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che __________ __________,
precedentemente assoggettato nel Canton Ticino solo quale proprietario di un
immobile, è divenuto illimitatamente imponibile nel Cantone il 1° gennaio 1993,
quando ha trasferito il proprio domicilio a __________;
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che, non avendo il
contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, l' Ufficio di
tassazione di __________ gli intimava, con decisione del 12 settembre 1994, una
tassazione per apprezzamento, nella quale commisurava il reddito del lavoro in
fr. 70'000.- ed il reddito imponibile in fr. 77'200.-, importo cui corrispondeva
un'imposta cantonale di fr. 8'638,45 ed un'imposta federale diretta di
fr.2'370,25;
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che il contribuente
interponeva tempestivo reclamo, allegando copiosa documentazione e dei redditi
conseguiti nell'anno 1993 e delle spese sostenute nonché dei debiti privati;
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che l'autorità fiscale
indirizzava al reclamante uno scritto, nel quale chiedeva l'invio di ulteriore
documentazione necessaria alla definizione della tassazione in questione;
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che, non avendo ricevuto
quanto richiesto entro il termine attribuito al contribuente, l' Ufficio di
tassazione accoglieva solo in parte le richieste contenute nel reclamo, confermando
in particolare il reddito di fr. 70'000.-, ma ammettendo invece in deduzione
gli interessi passivi ed i debiti in capitale;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
misura del reddito del lavoro stabilita dall' Ufficio di tassazione nella
decisione impugnata;
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che, se in linea di
principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due
anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96
cpv. 1 LT);
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che non è quindi
consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al
reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva
il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn,
Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146),
poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale
e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua
sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente
soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di
avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
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che, in altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re
B.);
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che, quanto alla
commisurazione del reddito del lavoro del ricorrente, l'autorità fiscale
disponeva del certificato di salario relativo ai redditi del 1993, da cui
risulta un salario lordo di fr. 61'003.-, cui si aggiungono provvigioni per fr.
39'770.- e rifusioni di spese per complessivi fr. 15'153.-;
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che, in simili
circostanze, l'autorità fiscale aveva senz'altro il diritto di chiedere al contribuente
di documentare i redditi ricevuti nell'anno successivo, per verificare se il
salario del 1993 rispecchiasse effettivamente la sua capacità contributiva, ma,
in seguito alla mancata collaborazione del reclamante, doveva comunque tenere
nella debita considerazione il certificato di salario e rettificare di
conseguenza il reddito del lavoro risultante dalla decisione impugnata, in
quanto manifestamente inferiore al reddito effettivamente documentato dal
contribuente stesso;
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che quanto detto in merito
alle modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta cantonale non
vale naturalmente per l'IFD, per la quale non vi è stato alcun inizio di
assoggettamento: in tal caso entrano pertanto in considerazione i redditi del
biennio 1991/92 ed anche le relative deduzioni per spese professionali;
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che, pertanto, per poter
procedere alla tassazione IFD 1993/94, l' Ufficio di tassazione avrebbe dovuto
richiedere al contribuente di documentare i redditi e le spese che si
riferiscono al biennio di computo 1991/92;
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che né la LT né il DIFD
prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di
tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere
di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima
pronunciarsi nel merito di un gravame;
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che tuttavia il Tribunale
federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato
che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti
all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di
ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad
un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278);
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che, d'altronde, una
restituzione degli atti all'autorità inferiore si impone anche in quei casi in
cui la decisione impugnata presenta vizi tali da inficiare la stessa validità
della decisione in questione (sent. del Tribunale amm. di Zurigo del 21 gennaio
1975, in RB 1976 p. 75; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, Berna 1978, p. 198; CDT
n. 286-287 del 6 dicembre 1993 in re R.F.);
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che, nel caso in esame, si
giustifica la restituzione degli atti all'autorità di tassazione, perché
richieda nuovamente al contribuente, avvertito ancora una volta delle conseguenze
cui si espone negando la propria collaborazione, la documentazione necessaria,
da un lato, per effettuare la tassazione IC 1993/94 e, dall'altro, per definire
la tassazione IFD 1993/94;
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che l'autorità fiscale
dovrà comunque, anche in caso di mancata collaborazione, modificare il reddito
del lavoro accertato nella tassazione per apprezzamento, alla luce del
certificato di salario esistente nell'incarto fiscale, ma trascurato dall'
Ufficio di tassazione in sede di decisione su reclamo.
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT