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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
70.2004.14
Data decisione, Autorità:
30.06.2004, PENAL
Incarto n.
70.2004.14
Barenco
Lugano
30 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 16 aprile 2004 presentata
da
IS1
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
-
2 anni di
detenzione e fr. 100.-- di multa inflitti con sentenza 14.10.1983 della 2.
Strafkammer des Obergerichts des Kantons Berna
-
18 mesi
di detenzione inflitti con sentenza 1.07.1992 delle Assise correzionali di
Locarno-Campagna in Lugano;
-
11 mesi
di detenzione inflitti con sentenza 9.03.1993 delle Assise correzionali di
Lugano.
Ritenuto: - che con sentenza
14.10.1983 della 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern l’istante
veniva condannato a 2 anni di detenzione e fr. 100.-- di multa per truffa
aggravata, appropriazione indebita ripetuta e continuata, ripetuta falsità in
documenti, amministrazione infedele ripetuta e continuata e trascuranza degli
obblighi di mantenimento;
-
che con
sentenza 1.07.1992 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno-Campagna
lo stesso veniva condannato a 18 mesi di detenzione per ripetuta truffa,
ripetuta appropriazione indebita, violazione della LF AVS e ripetuta assenza
ingiustificata al pignoramento;
-
che con
sentenza 9.03.1993 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano lo stesso
veniva nuovamente condannato a 11 mesi di detenzione per acquisto e deposito di
monete false e messa in circolazione di monete false consumata e in parte
tentata;
-
che a
richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il
provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso
della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della
pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la multa
ed ha espiato tutte le pene, beneficiando della libertà condizionale a partire
dal 22 gennaio 1994.
Richiamato il preavviso favorevole 17
giugno 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 7.6.2004
rilasciato dal Municipio di Berna.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di
legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e
segg CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte
all'istante ed indicate nei considerandi.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Intimazione:
all'istante
al PO1
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta
spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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