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Numero d'incarto:
60.2005.341
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo quale istante.
Incarto n.
60.2005.341
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
16.9/10.10.2005 presentata dal
IS 1, __________
tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi ad un intervento
della polizia cantonale a __________ il __________ per un inquinamento del fiume
__________;
premesso che la richiesta è stata inviata alla Polizia Cantonale, da
questa trasmessa al Ministero pubblico (pervenuta in data 5.10.2005), che l’ha
a sua volta inviata per competenza a questa Camera in data 7/10.10.2005;
richiamato il preavviso favorevole formulato dal procuratore
pubblico Mario Branda nello scritto di trasmissione;
richiamate altresì le osservazioni 19/21.10.2005 della PI 2, che si
limita a ricostruire i fatti ma non prende posizione sulla richiesta di accesso
agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito della rottura di un tubo idraulico, urtato nel corso di una manovra da
un operaio della PI 2 di __________ il __________ alle ore __________, sono
fuoriusciti litri di olio combustibile. Conseguentemente sono intervenuti i
pompieri e la polizia. Per l’allestimento della decisione di recupero delle
spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________, il Dipartimento
istante chiede copia del rapporto di polizia allestito il 15.9.2005 a seguito
dell’intervento nelle circostanze di tempo e di luogo surriferite nel quadro
del procedimento penale aperto di conseguenza (inc. MP __________).
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Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, mentre
la PI 2 non si è opposta alla trasmissione del rapporto di polizia.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del
Dipartimento istante, che deve preparare la risoluzione del Consiglio di Stato
per il recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________,
anticipate dal Dipartimento istante medesimo. E ciò in virtù dell’art. 3 cpv. 3
della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle
acque del 2.4.1975 e dell’art. 8 LIA . Per economia di procedura, copia del
rapporto è allegata direttamente alla presente decisione.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Dipartimento istante, che
a sua volta potrà recuperarle nella procedura di recupero spese che ha occasionato
la presente procedura.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
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La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti nel quadro della procedura di recupero spese.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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