AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.60
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, PENAL
Incarto n.
72.2003.60
Lugano,
10 febbraio 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
__________,
prevenuto colpevole
di:
- diminuzione
dell'attivo in danno dei creditori
per
avere,
a
__________ ed altrove in Ticino,
nel
dicembre 1995,
in danno
dei suoi creditori, diminuito il proprio attivo, alienando contro una
prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali e ciò prima del suo
fallimento decretato il 21 marzo 1996 dalla Pretura del Distretto di
__________,
e meglio
per avere,
con
contratti di affitto ("Pachtvertrag") 5 dicembre 1995 con durata di
almeno 4 anni, concesso in affitto alla società __________:
a) l'esercizio
pubblico Albergo-__________ (e meglio gli impianti e costruzioni ubicati sulle
particelle no. __________RFD __________, di sua proprietà), e
b) l'esercizio
pubblico __________ (e meglio gli impianti e costruzioni ubicati sulle
particelle no. __________RFD __________, di sua proprietà);
-
per un
affitto mensile inferiore ai valori di mercato allora vigenti o esigibili e
meglio:
-
per
l'oggetto di cui sub. a) fissato un affitto annuo di CHF 84'000.-- in
opposizione ad un affitto ipotetico di mercato dell'ordine di CHF 290'000.--;
-
per
l'oggetto di cui sub. b) fissato un affitto annuo di CHF 42'000.-- in
opposizione ad un affitto ipotetico di mercato dell'ordine di CHF 112'000.--;
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti: Art. 164 CP;
e meglio
come descritto nell'atto di accusa __________del 26 giugno 2003, emanato dal
Procuratore pubblico.
Presenti § Il Procuratore Pubblico avv. __________;
§ L’accusato __________ assistito dal difensore di fiducia avv.
__________;
§ L’avv. __________ in rappresentanza della Parte Civile avv.
__________;
§ L’avv. __________ in rappresentanza della Parte Civile
Amministrazione speciale del fallimento __________;
§ L’avv. __________ in rappresentanza della Parte Civile
__________;
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore
09.30 alle ore 15.50.
Sentiti ù Il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma
integrale dell’atto d’accusa e stante il tempo trascorso dai fatti e l’età
dell’imputato, chiede che egli venga condannato alla pena di 8 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
ù L'avv. __________ (rappr. PC), il quale si associa, per la
colpevolezza dell’accusato al Procuratore, e chiede che __________ venga
condannato a risarcire fr. 1'200'600.- alla sua assistita;
ù L'avv. __________ (rappr. PC), il quale, richiamati i
documenti prodotti, chiede che l’accusato venga condannato a rifondere fr.
1'000'000.- al suo cliente;
ù L'avv. __________ (rappr. PC), il quale chiede la conferma
della colpevolezza di __________ e che egli venga condannato a risarcire fr.
221'540.- e fr. 4'600.- a titolo di ripetibili al suo cliente;
ù Il Difensore, il quale chiede che __________ venga
prosciolto dall’imputazione a suo carico in quanto trattasi di reato
impossibile. In via subordinata chiede che il reato venga derubricato in
cattiva gestione ex art. 165 CP, tuttavia oramai prescritto;
ù L'avv. __________, in replica, richiama la sentenza DTF
126 IV 5, adducendo che l’art. 164 CP è applicabile al caso in esame,
riconfermandosi pertanto nelle sue richieste;
ù Il Difensore, in duplica, contesta le argomentazioni
dell’avv. __________ e si riconferma nelle proprie conclusioni.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i
seguenti
quesiti: __________
i
- È autore
colpevole di:
1.1 diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori
per
avere, nel mese di dicembre 1995, a __________ ed in altre località in Ticino,
in danno dei suoi creditori, alienato contro una prestazione manifestamente
inferiore valori patrimoniali, stipulando due contratti di affitto con un
canone di locazione inferiore ai valori di mercato, prima del suo fallimento,
decretato il 21 marzo 1996 dalla Pretura del Distretto di __________,
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa?
-
Può
beneficiare di attenuanti specifiche?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Devono
essere accolte le pretese delle Parti Civili?
Considerato, in fatto
ed in diritto
-
è nato nel __________a __________. Dopo le scuole dell'obbligo ed un'esperienza
come garzone agricolo, ha trovato la propria strada lavorando in prestigiosi
alberghi della Svizzera interna e del Ticino, salendo con gli anni nella
gerarchia interna di questo particolare tipo di esercizi pubblici sino ai
ranghi di "chef de rang" e "Oberkellner".
