Partial access to penal file granted to civil court

60.2006.469Outro Tribunal2 de abr. de 2007Partially Granted

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Resumo Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal partly granted a civil court’s request to obtain a criminal file. The request concerned only one episode, a withdrawal of Lit. 320 million on 21 February 1995, so the court limited disclosure to two specified minutes and their annexes/excerpts. It noted that the requester had a legitimate interest under Art. 27 CPP, but that the connection between the civil case and the criminal proceedings was narrow and third-party interests justified limiting access. Costs of CHF 450 were placed on the requesting Pretura.

Sumário Omnilex

Art. 27 CPP; access to criminal files by a judicial authority requesting documents for pending civil proceedings is admissible only where the requester shows a legitimate legal interest prevailing over protected personal interests and where there is a concrete link between the civil dispute and the penal file. The disclosure may be restricted to the parts relevant to the specific issue in dispute, particularly where the request concerns only a marginal episode of a broader investigation and third-party interests require protection (consid. 4-8).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2006.469

Data decisione, Autorità: 02.04.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Incarto n. 60.2006.469

Lugano 2 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 13/14.12.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali chiede in via principale di respingere l’istanza ed in via subordinata di trasmettere unicamente alcuni documenti;

richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del patrocinatore dell’avv. PI 3, con le quali chiede di respingere la richiesta;

richiamate infine le osservazioni 16/19.2.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali preavvisa favorevolmente il richiamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito di due denuncie presentate da __________ contro ignoti in data 22.3.2001 e 3.4.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Nel corso del medesimo sono stati sentiti sia PI 2, sia l’avv. PI 3, sia diversi testi. Nel procedimento __________ si è costituita parte civile, una prima volta nel testo della denuncia (del 3.4.2002, p. 18), poi ancora con scritto 12.7.2005 (AI non numerato).

  2. Al fine della presente procedura, importa evidenziare alcuni fatti rilevanti.

Anzitutto nel corso delle informazioni preliminari prima, dell’istruttoria poi (tuttora aperta), sono sorti problemi riguardo l’accesso agli atti, tanto che con decisione 1.9.2004 (lettera al patrocinatore della denunciante) il procuratore pubblico ha deciso di permettere alla parte civile la sola visione degli atti, ma di non permetterle l’estrazione di copie delle risultanze istruttorie, visto il rischio di strumentalizzazione delle stesse, ovvero di utilizzazione impropria in altra sede all’estero (lettera di medesima data indirizzata al patrocinatore di PI 2). Tale limitazione è poi stata confermata anche dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, con decisione del 13.10.2004 (inc. Giar __________).

Inoltre, la parte denunciante ha comunque potuto esaminare gli atti del procedimento, in particolare in data 18.8.2004 (AI 70), 7.9.2004 (AI 82), 27.6.2005 (AI non numerato) e probabilmente il 27.10.2005 (AI non numerato). Infine, occorre rilevare che l’istanza di richiamo dell’incarto penale in sede civile è fatta limitatamente ad un episodio, ovvero un prelievo di Lit. 320 mio (pari a CHF 260'160.-) effettuato in data 21.2.1995 dalla relazione __________ presso __________ di __________. Da una sommaria lettura, tale operazione rappresenta solo una parte marginale delle informazioni preliminari e dell’istruzione formale.

  1. Come esposto in precedenza, la richiesta di richiamo in sede civile dell’incarto penale è contrastata da PI 2 e dall’avv. PI 3. Il procuratore pubblico ha invece comunicato di non opporsi al richiamo ed alla consultazione dello stesso con la facoltà di estrarre copie.

  2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

  3. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

  • si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

  • è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

  • è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Occorre inoltre che ci sia una connessione tra vertenza civile e l’incarto penale richiamato. Incombe inoltre a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.

  1. Nel presente caso è data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale: in base alle motivazioni del richiamo, tale connessione risulta unicamente in relazione al prelievo del 21.2.1995. Per questo motivo, la richiesta può essere evasa con l’invio alla Pretura istante di due verbali: verbale n. 11 dell’8.6.2004 di __________, con gli allegati 1 e 3, ed estratto del verbale n. 13 del 24.6.2004 dell’avv. PI 3, p. 1 e 5).

  2. L’istanza è parzialmente accolta. Copia degli atti menzionati saranno allegati alla copia della presente decisione indirizzata alla Pretura.

  3. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

Per tutti questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

  2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2 2 patr. da: PR 1
  3. PI 3 patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

access to filecriminal filecivil proceedingslegitimate interestprivacy interestslimited disclosurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the civil court had a legitimate interest justifying access to the criminal file under Art. 27 CPP.

Decisão extraída

A legitimate legal interest existed, but only for documents relevant to the specific withdrawal episode.

Fundamentação extraída

The civil and criminal matters were connected only with respect to the 21.2.1995 withdrawal, so access could be limited to the pertinent parts of the file.

Questão jurídica principal

Whether the file should be transmitted in full or only in part.

Decisão extraída

Only two specific minutes and related annexes/excerpts were to be sent to the requesting civil court.

Fundamentação extraída

Because the requested connection was narrow and third-party interests required protection, limited disclosure was sufficient.

Questão jurídica principal

Allocation of court fees and costs.

Decisão extraída

Fees and expenses were charged to the requesting Pretura, which could pass them on to the parties under civil procedure principles.

Fundamentação extraída

As the applicant obtained only partial success, costs were placed on the requester.

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