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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.382
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero quale istante.
Incarto n.
60.2006.382
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.7./11.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un
loro paziente deceduto;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, una prima volta in data 10.7.2006, una seconda volta in data
4.9.2006;
ritenuto che solo in data 4.10.2006 la richiesta è stata indirizzata
a questa Camera, come da indicazione del Ministero pubblico nel suo scritto del
2.10.2006;
richiamate le osservazioni 17/18.10.2006 del procuratore pubblico
Luca Maghetti, con le quali comunica il proprio nulla osta, osservando che il
reperto autoptico non è ancora pervenuto al Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di un incidente dall’esito mortale avvenuto il 21.5.2006, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), ed ha disposto tra
le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del sinistro.
-
Con
la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,
al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento
di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono
tenuti gli operatori dell’ente richiedente.
-
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà trasmesso dal Ministero pubblico
all’ente richiedente appena ne sarà in possesso.
-
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
-
Intimazione:
- (vs. rif. RR/ml);
- __________ di ritorno).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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