Nel 1957 consegue in Ticino il certificato di
capacità professionale, il che prelude alla sua futura attività di gerente di
esercizi pubblici, ed in particolare di locali notturni.
Acquista dapprima il sedime di __________ sul
quale sorge l'attuale __________ (locale che manterrà sino al proprio
fallimento), ed in seguito, a partire dagli anni 70, conduce come gerente il
dancing __________, operazione che si concluderà con grave perdita economica,
tale da costringerlo a chiedere nel 1974 un concordato. In seguito, dal 1977, è
gerente del locale notturno ubicato nel __________, ma anche questa esperienza
si conclude per lui, nel 1992, con una pesante perdita finanziaria. Nel
frattempo, egli aveva acquisito la proprietà del complesso ai tempi noto come
__________di __________, denominato poi, sotto la gestione dell'imputato,
__________.
Stanti l'alta esposizione ipotecaria delle sue
proprietà di __________ e __________ (e dei conseguenti elevati oneri per
interessi e ammortamenti), e l'asserita recessione generalizzata degli affari
nel settore dei locali notturni, __________ a partire almeno dal 1992 si è
venuto a trovare in gravi difficoltà economiche, attestate dalle numerose
procedure esecutive avviate a suo carico (classificatore "atti
istruttori", AI _) ed il 21 marzo 1996 è stato pronunciato il suo fallimento
(AI _).
- Pochi
mesi prima del suo fallimento, per l'esattezza in data 15 dicembre 1995 e con
effetto a far tempo dal medesimo 15 dicembre 1995, __________ ha concluso con
__________ (in seguito: __________) due distinti contratti denominati "Pachtvertrag",
conchiusi per tempo indeterminato ma almeno sino al 31 dicembre 1999, annotati
a registro fondiario, e aventi per oggetto la concessione in uso da parte di
__________ in favore di __________ degli immobili di __________ e di __________
in cambio di un canone di affitto.
Detto canone ammontava per __________ a fr.
7'000.-- mensili oltre al 6.5% della parte di cifra d'affari eccedente fr.
2'000'000.-- all'anno, e per __________ a fr. 3'500.-- mensili oltre al 6.5%
della parte di cifra d'affari eccedente fr. 1'000'000 all'anno (cfr. cifra 4.1
dei rispettivi contratti, che si trovano nel classificatore "allegati alla
denuncia penale").
- La
procedura fallimentare è stata particolarmente lunga e laboriosa, tanto che
oggi, a distanza di 8 anni, essa non è ancora conclusa.
Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei
creditori aveva nominato un'Amministrazione speciale ai sensi dell'art. 237
cpv. 2 LEF composta degli avv. __________.
Tra le altre sue attività, detta Amministrazione
speciale ha ritenuto necessario ed opportuno convenire la __________ avanti
alla Pretura di __________ in data 12 novembre 1998 (ossia quasi 3 anni dopo la
stipula e poco più di un anno prima del primo termine di disdetta) in una
seconda azione rivocatoria giusta gli art. 285 e segg. LEF volta ad ottenere la
revoca dei due predetti contratti, dopo che una prima azione di questo genere
era stata dichiarata irricevibile in assenza di un pregresso tentativo di
conciliazione (AI _).
La graduatoria è stata depositata nel 1999 e alla
realizzazione dei fondi di __________ e __________, aggiudicati senza
l'aggravio dei contratti di locazione dopo due turni d'asta (art. 142 LEF), si
è giunti solo il 7 aprile 2000.
- Il
25 giugno 2001, a oltre 5 anni e mezzo dai contratti e a più di 5 anni dalla decozione,
l'Amministrazione speciale del fallimento ha presentato denuncia penale nei
confronti di __________ per non meno di 7 titoli di reato (AI _), chiedendo
contestualmente l'adozione di "adeguate misure" a salvaguardia
degli interessi della massa fallimentare e dei creditori (pag. 1) e volte
"ad evitare che l'attività delinquenziale venga continuata"
(pag. 12). Oggetto della denuncia in odio del __________ sarebbe stato il
"comportamento da lui tenuto nei mesi precedenti l'apertura del
fallimento e in quello avuto durante la procedura fallimentare" (punto
11, pag. 9), ma dalla lettura dell'allegato si evince che la denuncia era
incentrata sulla questione dei contratti di affitto (cfr. i punti 5-9, pag.
