AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.141
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00141
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 luglio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94
int.
presentato
da:
__________. , __________ -
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con tre decisioni
del 12 dicembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________
__________, domiciliato a , ma residente a __________ (),
le tassazioni IC/IFD 1991/92 (intermedia per arrivo nel Cantone a partire dal
1° novembre 1991), IC/IFD 1993/94 (per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31
maggio 1994) e IC/IFD 1993/94 (intermedia per partenza per l'estero).
Nelle prime due decisioni,
l'autorità di tassazione imponeva, oltre al reddito della sostanza, commisurato
in fr. 50'000.– in media annua, un reddito aziendale di fr. 120'000.–
determinato in via di apprezzamento; erano poi concesse deduzioni dal reddito
della sostanza per fr. 74'750.– e per oneri assicurativi (rispettivamente fr.
6'000.– nella tassazione 1991/92 e fr. 6'700.– nella tassazione 1993/94). Nella
tassazione 1993/94 a partire dal giugno 1994 (partenza per l'estero) era invece
imposto il solo reddito della sostanza, con deduzione di fr. 40'074.–.
Il contribuente impugnava
le suddette decisioni con reclamo del 12 aprile 1995, nel quale asseriva di non
capire le motivazioni della tassazione e chiedeva pertanto una revisione.
Allegava al suo scritto varia documentazione bancaria, attestati della __________
__________ di __________ (____________________) e altri documenti relativi a
cause giudiziarie in corso.
Nel corso di un'udienza
tenutasi dinanzi all'autorità fiscale, il contribuente giustificava l'inosservanza
del termine di reclamo con la malattia della moglie, convalescente in Germania.
L' Ufficio di tassazione
dichiarava tuttavia irricevibile il gravame con decisioni del 19 e del 26
giugno 1995, negando che fossero dati i presupposti per una restituzione del
termine, non essendovi stata una partenza imprevista.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ definisce
illegittime le decisioni dell'autorità di tassazione. Nel gravame, il
ricorrente descrive dapprima le vicende seguite all'acquisto da parte sua di un
fondo sito a __________: lamenta la perdita del diritto di passo, a causa
dell'errore di un avvocato, le conseguenti liti con i proprietari limitrofi e
con le autorità comunali; per queste stesse ragioni il ricorrente e sua moglie avrebbero
poi deciso di trasferirsi in __________. Egli afferma peraltro di avere
comunicato al Comune di __________ il trasferimento della dimora in Italia fin
dal 1991 (cfr. ricorso, pag. 5, n. 4) e ricorda di avere comunicato all'autorità
fiscale, già nel 1992, di non essere in grado di compilare la dichiarazione
fiscale, a causa delle descritte controversie in corso; si richiama quindi ad
una decisione di questa Camera, che nel dicembre 1993 ha annullato una multa
disciplinare inflittagli dall' Ufficio di tassazione. Conclude postulando una
modifica della sua tassazione, tale da tenere conto delle suddette difficoltà incontrate
nel Canton Ticino e dell'ulteriore circostanza di non avere egli alcuna
attività lucrativa.
-
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
-
Diritto
applicabile
4.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire
dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di
ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di
tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma
della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
4.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma
transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
4.3.
Da quanto detto discende
chiaramente che la procedura di reclamo svoltasi davanti all'autorità di
tassazione è stata retta dalle norme della vecchia legge tributaria, per quanto
attiene all'imposta cantonale, per il fatto che la decisione di tassazione contestata
è stata intimata in data 12 dicembre 1994. Il fatto che la tassazione sia stata
notificata prima dell'entrata in vigore della nuova legge federale non si
oppone per contro all'applicazione della procedura contenuta nella LIFD,
essendo la stessa stata avviata nel corso del 1995, con il reclamo del
ricorrente.
È bene precisare che
comunque la decisione non muterebbe in alcun modo, se anche si applicasse alla
fattispecie la procedura contenuta nell'abrogato Decreto concernente l'imposta
federale diretta (DIFD), data la rilevante analogia delle disposizioni ivi
contenute.
- 5.1.
L'art. 175 cpv. 1 LT 1976
per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa. L'art. 157 cpv. 1 LT 1976 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio; un'analoga disposizione è prevista all'art. 119 cpv.
1 LIFD.
Una deroga è prevista solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976 e art. 133 cpv. 3 LIFD; in
precedenza, art. 99 cpv. 4 DIFD);
5.2.
Dalle norme citate la
giurisprudenza (in sintonia con quella relativa a norme analoghe, es. art. 35
OG) ha dedotto il principio che la restituzione del termine viene concessa solo
se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante.
Per quanto attiene alla
restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera
(per l'IFD) la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza è
inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente o al suo
rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono
rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188 del 30 aprile 1980
in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in
re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Secondo la dottrina è colpevole e
non scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di
essere opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza
di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3
in fine).
5.3.
Richiesto di giustificare
l'inoltro tardivo del reclamo, il contribuente ha spiegato, all'udienza del 29
maggio 1995, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città, di aver
dovuto raggiungere in Germania la moglie gravemente malata. Egli avrebbe
«saputo di dover rimanere vicino alla moglie solamente all'ultimo momento,
quando si trovava già in Germania». Tale affermazione è suffragata da un
certificato medico, da cui si evince che in effetti il medico di fiducia della
signora __________ avrebbe invitato il ricorrente a star vicino alla moglie, in
seguito all'intervento chirurgico del novembre 1994, per non comprometterne la
riabilitazione fisica e psichica (cfr. certificato del dott. __________ __________,
__________, del 4 maggio 1995).
Dal certificato in
questione emerge comunque anche in modo chiaro che la malattia della moglie non
è stata né improvvisa né particolarmente grave. Al contrario, i disturbi
lamentati dalla signora __________ consistono essenzialmente in una distorsione
del piede ed in un eczema di origine psicosomatica. Tali malanni avrebbero
avuto inizio addirittura negli anni 1989/90 e non vi è alcuna indicazione che
possa permettere di ritenere che vi sia stato un successivo aggravamento del
quadro clinico, tale da giustificare la repentina decisione del ricorrente di
lasciare la propria casa di __________, con ogni attività che là si svolgeva,
per raggiungere la moglie malata.
Bisogna, d'altronde
ricordare che è stato proprio il ricorrente stesso, nel mese di agosto del
1992, a chiedere all'autorità fiscale di recapitargli tutta la corrispondenza a
__________ (cfr. in particolare la sentenza di questa Camera del 6 dicembre
1993, con la quale è stata annullata una multa disciplinare intimata al
domicilio di __________). Nulla avrebbe impedito al contribuente di comunicare
all' Ufficio di tassazione un ulteriore cambiamento del proprio recapito o di
provvedere altrimenti, incaricando una persona di fiducia di trasmettergli la
corrispondenza in Germania.
- Da quanto detto
discende chiaramente che all'autorità di tassazione non può essere mosso alcun
rimprovero per essersi rifiutata di entrare nel merito del gravame, manifestamente
tardivo. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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