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Numero d'incarto:
72.2004.109
Data decisione, Autorità:
20.01.2005, PENAL
Titolo:
iNFRAZIONE AGGRAVTA ALLA lf SUGLI STUPEFACENTI
Incarto n.
72.2004.109
Mendrisio,
20 gennaio 2005/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 25 maggio al 3 giugno 2004;
prevenuto colpevole
di:
- infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1. a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisate, nel
periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, ripetutamente venduto a __________, __________
e __________, complessivamente circa 150 grammi di cocaina, con grado di
purezza indeterminato, al prezzo variante tra Fr. 150.-/Fr. 170.- il grammo,
sostanza previamente acquistata in più occasioni da __________, __________, __________
e altri sconosciuti, al prezzo di Fr. 140.- il grammo;
1.2. a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre località non meglio precisante, nel
periodo dicembre 2002 / 24 maggio 2004, offerto gratuitamente ad amici e conoscenti,
complessivamente circa 100/150 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,
sostanza previamente acquistata con le stesse modalità descritte al punto 1.1.
del presente atto di accusa;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre
località non meglio precisate, nel periodo febbraio/marzo 2003 - 24 maggio
2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 119/2004 del 22 settembre 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena di
15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, nonché la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni
di detenzione di cui al DAP 3.07.2000 e la confisca degli oggetti posti sotto
sequestro.
§ Il Difensore, il quale si oppone alla richiesta di revoca
della sospensione condizionale delle pena precedentemente inflitta al suo
cliente. Stante la gravità dei fatti e la colpa di AC 1, chiede che la pena
venga massicciamente ridotta e sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
- È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località,
venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della
medesima sostanza?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270
grammi?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di
detenzione di cui al DAP 3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano?
-
Deve
essere ordinata la confisca di quanto sotto sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti;
Visti gli art. 11, 18, 36, 41,
58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;
9 e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC 1 è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non meglio precisate località,
venduto 150 grammi di cocaina, nonché offerto ulteriori 100/150 grammi della
medesima sostanza;
1.2 contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 e il 24 maggio 2004, a
Bellinzona, S. Antonino, Biasca e in altre non precisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno circa 270
grammi;
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
- Di conseguenza,
AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:
2.1. alla pena di
12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- .e delle spese processuali;
-
L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di 3 anni;
-
È revocata
la sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione di cui al DAP
3.07.2000 del Ministero Pubblico di Lugano;
-
È ordinata
la confisca di un piatto e la distruzione di 0.02 grammi di cocaina;
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 3'302.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'552.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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