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80.1995.157 ΓÇó Late refund claim for withholding tax on dividend
80.1995.157Outro Tribunal7 de dez. de 1995Dismissed
The taxpayers appealed against the refusal of their withholding-tax refund request. They argued that a dividend of CHF 100,000 had become due only on 10 January 1991, so the refund deadline expired at the end of 1994. The court held instead that the dividend fell due in December 1990, relying on the company’s official withholding-tax form, the payment of the withholding tax on 20 December 1990, and the treatment of the dividend in the taxpayers’ own tax returns. The appeal was dismissed and court costs were imposed on the taxpayers.
Art. 32 cpv. 1 LIP; refund of withholding tax is time-barred when the claim is filed more than three years after the end of the calendar year in which the taxable prestation fell due. The statutory deadline is peremptory and not extendable. Under Art. 48 LIP, the claimant must truthfully and completely establish all facts relevant to the right to refund; if the right cannot be ascertained without the requested information, the application must be rejected. In assessing due date, the authority may rely on the totality of objective indicia, including tax forms, payment conduct and the taxpayer’s own declarations, which may outweigh later documentary assertions (consid. 4-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.157
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00157
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 4 agosto 1995
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 30 giugno 1994 l’ Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda di rimborso dell’imposta preventiva in quanto tardiva. Secondo l’UT essa avrebbe dovuto essere presentata, in ossequio all’art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1993.
Con decisione del 7 luglio 1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo come dal modulo n. 103, presentato dalla __________ __________ __________ all’ Amministrazione federale delle contribuzioni risulti che la scadenza della prestazione soggetta all’imposta preventiva era il 10 dicembre 1990, con conseguente scadenza del diritto al rimborso il 31 dicembre 1993.
L’ Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva, chiede invece di respingere il ricorso.
Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 4 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
Non solo, che la prestazione sia effettivamente scaduta e stata pagata nel 1990 - sia notato a titolo abbondanziale - è confermato anche dall’iscrizione del dividendo tra i redditi conseguiti nel 1990 nell’elenco titoli 1991/92, come pure dalla sua imposizione nella tassazione IC/IFD 1991/92 e non nella successiva 1993/94, come avrebbe invece dovuto essere il caso, se il dividendo fosse stato pagato nel 1991.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Reg. cant. d'applicazione e 185 cpv. 1 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--
per un totale di fr. 560.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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