliquote di trattenuta, con importi
complessivi (art. 236 LT 1976, art. 107 cpv. 1 LT 1994, art. 86 cpv. 1 LIFD).
La procedura di
imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza
considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere
fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria.
Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti
non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma
anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386;
inoltre CDT n. ..__________ del 31 maggio
1995 in re P.P.).
5.2.
Ma, anche a voler
prescindere da questa considerazione, non si può non tenere conto del fatto che
le spese in questione non rientrerebbero comunque nella definizione di spese
professionali e non sarebbero pertanto deducibili neppure nel quadro dell'imposizione
ordinaria.
Si tenga presente, a tale
proposito che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni
del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse
del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner
Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie,
ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono
in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese
postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento
ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia
il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le
spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per
recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (__________).
Ebbene, i costi che i due
dipendenti in questione, che trascorrono i giorni feriali a __________,
sostengono per rientrare settimanalmente al domicilio in Italia non rientrano
manifestamente nell'ambito delle spese necessarie, ragione per cui l'autorità
di tassazione le avrebbe comunque imposte a titolo di integrazione di salario,
anche se i dipendenti menzionati non fossero imposti alla fonte (cfr. p. es. CDT
n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F.).
- La ricorrente
contesta in secondo luogo la ripresa di fr. 250.– al mese, che corrisponderebbe,
secondo l'autorità fiscale, al vantaggio economico di cui godono i dipendenti
ai quali viene concesso di abitare appartamenti di proprietà della stessa
ricorrente. La ricorrente argomenta che l'Ufficio imposte alla fonte non
avrebbe verificato gli appartamenti in questione e non sarebbe quindi in
condizione di stimare il vantaggio economico di cui godono i dipendenti;
conclude, dicendosi disposta tutt'al più a subire una ripresa di fr. 50.– al
mese.
Come si è già accennato,
nelle sue osservazioni al ricorso, l'autorità resistente ha ammesso che gli
ispettori incaricati della verifica non hanno visionato gli appartamenti in
questione, ma ritiene che la stessa ricorrente abbia implicitamente ammesso
l'esistenza di un certo vantaggio economico, laddove si dice disposta ad ammettere
una ripresa di fr. 50.–. L'Ufficio conclude però la sua presa di posizione,
rimettendosi alla decisione della Camera di diritto tributario.
6.1.
Né la LT né il DIFD (dal
1.1.1995, la LIFD) prevedono la possibilità di una restituzione degli atti
all'autorità di tassazione; al contrario, l'autorità di ricorso dispone del più
ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di
massima pronunciarsi nel merito di un gravame. Tuttavia il Tribunale federale,
pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in
determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità
inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha
stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo
accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278).
6.2.
Nella fattispecie, questa
Camera non dispone di alcun elemento che possa consentirle di attribuire un
valore locativo agli appartamenti in questione né è a conoscenza dei canoni di
locazione stabiliti fra le parti, e definiti dall'autorità come condizioni di
favore.
Di fronte all'ammissione
della stessa autorità resistente, di non avere mai visionato gli appartamenti e
di non essere quindi in grado di contestare le affermazioni della ricorrente,
che si dice disposta ad accettare al massimo una ripresa di fr. 50.– al
mese, appare inevitabile un rinvio degli atti all'autorità che ha emesso la
decisione impugnata, perché proceda ad ulteriori accertamenti, tali da
permettere una attendibile ed oggettiva stima delle «prestazioni in natura valutabili
in denaro» e pertanto soggette alla trattenuta alla fonte.
- La decisione
impugnata deve dunque essere annullata nella misura in cui si riferisce alla
ripresa per il vantaggio economico derivante dalla locazione degli appartamenti
e gli atti rinviati all'Ufficio imposte alla fonte. Visto l'esito del ricorso,
si giustifica di rinunciare a porre a carico della ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
La decisione su reclamo del
22 settembre 1995 è annullata nella misura in cui si riferisce alla ripresa per
il vantaggio economico derivante dalla locazione degli appartamenti e gli atti
sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte, per una nuova decisione, in
seguito agli accertamenti menzionati nella motivazione della presente decisione
(in particolare, consid. 6).
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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