AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.443
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione del Consiglio di vigilanza in materia di libertà condizionale (revoca della liberazione condizionale).
Incarto n.
60.2005.443
Lugano
12 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 27/28.12.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
Contro
la decisione 6.12.2005 del Consiglio di vigilanza inerente la
revoca della libertà condizionale concessagli il 2.1.2001 (inc. __________);
richiamate le osservazioni 12/13.1.2006 del Consiglio di vigilanza,
concludenti per l’integrale reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RI
1 ha diversi precedenti penali. Il 6.6.1989 è stato condannato dalla Corte
delle assise criminali di __________ alla pena di tre anni e tre mesi di
reclusione per rapina. Successivamente, il 26.6.1991 è stato condannato dalla
Corte delle assise criminali di __________ alla pena di quattro anni e undici
mesi di reclusione per rapina aggravata, furto d’uso e danneggiamento. Infine,
il 24.4.1996 la Corte di cassazione e di revisione penale – in parziale
modifica della decisione 20.12.1995 della Corte delle assise criminali di __________
– lo ha condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione per ripetuta
rapina aggravata, consumata e mancata, sequestro di persona, atti preparatori punibili
di rapina, favoreggiamento, ripetuto furto d’uso e abuso di targhe.
b. Dopo
il rifiuto della liberazione condizionale ai 2/3 del cumulo delle suddette
condanne, in data 13.12.2000, preso atto del rapporto dell’Ufficio di Patronato
e sentiti il capo ufficio di Patronato ed il direttore del PCT, il Consiglio di
vigilanza ha posto RI 1 al beneficio della libertà condizionale a far data dal
2.1.2001 per un periodo di prova di cinque anni, sottoponendolo a patronato
(inc. __________).
c. Durante
il periodo di prova (ed in parte già durante il regime di semilibertà) RI 1 si
è nuovamente reso protagonista di numerosi reati. Con decisione 25.5.2005 la competente
Corte delle assise correzionali di __________ lo ha riconosciuto autore
colpevole di ripetuto furto aggravato consumato e tentato (25 occasioni),
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso,
ripetuto abuso della licenza di condurre e delle targhe, ripetuto incendio
intenzionale (riferito ai tre veicoli a motore incendiati in correità con il
fratello __________ __________), ripetuta violazione alla legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta ricettazione ed in
applicazione della pena, essendo recidivo, condannato a cinque anni di
detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. __________).
Con
decisione 12.8.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione da lui presentato
in data 12.7.2005. Per quanto d’interesse in questa sede, la CCRP ha ammesso l’errato
calcolo del residuo di pena a carico dell’imputato, rilevando nondimeno che “(…)
i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella
misura addotta dal ricorrente – non possono condurre nel risultato a
significative riduzioni di pena” (p. 10, inc. __________).
d. All’avviso
di recidiva 19.10.2005 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure,
RI 1 ha presentato le proprie osservazioni. Il suo nuovo patrocinatore, avv. PR
1, ha inoltre richiesto ed ottenuto di esporre oralmente quanto ivi descritto durante
la seduta del Consiglio di vigilanza del 6.12.2005, dove ha in particolare sottolineato
la buona condotta tenuta durante l’espiazione della pena, l’errata valutazione
del residuo di pena della prima Corte, nonché contestato l’interpretazione
dell’art. 38 cpv. 4 CP.
Dopo
attenta valutazione del caso, il Consiglio di vigilanza ha comunque decretato
la revoca della liberazione condizionale e conseguentemente chiamato
l’interessato a scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi e
venti giorni di reclusione, rilevando – tra l’altro – che “(…) la condanna
ad una pena di 5 anni non può in alcun caso, ove si riferisca a fatti avvenuti
durante il periodo di prova, impedire la revoca della precedente liberazione
condizionale” (decreto 6.12.2005, p. 3, inc. __________).
e. Con
il presente tempestivo ricorso RI 1 sostiene anzitutto che le decisioni del
Consiglio di vigilanza siano di natura penale, ragion per cui chiede di
annullare il contestato provvedimento di revoca della liberazione condizionale
già per questioni di ordine formale, non essendo stato emesso da un tribunale indipendente
ed imparziale conformemente a quanto disposto dalla CEDU. Sempre dal punto di vista
formale contesta inoltre la mancata indicazione dei nominativi dei membri del
Consiglio di vigilanza (rendendo così vana la possibilità di un’eventuale ricusa)
ed il fatto che la stessa decisione è stata sottoscritta dal solo segretario, in
assenza di una formale delega al proposito (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p.
3-5). Nel merito, il ricorrente censura invece l’interpretazione dell’art. 38 cifra
4 CP, che a suo dire non menzionerebbe l’obbligo della revoca della libertà
condizionale bensì “(…) il ricollocamento il quale – in assenza di chiare
normative al riguardo – si giustifica anche attraverso l’espiazione della nuova
condanna, come peraltro sta già avvenendo”, per cui la decisione impugnata
violerebbe il diritto federale, “(…) non essendo ancora maturi i tempi per
decidere della revoca della liberazione condizionale” (ricorso
27/28.12.2005, p. 7). Ribadisce quindi l’errata commisurazione della pena
inflittagli dalla prima Corte, che ha calcolato in modo inesatto il suo residuo
di pena, circostanza questa ammessa dallo stesso Consiglio di vigilanza. Osserva
infine che la revoca dell’intero residuo di pena di oltre cinque anni viola il
principio della proporzionalità, la parità di trattamento nonché il divieto di
arbitrio (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p. 8).
f. Delle
osservazioni del Consiglio di vigilanza si dirà, se necessario, in corso di
motivazione.
in
diritto
In
ordine
- Giusta
l’art. 341 cpv. 1 CPP, contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso
il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento impugnato.
La
tempestività del ricorso inoltrato a questa Camera il 27/28.12.2005 e la
legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
2 2.1.
Come
sopra esposto, il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto in quanto
presa in violazione della CEDU.
A
torto. Sia la liberazione condizionale sia il ricollocamento di un condannato
sono misure d’esecuzione della pena che il codice penale non riserva al giudice
(art. 38 cifra 1 e 4 CP); contro una tale decisione è del resto esperibile il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (decisione TF
6A.76/2003 del 21.11.2003).
Contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, la decisione con cui è ordinato il ricollocamento
non costituisce pertanto una condanna la cui pronuncia è riservata dalla CEDU
al giudice (DTF 106 IV 156), bensì la conseguenza della revoca dell’istituto
della liberazione condizionale, che costituisce l’ultima fase del regime
progressivo dell’espiazione della pena (DTF 101 Ib 452 consid. 2). Esso
dimentica in particolare che le pene di cui dovrà scontare il residuo sono state
pronunciate – a suo tempo – da un competente tribunale conformemente all’art. 5
cifra 1 lit. a CEDU.
Peraltro
contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso il ricorso a questa Camera
(facoltà di cui si è peraltro avvalso nel caso concreto), che decide
sollecitamente con sentenza scritta e con libero esame del fatto e del diritto
(art. 341 cpv. 4 e 286 cpv. 4 CPP), per cui nel Canton Ticino è in ogni caso “(…)
garantito il diritto del condannato di sottoporre la vertenza al giudizio di un
tribunale indipendente ed imparziale” (osservazioni 12/13.1.2006 del
Consiglio di vigilanza, p. 1).
2.2.
Il
ricorrente contesta quindi la mancata indicazione dei membri del Consiglio di
vigilanza, rendendo così vana la possibilità di un’eventuale ricusa a’ sensi
degli art. 40 ss. CPP (ai quali rimanda l’art. 340 cpv. 4 CPP).
Il
diritto di ricusa comporta effettivamente il diritto di conoscere il nome delle
persone che fanno parte dell’autorità chiamata a statuire. Non è tuttavia
necessario che questi nomi vengano comunicati personalmente alla parte, essendo
sufficiente che gli stessi vengano resi noti in una pubblicazione accessibile a
tutti (DTF 117 Ia 322 e rif.; RBOG 1996 p. 34). In concreto l’art. 64 LOG
dispone che il Consiglio di vigilanza è composto dal direttore del Dipartimento
delle istituzioni, dal presidente del Tribunale penale cantonale e dal procuratore
pubblico generale, ovvero da persone i cui nomi sono notori rispettivamente
facilmente reperibili, ed in ogni caso sicuramente a conoscenza del patrocinatore
del ricorrente. Ritenuto inoltre che l’avv. PR 1 ha personalmente partecipato
alla seduta del Consiglio di vigilanza del 6.12.2005 – nel corso della quale ha
potuto esporre oralmente le sue osservazioni all’avviso di recidiva 19.10.2005
– su questo punto il ricorso appare temerario e finanche abusivo.
2.3.
Il
ricorrente censura infine il fatto che la decisione è stata firmata dal solo
segretario del Consiglio di vigilanza.
Se
effettivamente lo scritto intimato al ricorrente il 14.12.2005 è stato sottoscritto
dal solo segretario, per ordine (“p.o”) del presidente, va nondimeno rilevato
che con tale atto è stata semplicemente comunicata la decisione presa dal
Consiglio di vigilanza nella sua seduta del 6.12.2005.
Comunque
sia, in caso di difetto nella firma, nella misura in cui la stessa non sia
completamente mancante, dev’essere posta attenzione all’effetto che quest’errore
di forma ha provocato o che avrebbe potuto o dovuto provocare alle parti
secondo le regole della buona fede (cfr., per analogia, DTF 101 Ia 259, 97 IV
208; SJZ 1968 p. 185 ss.; IMBODEN/RHINOW/KRAEHMANN, Nr. 35 B IV (E), 40 B Vc,
44 B III, 80 B III, 84 B III). Nel caso in esame l’asserito difetto nella firma
non ha manifestamente avuto conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente, che
ha in particolare potuto impugnare la decisione a questa Camera con piena
cognizione di causa.
La
firma del segretario pare essere prassi invalsa presso il Consiglio di
vigilanza; in futuro, a scanso di equivoci, a giudizio di questa Camera sarebbe
tuttvavia opportuno fare sottoscrivere gli atti direttamente al presidente,
quale titolare della decisione.
Nel
merito
- 4.1.
L'art.
38 CP prevede che un condannato alla reclusione o alla detenzione può essere
liberato condizionalmente dopo i due terzi di espiazione, se la sua condotta
durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere che
terrà buona condotta in libertà (cifra 1, 1a frase). L'autorità
competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.
Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il
condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta,
le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte
(cifra 1, 3a e 4a frase).
Nell'interpretare
questa norma, il Tribunale federale ha sottolineato come il criterio centrale
per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la
sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – sia la prognosi
favorevole; anche la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della
pena è determinante soprattutto in quest'ottica. La liberazione condizionale
deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei
precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo
comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons.
3).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è
determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le
circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui
permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza
sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti
che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per
sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la
liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere
esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119
IV 6 consid. 1a, con rif.).
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1).
Come
tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono
valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si
scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124
IV 193, consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2, PRA 6/2000, p. 534).
4.2.
Se,
durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è
condannato, senza sospensione condizionale, a una pena privativa della libertà
superiore a tre mesi, l’autorità competente ne ordina il ricollocamento nello
stabilimento. Se il liberato è condannato ad una pena più mite o ad una pena
con sospensione condizionale, l’autorità competente può prescindere dal
ricollocamento (art. 38 cifra 4 cpv. 1). La revoca della liberazione
condizionale ha come conseguenza il ricollocamento nello stabilimento e
l’esecuzione della pena residua, che non deve in ogni caso essere scontata
interamente (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, Basilea 2003, n. 36 ad art. 38 CP; DTF
115 IV 4). La liberazione condizionale deve essere obbligatoriamente revocata,
se il beneficiario è nuovamente condannato ad una pena privativa della libertà
superiore a tre mesi (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 37 ad art. 38 CP;
DTF 115 IV 4 consid. 4 e rif.). Nell’ipotesi in cui fossero adempiuti i
presupposti per una revoca obbligatoria, la stessa può (e deve) decadere soltanto
se l’interessato è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del
suo atto che una revoca risulterebbe inappropriata (art. 66bis cpv. 2 CP; BSK StGB
I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 37 ad art. 38 CP).
- 5.1.
Nel
caso in esame, con decisione 25.5.2005 – debitamente cresciuta in giudicato –
la Corte delle assise criminali di __________ ha nuovamente condannato RI 1
alla pena di cinque anni di reclusione in relazione ai reati commessi durante
il periodo di prova (ed addirittura in parte già durante il regime di
semilibertà). Nella sua seduta del 6.12.2005, in applicazione dell’art. 38
cifra 4 CP, il Consiglio di vigilanza ha quindi decretato la revoca della
liberazione condizionale concessagli a far data dal 2.1.2001 (inc. __________)
e conseguentemente lo ha chiamato a scontare il residuo di pena di cinque anni,
quattro mesi e venti giorni di reclusione (inc. __________). Contro tale decisione
RI 1 ha presentato ricorso a questa Camera.
5.2.
Il
ricorrente sostiene anzitutto che l’art. 38 cifra 4 CP menzionerebbe unicamente
l’obbligo del “ricollocamento nello stabilimento” ma non quello della
revoca della libertà condizionale.
A
torto. Tale interpretazione è priva di ogni fondamento; già lo si è detto, la liberazione
condizionale costituisce una specifica tappa dell’esecuzione della pena, la
quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna (DTF
101 Ib 452 consid. 1). Ora, affermare che il ricollocamento “(…) si giustifica
anche attraverso l’espiazione della nuova condanna” e che pertanto non
sarebbero “(…) ancora maturi i tempi per decidere della revoca della
liberazione condizionale” (ricorso 27/28.12.2005, p. 7) significa sostenere
che l’esecuzione della prima condanna debba essere sospesa a favore della
nuova, ciò che contrasta con l’art. 37 CP, secondo cui le pene vanno eseguite
in comune.
Il
ricollocamento nello stabilimento non può essere distinto dalla revoca della
liberazione condizionale; in effetti esso ne è la conseguenza. È pertanto la
revoca della libertà condizionale che deve essere obbligatoriamente pronunciata
se il beneficiario è nuovamente condannato ad una pena privativa della libertà
superiore a tre mesi (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 36 e 37 ad art.
38 CP). Altro discorso riguarda invece l’altra conseguenza della revoca della
liberazione condizionale, ovvero l’esecuzione della pena residua, che non deve
necessariamente essere scontata interamente (DTF 115 IV 4); tuttavia, come
rettamente osservato dal Consiglio di vigilanza, “(…) la decisione in merito
a questo tema è ora prematura, poiché questa questione va esaminata non al
momento in cui si pronuncia la revoca della liberazione condizionale, bensì
quando si dovrà esaminare in futuro, a tempo debito, l’eventuale liberazione
condizionale del signor RI 1 in relazione alle pene che egli sta attualmente
scontando” (osservazioni 12/13.1.2006, p. 2).
5.3.
Le
critiche inerenti l’errata commisurazione della nuova pena inflittagli dalla
Corte delle assise criminali di __________ – che ha effettivamente calcolato in
modo inesatto il suo residuo di pena – sono invece irrilevanti nell’ambito
della presente procedura di revoca della liberazione condizionale, il Consiglio
di vigilanza essendo vincolato alla sentenza di condanna pronunciata dalla prima
Corte e regolarmente cresciuta in giudicato (cfr., al proposito, decisione TF
6A.76/2003 del 21.11.2003).
Incomprensibile
risulta peraltro la conclusione del ricorrente, secondo cui “(…) il
Consiglio di vigilanza non aveva i mezzi e gli argomenti per sostituirsi al
Giudice, affermando che l’erroneo conteggio sul (lungo) residuo di pena non
avrebbe comportato particolari riduzioni di pena” (ricorso 27/28.12.2005,
p. 8), se solo si considera che il Consiglio di vigilanza si è limitato a
prendere atto di quanto esposto nella decisione 12.8.2005 della Corte di
cassazione e di revisione penale (p. 10, inc. __________).
5.4.
Per
quanto riguarda infine l’asserita violazione del principio della proporzionalità,
della parità di trattamento nonché del divieto di arbitrio in considerazione
del fatto che in altri casi il Consiglio di vigilanza non avrebbe revocato
l’intero residuo di pena (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p. 8), è sufficiente
rilevare che si tratta di mere supposizioni che il ricorrente non tenta neppure
di motivare, per cui su questo punto il ricorso non merita ulteriori approfondimenti,
anche per carenza di motivazione.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 286 e 341 CPP, 38 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
-
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro trenta giorni dall’intimazione (art.
97 cpv. 1, 98 lit. g OG, 5 PA).
- Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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