4-8).
Il testo è di contro silente sui motivi del lungo
temporeggiare nella denuncia, specie a fronte della quantità di reati e di
comportamenti illeciti che si dicono essere iniziati già nei mesi precedenti il
fallimento.
- Il
Ministero Pubblico ha avviato con celerità le indagini di sua competenza, procedendo
a 14 verbali di interrogatorio e facendo allestire due referti peritali sul
tema della congruità del canone d'affitto di cui ai contratti litigiosi.
Il 26 giugno 2003 il Procuratore Pubblico ha
emanato l'atto d'accusa che ci occupa per il solo reato di diminuzione
dell'atto in danno dei creditori giusta l'art. 164 CP (che per ironia della
sorte non era tra i 7 denunciati), imputando al __________ di avere, prima del
fallimento e in danno dei creditori, "diminuito il proprio attivo,
alienando contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali",
e questo sottoscrivendo in data 5 (recte: 15) dicembre 1995 i due noti
contratti di affitto per i fondi di __________ e __________ a valori inferiori
a quelli di mercato allora vigenti o esigibili, ossia fr. 84'000.-- all'anno
per __________ in luogo di fr. 290'000.--, e fr. 42'000.-- all'anno per
__________ in luogo di fr. 112'000.--.
-
L'imputato
al dibattimento ha protestato la propria innocenza. Egli non sarebbe stato
azionista della __________ al momento della stipula contrattuale, circostanza
del resto nemmeno contestatagli, e avrebbe sottoscritto i contratti,
consapevole di contentarsi di una pigione di favore, nella speranza di risanare
la situazione, confidando nelle promesse in tal senso fattegli dall'avv.
__________ e da __________, entrambi di __________ e da lui conosciuti in
quanto clienti di uno dei night, i quali gli avrebbero assicurato di essere
specialisti del risanamento di esercizi pubblici in difficoltà, cosa alla quale
avrebbero provveduto previa la cessione in loro favore e a condizioni di favore
(mediante detti contratti) della gestione delle attività dei locali notturni. I
due si sarebbero però ben presto rivelati dei disonesti, desiderosi unicamente
di appropriarsi degli incassi degli esercizi pubblici. Con il tempo, sarebbe
però stato possibile dapprima riavere dalla __________ la gestione della
__________, ceduta a una SA costituita all'uopo dalla moglie di __________, ed
in seguito, nel 1999, addirittura l'acquisto del pacchetto azionario della
__________, venduto alla medesima SA al prezzo di fr. 30'000.--.
-
Secondo
l'art. 164 cifra 1 CP il debitore che, in danno dei creditori, diminuisce il
proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili
valori patrimoniali, oppure li aliena gratuitamente o contro una prestazione
manifestamente inferiore, oppure ancora rifiuta senza validi motivi diritti che
gli spettano o vi rinuncia gratuitamente, è punito con la reclusione sino a 5
anni o con la detenzione se viene dichiarato il suo fallimento o è emesso a suo
carico un attestato di carenza di beni.
La dottrina, esaminato il materiale legislativo,
è unanime nell'indicare che la norma di legge enumera esaustivamente le
fattispecie punibili (per tanti: Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione,
n. 3 ad art. 164 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n.
11 ad art. 164 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, pag. 471, nota 21; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8.
edizione, pag. 301), per cui ne discende che una fattispecie non compresa tra
quelle di cui all'art. 164 cifra 1 CP non costituisce reato.
- Come
si è detto poc'anzi (consid. 5), delle fattispecie contemplate dall'art. 164
cifra 1 CP quella imputata a __________ è quella dell'alienazione di valori
patrimoniali contro una prestazione manifestamente inferiore.
Si tratta però, a prima vista, di circostanza che
in concreto non si è verificata.
Con "alienare", infatti, si
intende comunemente in termini giuridici un atto di disposizione conseguente ad
un negozio giuridico il cui fine è il trasferimento della proprietà. Nulla
induce a pensare che la nozione di alienazione sia differente sotto l'egida
dell'art. 164 CP (cfr. Brunner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n.
10 ad art. 164 CP, secondo cui la perdita patrimoniale per il creditore deve
essere definitiva ("endgültig")). Con il contratto di
locazione o di affitto non avviene però alcuna alienazionedi questo genere, che
è piuttosto tipica della compravendita o della donazione, ma solo un
trasferimento del possesso al fine di consentire l'uso stabilito
contrattualmente, mentre che il dominio rimane al locatore.
Nel caso di specie, il debitore __________ è
pacificamente rimasto proprietario dei fondi dati in affitto alla __________,
prova ne è il fatto che essi hanno potuto essere messi all'incanto ed
aggiudicati a beneficio dei creditori.
Nulla muta a questa situazione di inesistenza di
alienazione il fatto che i contratti siano stati annotati a registro fondiario
e che la realizzazione sia avvenuta solo ed oltre 4 anni dalla dichiarazione di
fallimento.
E' infatti fuor di dubbio che l'annotazione dei
contratti a RF non permette ancora di assimilare la locazione (o l'affitto) ad
un'alienazione. La labilità di siffatto tentativo di rafforzare i contratti,
del tutto velleitario in una situazione di fallimento, è data già solo dalla
lettura dell'art. 142 LEF. E difatti, detta norma, volta alla tutela dei
creditori ipotecari pregressi, è stata nella specie puntualmente applicata, ed
i contratti, indipendentemente dalla loro durata, hanno perciò potuto essere
disdetti per la successiva scadenza legale (DTF 126 III 292, 125 III
123).
La Massa fallimentare ha invero preferito
complicarsi la vita tentando, nelle cospicue more della procedura di
realizzazione, di fare annullare i contratti previo svolgimento di una causa
civile ordinaria fondata sugli art. 285 e segg. LEF, ma ciò ovviamente non
fonda la responsabilità penale dell'accusato.
- Non
verificandosi l'ipotesi di un'alienazione, si rinuncia alla verifica della non
congruità del corrispettivo.
Si rileva unicamente che l'ipotesi accusatoria di
una pigione di soli fr. 84'000.-- all'anno per __________ in luogo di un
corretto importo di fr. 290'000.--, e di soli fr. 42'000.-- all'anno per
__________ in luogo del corretto importo di fr. 112'000.-- si basa su di
un'errata lettura delle carte processuali.
Dall'esame delle perizie fatte allestire dalla
pubblica accusa si evince infatti che l'asseritamente corretta pigione di fr.
290'000.-- annui per __________ corrisponde all'11% di un'ipotetica cifra
d'affari annua dell'esercizio pubblico di fr. 2'640'000.-- (AI _, pag. 10, in
fine).
Al Procuratore Pubblico è però sfuggito che in
base all'incriminato "Pachtvertrag" per __________ il fitto in
presenza di una cifra d'affari del genere non sarebbe stato dei soli fr.
84'000.-- ritenuti nell'atto di accusa, ma bensì, secondo la cifra 4.1 del
contratto, di fr. 84'000.-- più il 6.5% di fr. 640'000.-- (ovvero fr. 41'600.--),
cioè della parte di cifra d'affari eccedenti fr. 2'000'000.--, e quindi di
complessivi fr. 125'600.--.
Parimenti, anche l'asseritamente corretta pigione
di fr. 112'000.-- per __________ è pari all'11% di un'ipotetica cifra d'affari
annua di fr. 1'320'000.-- (AI _, pag. 11), che però avrebbe fatto lievitare la
pigione incriminata dai fr. 42'000.-- annui di cui all'atto di accusa a fr.
62'800.-- in virtù della clausola, presente anche in quel contratto, che
prevedeva un supplemento di pigione pari al 6.5% della cifra d'affari annua
eccedente fr. 1'000'000.--.
- Caduta
l'ipotesi dell'alienazione senza adeguato corrispettivo per non esserci stata
alienazione, il Procuratore Pubblico in sede di requisitoria ha avanzato la
tesi secondo cui il prevenuto il prevenuto con la stipula dei noti contratti
avrebbe quanto meno svalutato i fondi di sua proprietà, mentre che la Massa
fallimentare ha ipotizzato, addirittura allo stadio della replica, che il
__________ avrebbe colpevolmente rinunciato a dei diritti che gli spettavano.
Ammessa e non concessa, stante l'art. 250 CPP, la
possibilità di formulare nuove ipotesi di reato dopo la fine della discussione,
le stesse si rivelano comunque del tutto infondate.
10.1 L'ipotesi
della "svalutazione" degli averi del debitore appare addirittura
incomprensibile se solo si pone mente al fatto che i fondi sono alla fine stati
aggiudicati senza l'aggravio dei contratti di affitto, per il che è manifesto
che detti contratti non possono avere inciso negativamente sul valore dei
fondi.
