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Numero d'incarto:
80.1994.69
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00069
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 21 ottobre 1994
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ e __________ __________
-__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il presente ricorso verte sul reddito derivante dalla
vendita di 500 __________ __________ acquistate il 28 febbraio 1991
tramite la __________ al prezzo di fr.
16’438,70 e rimborsate il 30 novembre 1992 per un importo di fr. 19’225.--, sul
quale è stata trattenuta un’imposta preventiva di fr. 6’728,75. Consigliato dal
funzionario responsabile dell’ Ufficio imposta preventiva, il contribuente ha
dichiarato, malgrado le sue perplessità, un reddito di fr. 19’225.-- e non di
soli fr. 2’786,30, vale a dire il guadagno effettivamente conseguito. Il
ricorrente chiede pertanto la riforma della decisione su reclamo del 26
settembre 1994.
-
All’ udienza del 30 novembre 1994 il ricorrente si è
confermato nel proprio ricorso; l’UT ha, dal canto suo, auspicato una presa di
posizione da parte della Divisione principale tasse di bollo e imposta
preventiva dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, non mancando
comunque di osservare che il valore di ogni singola opzione è integralmente
costituito da reddito.
Con
osservazioni del 12 aprile 1995, di cui si dirà più dettagliatamente in
seguito, la Divisione imposta preventiva ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con
lettera 25 aprile 1995 il ricorrente ha ribadito l’intenzione di mantenere il
ricorso, intenzione ribadita nel corso di un colloquio con il presidente della
CDT avvenuto il 3 maggio 1995.
- 3.1.
Secondo
l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è imponibile qualsiasi reddito che derivi da
sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili provenienti
da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o vantaggi
speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in loro
vece, da proventi derivanti da locazione o da godimento di diritti d’ogni
genere (brevetti, licenze, ecc.), da rendite vitalizie, da usufrutti, da
godimenti contrattuali o di diritto pubblico, ecc. Si considera come interesse
di crediti ogni prestazione valutabile in denaro del debitore al creditore
effettuata mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro
modo che giuridicamente non ha per effetto di ammortizzare il debito in
capitale; come quote di utile provenienti da partecipazioni, si considera ogni
prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti
di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in
altro modo, che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale
sociale. Secondo l’art. 19 cpv. lett. b LT-1976 sono imponibili, in
particolare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di
diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio
o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle esistenti quote di
capitale sociale.
3.2.
Tra
le rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni
genere vanno pacificamente annoverati i buoni di godimento (Genussscheine),
i quali per legge non possono conferire ai loro titolari alcuno dei diritti
inerenti alla qualità di socio, ma soltanto il diritto a una quota degli utili
netti o dell'avanzo della liquidazione, o all'esercizio di un' opzione in caso
d'emissione di nuove azioni (art. 657 cpv. 3 CO). L'imponibilità dei buoni di godimento
non muta per il fatto che abbiano o non abbiano un valore nominale (Känzig,
Wehrsteuer, I, p. 338).
3.3.
Sul
versante dell’imposta preventiva, l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP assoggetta alla
trattenuta i redditi delle azioni, quote sociali, in società a garanzia
limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da
una persona domiciliata in Svizzera. È considerato reddito imponibile ogni
prestazione in denaro, che non ha il carattere di rimborso di quote di capitale
sociale, versata ai possessori delle partecipazioni o a terzi che le ricevono (art.
20 OE; Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé,
pp. 40 s.). L’imposta preventiva dovuta sui redditi delle azioni, di parti
sociali di una s.r.l., dei buoni di godimento e dei buoni di partecipazione
scade trenta giorni dopo la nascita del credito fiscale (art. 16 cpv. 1, lett.
c LIP).
- 4.1.
Il
prestito a opzioni __________ 3 1/4%
1989-99 di cento milioni di franchi, che ha dato la stura alla presente vertenza,
è munito di un diritto di rimborso in contanti del detentore dei certificati
d’opzione (money back option) che permette a chi investe di ottenere un
rendimento globale del 4,615% durante tutta la durata del prestito. L’offerta
di sottoscrizione delle opzioni di tipo -C- precisa che ogni certificato dà
diritto:
a) o, dal 15
settembre 1989 al 15 settembre 1992 compreso, all’acquisto senza spese di un
buono di godimento senza valore nominale della __________
al prezzo di fr. 168.--, con riserva di un’eventuale riduzione di prezzo
(protezione contro l’effetto di annacquamento)
b) o, a
condizione che il diritto di opzione non sia esercitato, dal 1° ottobre 1992 al
31 ottobre 1992 compreso, a far valere il diritto al rimborso in contanti di
fr. 38,45 pagabile entro il 30 novembre 1992.
