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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.118
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.118
Lugano
9 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di due incarti penali (MP __________ e __________);
ritenuto che, dopo aver richiamato gli
incarti dal Ministero pubblico, questa Camera ha chiesto alla Pretura istante,
con scritto 25.4.2007, di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP;
preso atto del successivo scritto della
Pretura istante del 2/3.5.2007 in evasione del surriferito scritto;
richiamate le osservazioni 18.5.2007
presentate dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali
comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Nel
corso del 2004, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti (inc. MP __________):
le due procedure sono in fase finale, come comunicato dal procuratore pubblico
nelle proprie osservazioni del 18.5.2007.
-
Nel
quadro di una procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________),
è stato ammesso il richiamo in sede civile degli incarti penali, come
comunicato dal pretore nell’istanza del 4/5.4.2007. Come ulteriormente
specificato nello scritto 2/3.5.2007 da parte del pretore, l’azione pendente è
un’azione revocatoria della LEF e gli incarti potrebbero essere utili in tale
ambito.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre verificare inoltre
l’esistenza di una connessione, di una pertinenza tra l’incarto civile e gli
incarti penali richiamati.
-
Nel presente caso è data una connessione
tra la causa civile ed i procedimenti penali.
-
L’istanza è parzialmente accolta. Gli
atti dei due incarti saranno trasmessi da parte del Ministero pubblico, appena
ciò sarà compatibile con i bisogni dell’inchiesta.
-
La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti
in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta ai sensi dei
considerandi.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
- PI
3
- PI
4
- PI
5
- PI
6
- PI
7
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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