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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.206
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00206
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 29 settembre 1995
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 15 febbraio 1993
la __________ __________ alienava la quota di PPP n. __________ del fondo base
n. __________ RFD di __________ a signori __________ e __________ -__________
__________ al prezzo di fr. 50'000.--.
L' Ufficio dei registri,
autorità di tassazione in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare,
valutava il maggior valore imponibile in fr. 10'000.-- (cfr. notifica della
tassazione del 1° aprile 1993). A seguito del reclamo presentato
dall'alienante, l'imponibile veniva poi determinato analiticamente e stabilito,
con decisione su reclamo del 7 aprile 1995, in fr. 17'436.--.
Decidendo il ricorso
presentato dall'alienante contro la suddetta decisione su reclamo, la Divisione
cantonale delle contribuzioni, con risoluzione del 31 agosto 1995, confermava
l'imponibile determinato in sede di reclamo, ma riduceva l'aliquota sopprimendo
la maggiorazione di dodici punti, poiché le fondazioni non rientrano nella
categoria delle persone giuridiche secondo l'art. 65 cpv. 1 LT 1976.
- Con il presente
tempestivo ricorso la __________ __________ chiede l'annullamento della
suddetta decisione, argomentando sostanzialmente che dall'operazione
immobiliare di Locarno sono scaturite soltanto ingenti perdite e facendo valere
interessi di costruzione supplementari, come pure ulteriori spese di costruzione
e di miglioria. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni ha preso posizione sulle richieste di deduzione avanzate
dalla ricorrente, senza tuttavia formulare proposte precise.
- All'udienza del 26
aprile 1996, dopo esame delle nuove spese fatte valere, le parti, su proposta
del giudice, hanno convenuto "di ammettere ulteriori spese di costruzione
per fr. 468'000.–, di cui fr. 350'000.– per interessi di costruzione calcolati
in base alla ricapitolazione prodotta dalla ricorrente fino alla data
dell'abitabilità dell'immobile, fr. 100'000.– per ulteriori spese di miglioria
comprendenti quelle fatte valere in sede di ricorso e considerate nelle
osservazioni 6 marzo 1996 della Divisione cantonale delle contribuzioni e fr.
18'000.– per contributi di canalizzazione, il cui pagamento è stato richiesto
dal Comune di __________ soltanto nel 1996".
È inoltra stato convenuto
che le suddette spese "verranno ripartite per millesimi e considerate
nelle singole vendite".
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto 'a sensi del considerando 3.
§ Gli atti del procedimento
sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione del nuovo
conteggio.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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