4.2.
Come
pertinentemente spiegato dalla Divisione imposta preventiva dell’
Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni del 12
aprile 1995, i ricorrenti non hanno venduto le 500 opzioni -C- prima della
scadenza acquistando senza spese un buono di godimento senza valore nominale
della __________ di fr. 168.--, ma hanno
preferito ricevere, il 30 novembre 1992, la remunerazione complementare di fr.
38,45 per ogni opzione in caso di non esercizio dell’opzione entro il 31
ottobre 1992 (variante b).
Fiscalmente
tale remunerazione (in gergo: money back option) costituisce nella sua
globalità reddito della sostanza mobiliare. Il 28 febbraio 1991 i ricorrenti
non avevano infatti acquistato delle obbligazioni cui erano legate delle
opzioni, bensì soltanto delle opzioni senza le obbligazioni cui erano legate.
Avendole tenute - come si è visto - oltre la scadenza rinunciando all'acquisto
gratuito di un buono di godimento, essi hanno di fatto optato per l'acquisto
del diritto a una remunerazione supplementare delle obbligazioni, che non può
essere in nessun modo considerata quale rimborso del prestito obbligazionario
iniziale ovvero del debito in capitale.
4.3.
La
natura giuridica di tale remunerazione non muta, come osserva l’
Amministrazione federale delle contribuzioni, in funzione del fatto che chi
investe abbia sottoscritto inizialmente le obbligazioni munite di opzione o
abbia semplicemente acquistato le opzioni dissociate dalle obbligazioni. Per la
società debitrice, la __________, la
remunerazione complementare delle opzioni costituisce infatti un costo
dell’impresa deducibile dall’utile; per i possessori delle opzioni la
remunerazione costituisce invece un interesse creditore, che, come tale, è
imponibile quale reddito.
4.4.
Scegliendo
la variante del versamento in contanti i ricorrenti hanno, dal profilo fiscale,
incassato l'intero rendimento supplementare delle obbligazioni alle quali erano
legate al momento dell’emissione le opzioni -C-. Esso deve quindi essere
integralmente dichiarato per avere diritto al rimborso dell’imposta preventiva
(art. 23 LIP).
4.5.
Si
sottolinea, d'altra parte, che ogni acquirente di titoli, che percepirà
l'intero importo degli interessi dovuti alla prossima scadenza, deve versare al
venditore degli interessi pro rata, per il lasso di tempo durante il
quale il venditore era stato ancora possessore del titolo. Ebbene, secondo il
Tribunale federale, tali interessi pro rata non sono interessi pagati
dal debitore dell'obbligazione bensì un versamento da parte del nuovo creditore
al precedente, corrispondente agli interessi maturati fino al trapasso di
proprietà ma non ancora scaduti (DTF 107 Ib 209). Essi non
possono pertanto essere dedotti dagli interessi che il nuovo portatore dei
titoli percepirà al momento della scadenza.
La
situazione in cui si sono venuti a trovare i ricorrenti non appare dunque
discriminatoria neppure nei confronti di ogni altro acquirente di titoli
comuni, quali per esempio le obbligazioni.
- Certo, questa Camera può comprendere le difficoltà
provate dai ricorrenti nel capire le ragioni per cui devono vedersi imporre un
reddito che hanno personalmente conseguito solo in minima parte. Acquistando le
opzioni -C- svincolate dalle obbligazioni cui erano legate al momento
dell’emissione e optando per la variante del rimborso, essi hanno di fatto
acquistato anche il debito latente d’imposta gravante sulla remunerazione,
ovvero sull’interesse creditore da loro acquistato.
Non
è comunque compito di questa Camera indagare i motivi di una simile scelta, se
dovuta a inesperienza o a cattiva consulenza o ad altra causa ancora. Si tratta
invero di questioni che concernono i contribuenti personalmente o i loro
rapporti con il loro consulente finanziario.
Per
questi motivi,
visti
per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e
185 cpv. 1 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 150.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 200.--
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro
il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la
Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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