AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.131
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00131
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 3 luglio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94, notificata il 25 ottobre 1993, l' Ufficio di tassazione ha
stabilito il reddito del lavoro in fr. 18'005.-- e quello d'altra fonte in fr.
13'391.-- di media annua. Per l'imposta cantonale ha inoltre concesso le
seguenti deduzioni: contributi AVS/AI per fr. 1'489.--, contributi per la
previdenza professionale per fr. 798.--, deduzione dal reddito dell'attività
dipendente di fr. 4'000.--, premi assicurativi per fr. 3'600.--, deduzione
figli a carico di fr. 9'000.--. Non ha invece ammesso la deduzione dal reddito
dell'attività lucrativa dell'altro coniuge, come non ha ammesso la deduzione
per persone bisognose.
-
Con tempestivo
reclamo il contribuente ha contestato il reddito d'altra fonte, chiedendo
sostanzialmente chiarimenti.
Il reclamo è stato
respinto con decisione del 26 giugno 1995. Nell'allegata motivazione l' Ufficio
di tassazione dà ragione della composizione del reddito d'altra fonte in media
annua: fr. 211.-- di indennità per perdita di guadagno, fr. 10'480.-- di indennità
di disoccupazione, fr. 2'700.-- per vantaggi economici ricevuti dalla
__________ __________. L' Ufficio di tassazione ha inoltre precisato che il
reddito conseguito dalla moglie e soggetto a ritenuta alla fonte è stato
considerato unicamente ai fini dell'aliquota.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta ora sostanzialmente la
mancata concessione di alcune deduzioni, segnatamente di quella dal reddito
dell'altro coniuge, di quella per persone bisognose e di quella per alimenti,
come pure contesta la deduzione soltanto parziale dei contributi AVS/AI e per
premi assicurativi.
-
All'udienza del 23
agosto 1995, dopo aver esaminato di concerto l'intera tassazione del ricorrente
facendo riferimento anche alle tassazioni dei precedenti periodi come pure alle
tassazioni intermedie per alimenti, la decisione su reclamo notificata dall' Ufficio
di tassazione è apparsa non del tutto corretta, avendo adottato, laddove vi era
spazio per l'apprezzamento, la soluzione più favorevole per il contribuente. Si
è convenuto comunque, alla luce della documentazione presentata, di portare la
deduzione per premi assicurativi da fr. 3'600.-- a fr. 4'600.--.l
-
Dato che dette
contestazioni non sono mai state sollevate prima d'ora, si è resa necessaria -
come si è visto - un'udienza per esaminarle in contraddittorio con l' Ufficio
di tassazione. Della tardività con cui le contestazioni sono state sollevate si
dovrebbe tener conto caricando spese e tassa di giustizia al ricorrente. Se ne
fa comunque eccezionalmente a meno in considerazione della situazione economica
e personale emersa dall'esame degli atti dell'incarto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la decisione
su reclamo del 12 giugno 1995 è riformata nel senso che la deduzione per
redditi assicurativi è portata da fr. 3'600.--a fr. 4'600.--. Per il resto la
decisione é confermata.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano spese né
tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster