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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.77
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.77
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 14/28.2.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni
relative ad eventuali procedimenti penali a carico delle parti in sede civile
e, se del caso, tendente a permettere l’accesso agli incarti da parte del
perito incaricato in sede civile;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha spedita a questa Camera in data
26/28.2.2007;
richiamate le osservazioni 9.3.2007 del Ministero
pubblico, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, trasmettendo
i relativi incarti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Presso
la Pretura istante è pendente una procedura di divorzio (inc. __________)
nell’ambito della quale è stata ordinata una perizia. Per l’allestimento della
stessa, la Pretura chiede di concedere l’accesso al perito incaricato agli
eventuali incarti che hanno coinvolto i coniugi.
-
Il
Ministero pubblico ha trasmesso gli incarti rintracciati a questa Camera (inc.
MP __________, __________, __________, __________ e __________), preavvisando favorevolmente
l’istanza.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
-
Nel
presente caso è certamente data una pertinenza degli incarti penali con il
referto che il perito incaricato dalla Pretura dovrà prolare. Di principio è
ammesso un interesse giuridico legittimo.
-
L’istanza
è accolta. Gli incarti potranno essere consultati dal perito presso questa
Camera, previo contatto telefonico per fissare la data e l’ora.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza è
accolta.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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