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Numero d'incarto:
72.2005.117
Data decisione, Autorità:
23.03.2006, PENAL
Titolo:
Stupefacenti: venduto 290 grammi cocaina, procurato 35 grammi cocaina, consumo
Incarto n.
72.2005.117
Lugano,
23 marzo 2006/ep
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'8 agosto 2003 al 5 settembre 2003;
prevenuto colpevole di:
- infrazione
alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in
particolare per avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo agosto 2004 e fino alla fine di febbraio 2005,
a Lugano,
1.1. venduto,
a diversi
consumatori non meglio indicati,
un
quantitativo complessivo di 290 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.-- al grammo, sostanza previamente
acquistata da __________, __________ e da __________ al prezzo di fr. 100.- al
grammo,
conseguendo
un illecito profitto stimato dall’accusato in fr. 5'000.-- oltre ad un
imprecisato quantitativo di cocaina cedutogli dagli acquirenti dopo ciascun
acquisto ed interamente destinata al proprio consumo personale;
1.2. procurato,
a __________,
in 3
distinte occasioni, complessivamente 30 grammi di cocaina, in particolare
accompagnando quest’ultimo da __________, venditore della sostanza, dietro
compenso corrispostogli dall’acquirente, di complessivi 3 grammi di cocaina interamente destinati
al proprio consumo personale,
nonché procurato
ad un suo conoscente non meglio identificato, 5 grammi di cocaina indirizzando
l’acquirente da __________ che gli corrispose quale compenso 1 grammo di cocaina interamente destinato
al proprio consumo personale;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo ottobre 2002 e fino al 21 marzo 2005,
a Lugano
e Bellinzona,
consumato
un imprecisato quantitativo ma almeno 100 grammi di cocaina;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 43/2004 del 8 gennaio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.30.
Le parti rilevano la parziale prescrizione della contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti e concordano di limitare l’imputazione al periodo
posteriore al 21 marzo 2003.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
confermato integralmente l’atto d’accusa in esame, conclude chiedendo che
l’accusato venga condannato a 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni. Chiede altresì la revoca della sospensione
condizionale delle pene di cui ai DAC 16.12.2002 e 20.1.2004;
§ Il Difensore, il quale si associa
alla richiesta dell’accusa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC
1
- E’ autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,
1.1.1. venduto 290
grammi di cocaina?
1.1.2. procurato 35
grammi di cocaina?
1.1.1.1 trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo
2005, a Lugane e Bellinzona, consumato almeno 100 grammi di cocaina?
E meglio come
descritto dall’atto di accusa.
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Sussistono
attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 5 giorni di
detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di detenzione di
cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne al quesito no. 3;
visti gli art. 11, 18, 36,
41, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 68 CP;
19 cifra
2 e 19a LFStup;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC 1 è
autore colpevole di
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza
essere autorizzato, nel periodo agosto 2004 - febbraio 2005, a Lugano,
1.1.1. venduto 290
grammi di cocaina;
1.1.2. procurato 35
grammi di cocaina;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo 21 marzo 2003 e fino al 21 marzo
2005, a Lugano e Bellinzona,
consumato almeno 100 grammi di cocaina;
e meglio
come descritto nell’atto d'accusa.
- Di
conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è
condannato:
2.1. alla pena di
12 (dodici) mesi di detenzione;
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
-
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un
periodo di prova di 4 anni.
-
E’
revocata la sospensione condizionale della pena di 5
giorni di detenzione di cui al DAC 16.12.2002 e della pena di 90 giorni di
detenzione di cui al DAC 20.1.2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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