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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.195
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00195
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 settembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I fratelli
__________, ____ e __________ __________, nati risp. nel 1920, 1921 e 1928,
acquistavano nel 1959 in ragione di un terzo ciascuno la part. n. __________ di
mq 33'210 in territorio di __________, destinandola inizialmente a scopi prevalentemente
agricoli (pascolo). L’attività agricola, che via via era andata scemando,
cessava completamente verso la fine degli anni settanta. Nel corso degli anni
ottanta ai fratelli nasceva l’intenzione di realizzare l’intero appezzamento
vendendolo in blocco, ma non veniva trovato un’acquirente disposto a un simile
investimento. A seguito della modifica del piano regolatore del 1988, parte del
terreno veniva posto in zona edificabile. I comproprietari incaricavano
pertanto __________ __________, figlio di uno dei comproprietari, di studiare
la soluzione più confacente per realizzare il terreno di loro proprietà. Il
promotore dell’operazione, __________ __________, suggeriva di lottizzare
l’appezzamento e di urbanizzarlo a sue spese, chiedendo in contropartita che
tra le clausole contrattuali di vendita vi fosse l’impegno dell’acquirente
della singola parcella di sottoscrivere un contratto generale d’appalto chiavi
in mano con il promotore __________ __________ per la costruzione di un
immobile abitativo.
Venivano vendute nel corso
degli anni 1991 e 1992, tutte al prezzo di fr. 225 il metro quadrato, quattro
particelle: il 19 febbraio 1991 la n. __________ di mq 225 ai coniugi
__________, il 18 ottobre 1991 la n. __________ a __________ , il 21
ottobre 1991 la n. __________ a coniugi __________ e il 24 agosto 1992 la n.
__________ al __________ - __________.
In questa operazione, i
cui termini sono stati desunti dall’esposizione degli interessati medesimi,
l’Ufficio di tassazione ravvisava un’operazione immobiliare di carattere
professionale e decideva quindi di considerare l’utile conseguito con le alienazioni
alla stregua di reddito da commercio professionale d’immobili in ragione di fr.
50’278.-- di media annua per l’IC e di fr. 52’163.-- per l’IFD per ciascuno dei
tre comproprietari (cfr. notifica della tassazione IC/IFD 1993-94 [computo
1991-92] del 27 marzo 1995, confermata con decisione su reclamo del 21 agosto
1995).
-
Con il presente,
tempestivo, ricorso __________ __________ impugna la decisione su reclamo
contestando che l’operazione effettuata a __________ possa essere considerata
commercio professionale d’immobili. Sostiene invece che essa configuri un mero
atto d’amministrazione patrimoniale privata. Ribadisce sostanzialmente quanto
già esposto in sede di reclamo, segnatamente l’impossibilità di realizzare
l’intero appezzamento vendendolo in blocco e l’essersi disinteressato
dell’operazione affidandosi a un promotore immobiliare, che ha provveduto a sue
spese a lottizzare e a urbanizzare i singoli lotti.
-
All'udienza dell'8
maggio 1996, dopo discussione, considerato che solo una piccola parte del
terreno originario è divenuta edificabile in seguito alla modifica del PR del
1988, le parti hanno convenuto, su proposta del Presidente della Camera, di
considerare una parte dell'incremento di valore dei terreni venduti come
estranea all'operazione immobiliare di carattere professionale. Hanno quindi
concordato di attribuire ai terreni un valore di fr. 120.– al mq, al momento
dell'inizio dell'operazione immobiliare professionale.
Gli atti vengono pertanto
rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 agosto 1995 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi, secondo quanto indicato nel consid. 3.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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