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Numero d'incarto:
80.1995.160
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00160
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 9 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
, __________ -
,
rappr.
da: st.leg. __________ - & __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ ha lavorato alle dipendenze delle __________ __________ __________
fino alla fine di giugno del 1991. Dal 1° luglio 1991 è stato posto al
beneficio delle indennità di disoccupazione, con conseguente sensibile diminuzione
del reddito, che - a suo dire - sarebbe sceso nel secondo semestre del 1991
da fr. 65-70’000.-- fr. 38’400.-- (cfr. lettera del contribuente all’Ufficio di
tassazione del 27 settembre 1991).
Il 22 gennaio 1992, perdurando
la disoccupazione, __________ __________ chiedeva all’UT di essere posto al
beneficio della tassazione intermedia.
Il 13 settembre 1993 l’UT
notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1991-92, in cui gli esponeva in
media annua il salario ricevuto nel corso degli anni di computo 1989-90,
riconoscendogli nel contempo le deduzione degli alimenti al coniuge divorziato.
Gli notificava in pari tempo una tassazione intermedia dal 1° luglio 1992 per
modifica degli alimenti, in cui veniva stralciata la deduzione di fr. 30’000.--
per alimenti. Veniva nel contempo respinta la domanda d’intermedia per
disoccupazione, mancando i presupposti richiesti dalla legge.
-
__________ presentava tempestivamente reclamo in data 11 ottobre 1993, proponendo
un proprio progetto di tassazione, in cui si tiene conto sia degli alimenti
versati al coniuge divorziato sia della diminuzione di reddito conseguente a
disoccupazione.
Sentito dall’ Ufficio di
tassazione di Locarno in data 19 giugno 1995, __________ __________ dichiarava
di ritirare la contestazione nella misura in cui era rivolta contro la
tassazione intermedia per cessazione del versamento degli alimenti al coniuge
divorziato. Manteneva invece la contestazione per quanto riguarda la richiesta
di tassazione intermedia. L’UT rilevava, a questo proposito, che la tassazione
intermedia non poteva essere concessa in quanto il contribuente, dopo il primo
periodo di tassazione, aveva iniziato una nuova attività indipendente, che però
non aveva dato redditi e che, dopo averla cessata, aveva nuovamente ricevuto le
indennità di disoccupazione. Donde la decisione su reclamo del 10 luglio 1995,
con cui l’UT ribadiva il rifiuto di concedere una tassazione intermedia sia per
cessazione definitiva dell’attività, sia per mutamento della professione a
seguito di una modifica di almeno del 50% del reddito. Secondo l’UT una
tassazione intermedia per cessazione dell’attività potrebbe venire concessa dal
luglio 1993, qualora il ricorrente non avesse più ripreso l’attività.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall'avv. __________,
chiede l'annullamento della decisione su reclamo e la retrocessione
dell'incarto all' Ufficio di tassazione per l'allestimento di una tassazione
intermedia, che tenga conto del perdurante stato di disoccupazione.
-
All'udienza del 3
ottobre 1995 il ricorrente ha precisato di aver iniziato il 15 marzo 1992, dopo
diversi mesi di disoccupazione, un'attività a carattere indipendente nel campo
della promozione della vendita di un prodotto per la gestione automatizzata dell'energia
elettrica della casa, ma di averla cessata già all'inizio dell'autunno a causa
della situazione del mercato. Da allora, eccezion fatta per qualche piccola
consulenza, non ha più lavorato e all'inizio del 1993 si è poi deciso di
riannunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione, dalla quale ha
ricevuto ancora per qualche tempo delle indennità e, meglio, fino a scadenza
del periodo biennale dall'inizio della disoccupazione, cioè fino al 30 giugno
Sempre in occasione
dell'udienza il ricorrente ha precisato di aver intrapreso all'inizio del 1995
un'attività nel campo del Trading, svolta a partire dal __________, Stato
nel quale però non ha la residenza, risultando tuttora domiciliato in Ticino.
Finora l'attività non avrebbe dato frutti, ma le prospettive , già in un futuro
prossimo, sarebbero buone.
Data la particolarità
della fattispecie, dopo esame delle diverse tesi sostenibili, il giudice ha
proposto di allestire una tassazione intermedia per cessazione dell'attività
dal 1° ottobre 1992, data in cui il ricorrente ha smesso l'attività
indipendente, che aveva intrapreso, senza successo, dopo essere stato
licenziato dalla __________ __________ __________ e essere rimasto disoccupato
per alcuni mesi, restando riservata la facoltà dell'UT di emettere una nuova
tassazione intermedia, nel corso del 1995, in considerazione della nuova attività
iniziata nel campo del Trading.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT-1976; 231 LT-1994 e
144 LIFD;
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è evaso a' sensi
dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti
del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'emissione di una tassazione
intermedia per cessazione dell'attività dal 1° ottobre 1992.
-
Non si prelevano né spese
né tassa gi giustizia; non si concedono ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD e 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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