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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.201
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
Incarto n.
60.2007.201
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
15/22.5.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale nel frattempo terminato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 21/22.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di fatti accaduti a __________ in data 11.6.2006, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (inc. MP )
conclusosi con un decreto d’accusa del 20.9.2006 (), cresciuto in giudicato.
-
Con la
presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto penale,
essendo la sua autovettura stata danneggiata ed avendo quindi avuto a suo tempo
la veste di parte civile.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile) al procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo della richiedente è, oltre che
presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.
-
L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti sarà allegata alla copia della presente decisione
destinata all’istante.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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