AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.179
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00179
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di
computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del
Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino,
studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale
ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.
Nella dichiarazione
fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-,
comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione;
chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese
per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo
avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile,
affitto di un locale eccetera.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr.
40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di
deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia
economia domestica.
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando
che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore
indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle
rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la
deduzione di tutte le spese sostenute.
L' Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui
sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e
facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione
a lui più favorevole.
- Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula
nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi
giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da
__________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui
devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.
All'udienza del 16
novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della
Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in
fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso
che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.–
per l'IFD.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster