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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.392
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
Incarto n.
60.2005.392
Lugano
13 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso
agli atti del procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton
Ticino a seguito del decesso presso il carcere “La Stampa” di una
detenuta (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere obbiezioni alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
data 28.10.2005, presso il penitenziario cantonale “La Stampa” è deceduta
una detenuta, per una sospetta assunzione di stupefacenti. A seguito di questo
episodio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
-
Con
la richiesta qui esaminata, il IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta
penale. A fondamento della domanda è posto l’interesse pubblico a far luce su come
la sostanza stupefacente sia pervenuta nella sezione chiusa del penitenziario,
e ciò per eventualmente adottare delle misure volte ad evitare, in futuro,
simili episodi. È anche riservato l’avvio di un procedimento amministrativo o
disciplinare, a dipendenza del risultato della consultazione degli atti.
-
Come
riferito in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non
avere obbiezioni alla richiesta.
-
L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
-
Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da
parte del IS 1 ad accedere agli atti, in vista dell’acquisizione di informazioni
utili, per un verso per predisporre in futuro misure atte a prevenire
l’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del PCT “La Stampa”,
e per altro verso per verificare eventuali coinvolgimenti di funzionari o
addetti, ciò che potrebbe dare origine ad un procedimento amministrativo o
disciplinare.
-
L’istanza
è accolta. Essendo il procedimento tuttora aperto, l’accesso agli atti potrà
avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico. Di principio non è data la
possibilità di estrarre copie, per ossequiare alla segretezza del procedimento,
che si trova nella sua fase iniziale di informazioni preliminari.
-
Data
la particolarità del caso, non si prelevano la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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