AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.375
Data decisione, Autorità:
25.10.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
Incarto n.
60.2006.375
Lugano
25 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 6/9.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale a carico dell’avv. PI 1;
richiamate le osservazioni 10.10.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
richiamato lo scritto 16/17.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 1,
che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 1 e
di altre persone (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase
dell’istruzione formale.
-
L’autorità
istante, quale autorità di vigilanza sugli organismi di autodisciplina in
materia di LRD, chiede di essere autorizzata ad accedere agli atti del
procedimento penale, ritenuto che l’avv. PI 1 è membro di un OAD. Come esposto
in entrata, il procuratore ha preavvisato favorevolmente la richiesta e
l’interessato non ha sollevato obbiezioni.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, ritenuto come l’istante sia l’autorità di vigilanza sugli OAD, è
dato certamente un interesse giuridico legittimo.
-
L’istanza
è accolta. Considerato come il procedimento si trovi nella fase dell’istruzione
formale, l’accesso agli atti potrà avvenire al momento del deposito atti.
-
Vista
la funzione pubblica dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster