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Numero d'incarto:
80.1994.67
Data decisione, Autorità:
09.11.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00067
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 25 agosto 1994
in
materia di: revisione quantificazione ipoteca legale
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
2.
__________ __________, __________ __________
__________,
1.,2.
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 15 settembre 1993
-__________ e __________ __________
hanno presentato un'istanza, chiedendo all'Amministrazione cantonale delle
contribuzioni la revisione della decisione dell' 8 settembre 1992 con cui respingeva
il reclamo da loro presentato contro la decisione di quantificazione dell'ipoteca
legale a garanzia dell'imposta cantonale sull'utile immobiliare e sull'utile
per gli anni 1988 e 1989 dovuta dalla __________
__________ in liquidazione. I contribuenti
avevano infatti acquistato il 1° dicembre 1988 da detta società, il cui pacchetto
azionario era allora detenuto dal __________
__________, il mapp. n. __________ RF di __________.
L'istanza veniva respinta dall'
Amministrazione cantonale delle contribuzioni con decisione del 25 luglio 1994.
-
-__________ e __________ __________
presentano tempestivo ricorso a questa Camera, chiedendo l'accoglimento
dell'istanza di revisione e conseguentemente l'annullamento delle decisioni dell'
8 settembre 1992 dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni e del 16
aprile 1992 dell' Ufficio tassazione delle persone giuridiche relative alla
quantificazione dell'ipoteca legale.
- Le parti sono state
sentite a due riprese, il 17 febbraio 1995 e il 9 giugno 1995. In occasione di
quest'ultima udienza, il Presidente della Camera ha preso atto dell'accordo
intervenuto tra l' Ufficio di esazione e il patrocinatore dei ricorrenti e
della dichiarazione di quest'ultimo di ritirare il ricorso , non appena i
creditori ipotecari avessero aderito alla soluzione relativa all'incasso concordata
direttamente tra le parti. Con scritto del 24 luglio 1995 l' Ufficio esazione e
condoni ha informato questa Camera che l'accordo menzionato nel verbale
dell'udienza del 9 giugno 1995 era stato perfezionato nei giorni precedenti con
l'adesione del creditore ipotecario.
In simili condizioni non
resta che da procedere allo stralcio del ricorso per desistenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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