e __________ __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
-
che i coniugi __________ e
__________ __________ __________ sono illimitatamente imponibili nel Canton
Ticino dal 1° dicembre 1992, data in cui hanno trasferito il proprio domicilio
da __________ (__________) a __________;
-
che, pertanto, l' Ufficio
di tassazione di Lugano-Campagna notificava loro, con due distinte decisioni
del 13 febbraio 1995, una tassazione IC1991/92 (per inizio assoggettamento) ed
una tassazione IC/IFD 1993/94, nelle quali commisurava il reddito del lavoro in
fr. 71'290.- in media annua;
-
che, con reclamo
all'autorità fiscale, i contribuenti contestavano la mancata concessione di
ogni deduzione per spese professionali e chiedevano, in via principale, la
deduzione delle spese sostenute per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro,
quando ancora abitavano a __________, oppure, in via subordinata, la deduzione
delle spese per recarsi a lavorare in bicicletta dal nuovo domicilio di
__________ alla fabbrica __________ situata nello stesso comune;
-
che, con due decisioni del
29 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione concedeva solo la deduzione delle
spese di trasporto, per lo spostamento in bicicletta da casa alla fabbrica
__________ (fr. 400.- per IC 1992 e fr. 500.- per IC/IFD 1993/94), mentre
negava quella per il pasto di mezzogiorno argomentando che la distanza di solo
un chilometro e mezzo permette al contribuente di rincasare per il pranzo;
-
che, con tempesivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, limitato peraltro alla tassazione IC/IFD
1993/94, i coniugi __________ ed __________ __________ __________ tornano a
chiedere la deduzione delle spese professionali negate dall' Ufficio di
tassazione;
-
che, se in linea di
principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due
anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96
cpv. 1 LT).
-
che non è quindi
consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al
reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva
il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn,
Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146),
poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale
e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua
sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il
contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente
prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
-
che la Camera di diritto
tributario ha recentemente precisato che la regola, per cui non è consentito
imporre il contribuente venuto a stabilirsi nel Canton Ticino in base al
reddito conseguito in un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il
domicilio precedente, non tollera eccezioni, neppure per impiegati e funzionari
pubblici, che rimangono alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (CDT
n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.T.);
-
che, in altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re
B.);
-
che, di conseguenza, deve
chiaramente essere censurata l'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione,
che ha calcolato il reddito imponibile per l'imposta cantonale 1992 e 1993/94
non sulla base dei redditi conseguiti a partire dal 1° dicembre 1992, cioè dal
trasferimento del domicilio nel Canton Ticino, bensì sommando i redditi conseguiti
negli interi anni civile 1991 e 1992;
-
che deve pertanto essere
intrapreso un nuovo calcolo del reddito imponibile, sulla base dei redditi
percepiti dal 1° dicembre 1992, e non entra in considerazione, di conseguenza,
la possibilità di concedere ai ricorrenti, come richiesto in via principale, la
deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica sostenute dal
signor __________ __________ allorché era ancora domiciliato nel Canton
__________, trattandosi di spese che non presentano alcuna relazione con i
redditi imponibili;
-
che, per quanto attiene
alle deduzioni per doppia economia domestica, l'art. 25 LT e l'art. 22bis
DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di
dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le
spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento, nei
limiti stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del
Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
-
che fra i presupposti per
il riconoscimento delle deduzioni in discorso, oltre alla lunghezza del
percorso, entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari
irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il
rientro a casa ecc.;
-
che deducibile è il
maggior costo cioè la parte del dispendio che supera quello normalmente causato
dal pasto consumato a casa: se il pranzo di mezzogiorno è regolarmente preso
fuori domicilio la deduzione è accordata in via forfettaria, cioè, per il
periodo 1993/94, è riconosciuto in deduzione l'importo di fr. 2'400.- ai fini
dell'imposta cantonale (cfr. decreto del CdS del 10 novembre 1992, pubblicato
in BU 1992, 339) ed anche dell'IFD (circolare n. __________ del 21 luglio 1992
dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni), mentre se il dipendente
beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro detto
importo è ridotto della metà cioè a fr. 1'200.-;
-
che appare ineccepibile la
decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la sola deduzione delle
spese per recarsi, in bicicletta dal domicilio al luogo di lavoro, situati
entrambi a __________, perché la distanza fra i due luoghi è sufficientemente
contenuta da permettere il rientro al domicilio per consumarvi il pranzo di
mezzogiorno;
-
che quanto detto in merito
alle modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta cantonale non
vale naturalmente per l'IFD, per la quale non vi è stato alcun inizio di
assoggettamento: in tal caso entrano pertanto in considerazione i redditi del
biennio 1991/92 ed anche le relative deduzioni per spese professionali;
-
che, sebbene né la LT né
il DIFD prevedano la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di
tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso disponga del più ampio potere
di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima
pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale,
pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in
determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità
inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha
stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo
accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278);
-
gli atti sono pertanto
retrocessi all' Ufficio di tassazione, perché proceda, in primo luogo, ad
effettuare un nuovo calcolo dell'imponibile ai fini dell'IC 1993/94,
conformemente alle norme sull'inizio di assoggettamento, e, in secondo luogo, a
verificare ai fini dell'IFD le affermazioni dei ricorrenti circa le spese di
trasporto e di doppia economia domestica, che il signor __________ __________
avrebbe sostenuto negli anni 1991 e 1992, per recarsi da __________ a
__________ a lavorare e per rientrare al domicilio settimanalmente;
-
che, infatti, è indubbio
che, se fosse dimostrato che il contribuente ha svolto il proprio lavoro a
__________, sia pure limitatamente ad un periodo di cinque mesi all'anno,
quando ancora era domiciliato nel Canton __________, egli avrebbe diritto alle
deduzioni che spettano al Wochenaufenthalter.
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 231 LT-1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 maggio 1995 è annullata e gli atti
sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché proceda
secondo quanto indicato nella motivazione della sentenza.