Late tax objection bars review of property assessment

80.1995.117Outro Tribunal25 de jul. de 1995Dismissed

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Resumo

The Ticino Tax Chamber dismissed a taxpayer's appeal against a 1993-94 assessment of immovable property. The court held that the objection filed on 26 January 1995 was clearly out of time after the 12 December 1994 assessment notice, and no grounds for reinstatement of the deadline were shown. It added, in any event, that the property had to be taxed at the official assessed value in force on 1 January 1993, so the alleged double taxation argument could not succeed. Court costs of CHF 150 were imposed on the taxpayer.

Regest

Art. 176 cpv. 1 LT; art. 157 cpv. 4 LT; timeliness of tax objections and restoration of deadlines: an objection against a tax assessment must be filed within 30 days of notification. If this period has expired, the authority may enter into the merits only where a fault-free impediment justifying restoration of time is shown. Absent such grounds, the authority must confirm the inadmissibility of the objection and the appellate court may not review the merits. For wealth tax, immovable property is assessed at the official value existing at the beginning of the tax period (art. 52 cpv. 1 LT); in intercantonal allocation disputes, the valuation to be respected is that official value, not an alleged acquisition price (consid. 3-5).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.117

Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00117

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 19 giugno 1995

in materia di: IC 93/94 (IC 97/95)

presentato da:


__________, __________ __________ __________, rappr. da: __________, __________ & __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 12 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ __________ la tassazione IC 1993-94 concernente l'imposizione dell'immobile e del relativo reddito.

Il 26 gennaio 1995 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio cantonale di esazione, reclamando contro la notifica di tassazione, segnatamente il valore della sostanza immobiliare considerato nella tassazione. Il reclamo veniva immediatamente trasmesso per competenza all' Ufficio di tassazione, il quale con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività, ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio 1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni.

  2. Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  3. Orbene, nel caso di specie il reclamo presentato da __________ __________ contro la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è manifestamente tardivo. Esso è infatti stato spedito soltanto il 26 gennaio 1995, quando il termine utile di trenta giorni era ormai decorso da almeno una decina di giorni nell'ipotesi più favorevole, vale a dire nel caso in cui in cui la tassazione le fosse stata notificata per posta B.

La ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante) secondo l' art. 157 cpv. 4 LT (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).

A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995.

  1. A titolo meramente abbondanziale si rileva che nel merito il ricorso non avrebbe avuto miglior esito. Infatti, secondo l'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta eccezione per i terreni agricoli e forestali. Per l'imposta sulla sostanza fa stato l'inizio del periodo fiscale, vale a dire, nel caso concreto, il 1° gennaio 1993.

Indiscutibilmente, a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________ __________ era quello considerato dall' Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la ricorrente, Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente Il Segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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