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Numero d'incarto:
60.2006.334
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
Incarto n.
60.2006.334
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.8/1.9.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 , ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di due procedimenti in
cui era stato parte denunciante (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto
7.9.2006, comunicando di non avere obbiezioni alla domanda;
richiamate le osservazioni 11/12.9.2006 del patrocinatore di PI 1, che
ritiene la richiesta priva d’oggetto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di due querele (2.11.2004 e 8.2.2005) dell’istante a carico di PI 1, il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________)
entrambi conclusisi con dei decreti di non luogo a procedere del 9.8.2005 (NLP __________).
La promozione dell’accusa contro il primo dei due NLP è stata respinta da
questa Camera con sentenza del 31.5.2006 (inc. CRP __________).
-
Con
la presente richiesta l’istante chiede di poter visionare gli atti dei due
procedimenti. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 1 ha ritenuto la richiesta
priva d’oggetto.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, l’istante è stato parte (querelante) in entrambi i procedimenti.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Essendo
l’interesse presunto, nel presente caso non emergono motivi contrari
all’accesso agli atti dei due incarti per una ex parte ai procedimenti.
-
L’istanza
è accolta. L’istante potrà visionare gli atti presso il Ministero pubblico.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 2
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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