Appeal partially upheld on tax warning fee and disciplinary fine

80.1995.215Outro Tribunal29 de dez. de 1995Partially Granted

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Resumo

Three co-owners appealed against a CHF 30 reminder fee and a CHF 50 disciplinary fine imposed for failing to submit a questionnaire concerning a co-owned property. The court held that the appeal was untimely as to the reminder fee, because it was filed well after the 30-day deadline. It nevertheless annulled the disciplinary fine, reasoning that the questionnaire, reminder and fine had been addressed only to one co-owner, not to all three obliged persons, and that a single fine could not validly be imposed on several persons without individual assessment of responsibility. No court costs were charged.

Regest

Art. 198 LT 1994; Art. 124 cpv. 3 LIFD; Art. 257 LT 1994; Art. 174 LIFD: the reminder fee for failure to submit a tax questionnaire is subject to the ordinary appeal period and becomes final if not challenged in time. By contrast, disciplinary fines for breach of tax cooperation duties require that the duty be directed to each obliged person and that subjective responsibility be assessed individually; a single collective fine imposed on several co-owners without separate service and individualized culpability is unlawful. Where the appeal is late only in part, the court may dismiss that part and annul the sanction that violates these requirements. Costs may be waived under the applicable tax procedural rules.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.215

Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00215

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1995

in materia di: tassa di diffida e multa disciplinare

presentato da:

__________, __________ e __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, non avendo i signori __________, __________ e __________ __________, domiciliati a __________, inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti in quanto comproprietari di un immobile a __________, l' Ufficio di tassazione di __________ intimava loro, in data 13 luglio 1995, una diffida raccomandata, con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;

  • che, con lettera del 20 luglio i contribuenti contestavano l'obbligo di pagare la tassa di diffida di fr. 30.–, argomentando di avere ottenuto una proroga per la presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali personali;

  • che, con decisione su reclamo del 28 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva il gravame, richiamandosi ad una lettera già indirizzata loro in data 24 maggio 1995, in cui era stato spiegato che dall'obbligo di presentare le dichiarazioni personali doveva essere distinto quello di inoltrare il questionario per le comproprietà e le altre indivisioni;

  • che, con ulteriore decisione del 14 settembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 50.–;

  • che la multa veniva poi confermata con decisione del 27 settembre 1995, successiva ad un reclamo con cui i contribuenti sostenevano nuovamente di avere rispettato i termini per l'inoltro delle dichiarazioni fiscali personali;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della tassa di diffida e della multa disciplinare;

  • che l'art. 202 LT 1994, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;

  • che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. __________, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;

  • che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

  • che la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);

  • che l'art. 19 del Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994, stabilisce che «per ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.–»;

  • che di conseguenza il ricorso, nella misura in cui si riferisce alla decisione in materia di diffida, è manifestamente irricevibile, in quanto tardivo, essendo intercorsi fra la data dell'intimazione della decisione e il ricevimento del ricorso da parte di questa Camera ben due mesi e mezzo;

  • che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

  • che, nel caso concreto, si è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune, omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;

  • che, tuttavia, il formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai tre comproprietari, obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;

  • che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a due dei ricorrenti, cioè ai signori __________ e __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD;

  • che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;

  • che, pertanto, la multa, inflitta ai tre ricorrenti, deve essere annullata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 27 settembre 1995 e la multa disciplinare del 14 settembre 1995 sono annullate.

  2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese processuali.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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