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Numero d'incarto:
60.2006.300
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.300
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.8.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto
penale MP __________;
richiamate le osservazioni 30.8.2006 del procuratore pubblico__________,
che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una denuncia presentata dalla __________ e dalla __________ (parti
al procedimento civile) in data 18.2.2005, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di __________.
L’incarto è tuttora presso il Ministero pubblico.
-
Con
la presente istanza la Pretura chiede il richiamo del procedimento penale in
relazione alla causa civile inc. OA.__________ pendente tra i denuncianti ed un
loro cliente in relazione a malversazioni commesse da __________. Il
procuratore pubblico ha dato preavviso favorevole.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
-
Nel
presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del
procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è
ammesso un interesse giuridico legittimo. Considerato lo stadio del procedimento
penale, e le possibili esigenze d’inchiesta, per il momento si giustifica di
mettere a disposizione del giudice civile solo i verbali e non tutti gli atti
del procedimento.
-
L’istanza
è parzialmente accolta. L’incarto viene ritornato al Ministero pubblico con preghiera
di inviare copia unicamente dei verbali alla Pretura istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a
sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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