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Numero d'incarto:
80.1994.65
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00065
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 26 agosto 1994
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 23 giugno 1993 __________
__________ vendeva a __________ __________,
al prezzo di fr. 180’000.--. la quota di PPP n. __________
sulla part. n. __________ RFD di __________, che aveva acquistato per fr.
170’000.--. L’ Ufficio dei registri notificava il 24 settembre 1993 la
tassazione IMVI, calcolando l’imponibile in fr. 106’968.-- e, meglio,
deducendo dal valore dell’alienazione il valore ufficiale di stima di fr.
69’554.-- maggiorato del 5%. Il 26 ottobre 1993 __________,
rappresentato dalla __________ __________, presentava reclamo all’ Ufficio
dei registri di __________, chiedendo di
determinare l’imponibile deducendo dal valore dell’alienazione il prezzo pagato
per il precedente acquisto. Il reclamo veniva respinto con decisione del 5
novembre 1993 in quanto intempestivo.
-
Con tempestivo ricorso del 22 novembre 1993 __________ __________,
con il patrocinio dell’avv. __________,
riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo
dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che
non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante
incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le
iscrizioni a __________.
Con
decisione del 29 luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni
respingeva il gravame, contestando l’irritualità della notifica della
tassazione, segnatamente la mancanza della designazione esplicita di un
rappresentante, per cui l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv.
1 LIMVI.
- Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________,
sempre assistito __________. __________, ripropone a questa Camera la
censura sollevata nel ricorso alla Divisione cantonale delle contribuzioni .
La
Divisione cantonale delle contribuzioni ha invece chiesto la reiezione del
ricorso.
All'udienza
del 30 novembre 1994 l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni si
impegnava a effettuare la ricerca postale relativa all'intimazione della
lettera raccomandata della tassazione e dare conoscenza dell'esito a questa
Camera, che l'ha comunicato al rappresentante del ricorrente.
Questi,
con memoria del 31 gennaio 1995, osserva che l'intimazione non è avvenuta nella
mani del soggetto d'imposta, secondo quanto prevede l'art. 12 RIMVI. Una
semplice cameriera giornaliera non rientra d'altronde tra le persone abilitate
a ricevere la corrispondenza in quanto membro adulto della famiglia che convive
con il contribuente nella stessa economia domestica. Conclude quindi ribadendo
la tempestività del gravame.
All'udienza
del 4 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici dei registri in materia di
imposta sul maggior valore immobiliare, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'
ufficio dei registri, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso
contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Va
altresì ricordato che contro la decisione su reclamo notificata dall' ufficio
dei registri è dato ricorso al Dipartimento delle finanze, Amministrazione
cantonale delle contribuzioni (art. 19 cpv. 3 LIMVI). Contro la decisione del
Dipartimento è proponibile il ricorso alla Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello (art. 19 cpv. 4 LIMVI). Il termine è di quindici giorni per
il ricorso al Dipartimento, rispettivamente di trenta per il ricorso alla
Camera. Esso decorre dal ricevimento della decisione impugnata (art. 20 cpv. 1
LIMVI).
- Va rilevato, innanzi tutto, che la notifica della
tassazione è stata effettuata rettamente al contribuente medesimo. La cifra 7
dell'atto notarile prevede infatti che "di tutte le iscrizioni a registro
fondiario è incaricato il sottoscritto notaio", quindi il mandato
conferito al notaio non si estendeva ad altre pratiche, segnatamente quelle di
natura fiscale relative all'imposizione del maggior valore immobiliare.
Il
ricorrente non può quindi eccepire che la tassazione IMVI non sarebbe stata
notificata anche al notaio e che quindi, in virtù della giurisprudenza sulla
rappresentanza, i termini di ricorso non sarebbero decorsi nei di lui
confronti. Non può quindi prevalersi della giurisprudenza secondo cui se un
contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, le autorità fiscali
devono notificare le loro decisioni all'indirizzo di quest'ultimo. Se ciò non
viene fatto, non può essere messo a carico del contribuente alcun svantaggio
derivante dalla notificazione irregolare (DTF 113 Ib 296; ASA 59 200; RF 1989
12 pag. 599; CDT n. 228-83 del 27 ottobre 1993 in re R.; CDT n. 268 del 7
settembre 1987 in re R.G. SA; CDT n. 423 dell'11 novembre 1986 in re M.S.).
La
giurisprudenza ha d'altra parte riconosciuto che l'autorità di tassazione non
agisce in modo illegale né con formalismo eccessivo allorché non conclude per
un potere generale di rappresentanza del mandatario, quando la procura è
limitata espressamente al reclamo interposto contro una decisione concernente
l'imposta cantonale e non si estende anche alla procedura in materia d'imposta
federale diretta (RF 1990 pag. 552; Sammlung BGE n. 687). Ciò vale, a maggior
ragione, in un caso come il presente, in cui il mandato è chiaramente
circoscritto all'iscrizione della compravendita a RF.
- L'art. 19 cpv. 1 LIMVI si limita a stabilire che la
tassazione è notificata agli interessati dall'ufficio dei registri.
6.1.
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht,
p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; n. 494 del 12 dicembre
1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene
debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto.
Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3
ad art. 74, p. 33).
Quando
un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite
la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base
all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in
re E.B), le cui norme trovano applicazione soltanto in via analogica (STF del
14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
6.2.
Di
regola è autorizzato a prendere in consegna invii postali chi è indicato
nell'indirizzo quale destinatario o una persona autorizzata da quest'ultimo (art.
146 cpv. 1 Ordinanza -1-). Sono autorizzati a prendere in consegna invii
postali non iscritti anche i membri della famiglia, il datore di lavoro,
gli impiegati, l’affittacamere, l’ospitante o altre persone che stanno con il
destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest’ultimo non abbia dato
all’ufficio postale di destinazione un ordine contrario (art. 146 cpv. 2
Ordinanza -1-).
I
membri adulti della famiglia che convivono con il destinatario nella medesima
economia domestica hanno diritto a prendere in consegna, in caso di assenza del
destinatario, gli invii raccomandati che gli sono indirizzati (che art.
147 lett. b Ordinanza -1-).
6.3.
Né
l’art. 146 cpv. 2 né l’art. 147 lett. b Ordinanza -1-, e contrario,
prevedono l’autorizzazione degli impiegati a prendere in consegna invii della posta-lettere
raccomandati. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza, applicando in via
analogica le norme dell’Ordinanza -1-della Legge sul servizio delle poste,
hanno ammesso, in materia di imposta federale diretta, la validità della
notifica fatta presso la sede di un contribuente a un cameriere (STF del 14
aprile 1994 in re R.G. SA, consid. 2b con riferimenti, inedita).
Quando
poi un contribuente ha sia un recapito privato sia un recapito aziendale,
dottrina e giurisprudenza ammettono che la notifica possa essere validamente
effettuata al recapito aziendale (Känzig/Behnisch, loc. cit).
- Il presente caso non si presenta nella sostanza
diverso da quello giudicato dal Tribunale nella citata sentenza inedita del 14
aprile 1994 in __________ __________. Infatti, nel caso in esame,
recapito privato e recapito aziendale del contribuente coincidono. __________ __________
è titolare di un esercizio pubblico, il __________
a __________ a conduzione familiare. Non
appare quindi censurabile che la tassazione sia stata notificata, così come è
lecito ammettere che avvenga per l’ulteriore corrispondenza, non iscritta e
raccomandata, alla cameriera dell’esercizio pubblico, poco o nulla importando
se, come afferma il ricorrente, giornaliera, vale a dire remunerata a
prestazione, o assunta in pianta stabile. Il ricorrente, d’altra parte, non
pretende d’aver impartito precise istruzioni all’Ufficio postale di __________ circa la presa in consegna di invii
raccomandati.
La
tassazione è senza dubbio entrata nella sfera di potere, nell’ Herrschaftsbereich
del contribuente sin dal momento della presa in consegna dell’invio da parte
della dipendente dell’esercizio pubblico, non diversamente dal caso dianzi
citato.
Né
vale appellarsi all’asserita assenza per vacanze. Essa potrebbe tutt’al più
giustificare la restituzione del termine, se ne fossero adempiute le
condizioni. Il ricorrente, tuttavia, nemmeno lo pretende.
Ne
viene, per quanto precede, che il termine di ricorso di quindici giorni contro
la tassazione, spedita per lettera raccomandata e presa in consegna
dall’impiegata dell’esercizio pubblico del ricorrente il 27 settembre 1993, è
scaduto al più tardi il 12 ottobre 1993. Il reclamo, presentato il 26 ottobre
1993 è quindi stato a giusta ragione dichiarato tardivo.
Per questi
motivi,
visti per
le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 250.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo.
per
la Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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