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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.354
Data decisione, Autorità:
27.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante
Incarto n.
60.2006.354
Lugano
27 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.9.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente a ricevere copia del referto autoptico del defunto __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico,
che l’ha trasmessa a questa Camera in data 18/20.9.2006;
ritenuto che in data 28/29.11.2006 il Ministero pubblico ha trasmesso
copia della relazione sugli accertamenti necroscopici;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
data , a seguito dell’esplosione, l’, di un bidone contenente
sostanza infiammabile, __________ è deceduto presso l’ospedale istante. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) al
fine di accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali.
-
Con
richiesta del giorno successivo, l’ospedale istante chiedeva di poter ottenere
il referto autoptico. Il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha
comunicato di non avere obbiezione alcuna all’accoglimento dell’istanza.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame a fini
scientifici del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto
professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e
verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale.
-
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente
decisione indirizzata all’istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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