Perfino volendo giungere a sostenere -cosa che
nessuna delle parti ha fatto in aula- che la sola necessità per
l'aggiudicatario di dare disdetta ai contratti per il prossimo termine legale
avrebbe diminuito il prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ipotetico per i
locali vuoti, la tesi della "svalutazione" non reggerebbe ad una
disamina globale della situazione. Infatti, in tale ipotesi all'ipotetico minor
valore di aggiudicazione dovuto all'incomodo di dovere allontanare l'inquilina
__________, dovrebbe comunque contrapporsi il fatto che il rapporto di
locazione ha quanto meno consentito di mantenere aperti gli esercizi pubblici,
il che giova notoriamente al mantenimento del valore intrinseco costituito dal
cosiddetto (nel gergo del settore) "avviamento". Inoltre, è fatto
notorio che l'occupazione di uno stabile in maniera conforme alla sua
destinazione consente di meglio conservare la struttura rispetto all'ipotesi
della sua chiusura ed abbandono, visto come con il normale uso lo stabile viene
riscaldato in inverno ed è soggetto almeno all'ordinaria manutenzione ad opera
dell'inquilino, che altrimenti sarebbe stata negletta. Illuminante è in tal
senso la deposizione dell'amministratore del fallimento _________, secondo cui
"l'amministrazione ha sempre rifiutato di sopportare i costi di
manutenzione ordinarie e straordinarie" (cfr. la mappa "verbali
di interrogatorio", verbale 29 aprile 2002, A, pag. 3).
E ancora, nel discorso globale sulla pretesa
"svalutazione" causata dall'imputato con i contratti va comunque
considerato che la conduttrice ha per lunghi anni pagato un canone di locazione
che altrimenti non sarebbe stato percepito (e con il quale è in ultima analisi
stata finanziata l'onerosissima procedura di fallimento), posto che nessuno ha
mai seriamente affermato che vi sarebbero stati seri interessati ad una
locazione a condizioni più vantaggiose per il proprietario (il che
sorprenderebbe nel perdurare della situazione di incertezza data dalle more di
una procedura di fallimento comunque finalizzata all'aggiudicazione a terzi
degli enti locati) ed è invece certo che, contratti o non contratti, nessuno
prima degli incanti si interessò per l'acquisto delle proprietà (cfr. il citato
verbale A_, pag. 2).
La Corte è pertanto in definitiva convinta che in
assenza di questi contratti __________ il giorno del suo fallimento, come ovvia
conseguenza dello stesso, avrebbe dovuto cessare la propria attività. Gli
immobili sarebbero pertanto stati chiusi, e chiusi sarebbero rimasti sino al
giorno dell'aggiudicazione, con la conseguenza di deperire e di nulla rendere
sino a tale giorno, senza nemmeno potersi ammettere che in tal caso
l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in tempi più brevi, non potendosi ritenere
che l'iscrizione dei contratti nell'elenco oneri e la loro cancellazione in
sede di aggiudicazione in doppio turno d'asta avrebbe in qualche modo
procrastinato i tempi della realizzazione.
10.2 Non
meno incomprensibile è, nell'ottica dell'art. 164 CP, l'ipotesi dell'avvenuta
rinuncia da parte del debitore a diritti che gli spettavano.
Oscuro è in effetti già solo determinare in cosa
sarebbero consistiti tali diritti, posto che non risulta agli atti che
__________ abbia concretamente rinunciato ad alcunché. Si può solo immaginare
che l'Amministrazione del fallimento abbia inteso sostenere che stipulando i
noti contratti l'imputato abbia rinunciato a stipularne di più vantaggiosi.
Sennonché l'art. 164 CP esige che la diminuzione
patrimoniale sia effettiva (per tanti: Trechsel, opera citata, n. 1 ad art.
164 CP; Corboz, opera citata, n. 2 ad art. 164 CP), per il che è
evidente che per ricadere nel campo di applicazione della norma la rinuncia
deve riguardare diritti e prerogative che sussistono realmente (cfr. la
casistica citata da Corboz, opera citata, n. 14 ad art. 164 CP), e non
mere ipotesi di eventuali diritti derivanti da contratti che forse potrebbero
essere stipulati.
Vero è invece che nella specie siamo in presenza
di un impegno contrattuale (la cessione in uso dei propri fondi durante un certo
periodo di tempo) assunto dal debitore (forse) senza corrispettivo adeguato, il
che esula però dal campo di applicazione dell'art. 164 CP (Corboz, opera
citata, n. 16 ad art. 164 CP, con citazione di Stratenwerth/Jenny, opera
citata, n. 21 a pag. 471) e costituisce pertanto comportamento non punibile.
-
In
definitiva, l'imputato va prosciolto perché la stipula dei noti contratti non è
costitutiva dell'ascritto reato di alienazione di beni patrimoniali a contro
una prestazione manifestamente inferiore, mentre che le ipotesi accusatorie
formulate al dibattimento di svalutazione di beni patrimoniali o di rinuncia
gratuita a diritti o di loro rifiuto senza motivo manifestamente non
sussistono.
-
Stante
il proscioglimento dell'imputato non vi spazio per la pronuncia sulle pretese risarcitorie
formulate nei suoi confronti (art. 272 CPP).
-
Merita
da ultimo qualche considerazione l'attitudine processuale dell'Amministrazione
speciale del fallimento, rappresentata dall'avv. __________.
Essa in data 25 giugno 2001 aveva dato avvio al
procedimento penale (cfr. denuncia penale AI _), ed in quell'occasione sembrava
essere consapevole della di lei particolare posizione per rapporto al
__________, tanto da riconoscere (con riferimento a ZBJV 136, pag. 359),
in uno scritto di pari data al Ministero Pubblico che accompagnava la denuncia
(scritto anch'esso rubricato sub AI _), l'esistenza della "problematica
della legittimazione della massa fallimentare a costituirsi parte civile contro
il fallito", rinunciando di conseguenza, almeno temporaneamente, alla
costituzione di parte civile nei confronti del denunciato.
Tale iniziale riserbo è ben presto stato
abbandonato. L'Amministrazione speciale del fallimento ha partecipato a buona
parte degli interrogatori preprocessuali, e benché il Presidente della Corte
non abbia rinvenuto negli atti un successivo scritto di costituzione di parte
civile, essa figura come tale nell'atto di accusa. Al dibattimento essa si è
battuta per la condanna del __________ con veemenza almeno pari a quella del
Procuratore Pubblico, il quale ha tuttavia accettato il giudizio della Corte,
mentre che l'Amministrazione speciale del fallimento ha manifestato
l'intenzione di ricorrere in cassazione.
Questo atto di procedura non può che suscitare
perplessità nella Corte, essendo incontrovertibile, da un punto di vista
meramente economico, che è in primo luogo lo stesso __________ con gli attivi
del proprio fallimento a pagare il legale che redige il ricorso contro il suo
proscioglimento.
Non meno incongruente appare il comportamento
dell'Amministrazione speciale del fallimento nella misura in cui partecipa
all'azione penale in vista del riconoscimento di una milionaria pretesa risarcitoria.
Atteso infatti che il __________ è in fallimento, e che pertanto tutti i suoi
attivi appartengono già alla massa, ci si chiede quale sia il senso pratico di
postulare la sua condanna al risarcimento dei fr. 1'200'000.-- e rotti
costituenti la differenza negli anni tra le pigioni effettivamente confluite
nella massa e quelle ipotetiche che egli avrebbe omesso di percepire con un
ipotetico contratto ad ipotetiche condizioni di mercato (cfr. verbale
dibattimentale). Trattandosi di denaro che __________ avrebbe colpevolmente
omesso di guadagnare, ossia di denaro meramente virtuale che egli non ha
guadagnato e che perciò in definitiva non può avere, dove risiede l'utilità per
la sua massa fallimentare nell'assumere i costi occorrenti al conseguimento di
siffatto credito, che non può essere incassato e che può al massimo venire
aggiunto al già cospicuo elenco dei passivi?
- La
tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dello Stato.
Rispondendo negativamente al
quesito n.1, mentre che gli altri divengono privi di oggetto;
Visti gli art. 18, 36, 41, 63,
164 CP;
9 e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
-
è prosciolto dall’imputazione di diminuzione dell’attivo in danno dei
creditori.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono poste a carico dello
Stato.
-
Non si dà
luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti Civili.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Intimazione a:
-
-
avv. __________
-
procuratore
pubblico __________
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
avv. __________ (rappr. PC)
-
avv. __________ (rappr. PC)
-
avv. __________ (rappr. PC)
-
avv. __________ (rappr. PC)
-
Banca __________ (PC)
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese a carico dello Stato:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizie fr. 39'589.95
Testi fr. 275.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 40'314.95
============
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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